TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/11/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 960/2024 L.P. Il Giudice, Dott. LA CI Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. COZZI CHIARA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di
[...]
Controparte_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona del Dr.ssa LA CI., ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 960 del R.G. contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in , via della Ferrovia, 40, presso lo studio dell'Avv. Chiara CP_1
Cozzi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato depositato unitamente al ricorso telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' rappresentato e difeso dell'Avv. Claudia Ruperto CP_1 in forza di procura generale alle liti a rogito notaio di Roma, Rep. n. 37875 Persona_1
e Racc. n. 7313 del 22.3.2024. RESISTENTE
OGGETTO: recupero indebito assistenziale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.6.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare spettanti alla Signora per tutte le ragioni espresse in premessa, € 2.963,14, a titolo di Parte_1 arretrati di indennità di accompagnamento, e per l'effetto condannare alla rifusione della somma CP_1 illegittimamente trattenuta. Con vittoria di spese e compensi come per legge.”. La ricorrente ha dedotto di aver ricevuto dall' in data 17.2.2023 una comunicazione di CP_1
“Rideterminazione dell'assegno Cat. AS n. 04016001” con la quale veniva informata che, a fronte della sua dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, da luglio 2020 a gennaio 2023, aveva percepito in maniera illegittima la pensione Cat. AS n. 04016001, per un indebito complessivo lordo di € 19.364,68; che in data 28.3.2024 riceveva una seconda “Comunicazione di liquidazione Prestazione n. 044-920007089374 Cat. INVCIV, decorrenza 01 settembre 2023” con la quale l'Istituto previdenziale la informava che in data 29.8.2023 era stata riconosciuta invalida totale e che, a decorrere dall'1.9.2023, avrebbe beneficiato dell'indennità di accompagnamento per un importo mensile pari a € 531,76; che nella medesima comunicazione venivano quantificati gli arretrati maturati a decorrere dall'1.9.2023 al 31.3.2024, per un totale di € 3.703,92, i quali venivano totalmente trattenuti dall' a titolo CP_1 di recupero dell'indebito di € 19.364,68 lordi;
che avverso tale provvedimento promuoveva ricorso amministrativo innanzi al Comitato regionale di in data 23.5.2024, il CP_1 CP_1 quale veniva rigettato con delibera n. 244151 del 12.6.2024. Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità, per violazione dell'art. 69 della L. n. 153 del 1969, del recupero attuato dall' mediante compensazione integrale (e non entro i limiti di 1/5) CP_1 del credito per arretrati di indennità di accompagnamento (€ 3.703,92) con il debito per l'indebita percezione dell'assegno sociale (€ 19.364,68). Ha, quindi, concluso chiedendo l'accertamento dell'esistenza di un credito in proprio favore pari a € 2.963,14, a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento, essendo dovuta all' la residua somma di € 740,78, ottenuta sottraendo dall'intero importo dovuto (€ CP_1
3.703,92), la quota di 1/5 prevista per legge. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto, con vittoria di spese. L' ha dedotto che la ricorrente, titolare di assegno sociale e di indennità di CP_1 accompagnamento, dal mese di luglio 2020 al mese di gennaio 2023 aveva percepito indebitamente i ratei di assegno sociale a causa del superamento dei limiti di reddito riscontrati per l'anno 2020; che la in sede di domanda di assegno sociale, aveva Pt_1 dichiarato di possedere solo redditi da casa di abitazione, mentre l'ufficio aveva riscontrato, dalla dichiarazione dei redditi del coniuge riferita all'anno 2020, l'esistenza di altri redditi di impresa tali da comportare il superamento dei limiti di legge per fruire dell'assegno sociale;
che, rappresentando la compensazione la modalità prevalente di recupero dell'indebito pensionistico, l' , in base alla circolare n. 47/2018, aveva provveduto alla CP_1 compensazione del credito per indennità di accompagnamento con il debito da assegno sociale, procedendo poi alla rateizzazione della somma residua nella misura massima concedibile di 5 anni. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Risulta pacifica tra le parti l'indebita percezione da parte della ricorrente della somma di € 19.364,68 lordi a titolo di di assegno sociale. La non contesta l'esistenza dell'indebito Pt_1
e nemmeno la determinazione dell' di procedere al recupero delle somme erogate. CP_1
Oggetto di contestazione sono le modalità di recupero. Dal provvedimento di liquidazione dell'indennità di accompagnamento dell'8.3.2024 risulta che l' ha trattenuto tutti gli arretrati dovuti a titolo di ratei di indennità di CP_1 accompagnamento da settembre 2023 a marzo 2024 (€ 3.703,92), compensando il predetto debito verso la ricorrente con il credito vantato dall' nei confronti della medesima per CP_1
l'indebita erogazione dell'assegno sociale (pari ad € 19.364,68). Secondo la ricorrente l' avrebbe potuto trattenere solo 1/5 degli arretrati per indennità CP_1 di accompagnamento (€ 740,00), in conformità al disposto dell'art. 69 della L. n. 153 del 1969, con conseguente diritto alla corresponsione in proprio favore della somma non compensabile di € 2.963,14. Per le ragioni che di seguito si esporranno non può essere condivisa né la tesi della ricorrente né quella dell' CP_1
Come affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata dalla ricorrente in tema di compensazione tra il credito dell' per ricalcolo dell'assegno sociale ed il debito CP_1 dell' a titolo di indennità di accompagnamento, la fattispecie in esame “deve trovare la CP_1 sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione” (così Cass. n. 30220/2019). La Suprema Corte ha infatti chiarito, innanzitutto, che non si è in presa di un'ipotesi di compensazione impropria, non ricorrendo “il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal ricorrente sull'assegno sociale non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto” e non potendo affermarsi “L'identità del titolo…sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno sociale da quelli dell'indennità di accompagnamento”. Ne deriva che nella specie non opera la deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile, propria invece della c.d. compensazione impropria in virtù della non applicazione alla stessa dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, del divieto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c. La Corte, tuttavia, ha altresì precisato che alla fattispecie in esame non trova applicazione nemmeno l'art. 69 della L. n. 153 del 1969, in questa sede invocato dalla ricorrente. Ai sensi della norma citata: “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto- legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite Controparte_2 prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni CP_1 contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all' per prestazioni indebitamente percepite, Controparte_2 non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Come chiarito dalla Suprema Corte: “Il significato delle disposizioni è chiaro: l' salvo il diritto CP_1 di avvalersi, come ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti
o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass., 4 aprile 1978 n. 1532; 23 gennaio 1989 n. 383). 7. La disposizione citata ed applicata dalla Corte territoriale riguarda, come risulta evidente dal tenore letterale, le prestazioni previdenziali prevedendo, in sostanza, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto. Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr Cass. 27 luglio 2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 262, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce).
8.Nella fattispecie in esame, invece, sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale (assegno sociale e indennità di accompagnamento) e dunque, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione”. In conformità alla giurisprudenza citata, trovano applicazione nella specie le norme generali sulla compensazione, compreso l'art. 1246, n. 3, c.c., che pone il divieto di compensazione dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. È necessario allora stabilire se l'indennità di accompagnamento costituisca o meno un credito impignorabile e, quindi, non compensabile. In tema si è condivisibilmente affermato che trattasi di erogazione a carattere non previdenziale ma assistenziale, che rappresenta la monetizzazione dell'assistenza che lo Stato avrebbe dovuto assolvere in forma specifica ai soggetti bisognosi delle cure necessarie al loro stato di bisogno psico-fisico e sensoriale, con la funzione di reintegrare le essenziali espressioni di vita menomate, garantendo un sostegno economico a colui che non è in grado di deambulare autonomamente o non è in grado di compiere in autonomia le attività fondamentali della vita. Ne deriva l'applicabilità dell'art. 545, co. 2, c.p.c. e conseguente impignorabilità dei relativi importi (cfr. Tribunale di Reggio Emilia n. 139/2016; Tribunale di Padova del 14.1.2016; Tribunale di Napoli dell'11.3.2014). Si deve quindi concludere nel senso del divieto per l' ex art. 1246, n. 3, c.c. e art. 545, CP_1 comma 2, c.p.c., di compensare il credito vantato per indebita erogazione dell'assegno sociale con il debito dell' verso l'invalida per indennità di accompagnamento, in CP_1 ragione della non pignorabilità e non compensabilità dell'indennità di accompagnamento. Ne deriverebbe nella specie il diritto della ricorrente all'erogazione dell'intero importo trattenuto dall' (pari ad € 3.703,92). Tuttavia, al fine di evitare una pronuncia ultra petita CP_1 ed in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l' va CP_1 condannato all'erogazione in favore della ricorrente della sola somma di € 2.963,14 (oggetto della domanda), in quanto illegittimamente trattenuta. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' accerta e Parte_1 CP_1 dichiara il diritto della ricorrente a percepire la somma di € 2.963,14 a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in CP_1 favore della ricorrente del predetto importo;
- condanna l' in persona del presidente p.t., al pagamento in favore della ricorrente CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 1.312,00 per compensi professionali, oltre rimb. C.U., rimborso forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 20 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA CI
Proc. R.G.L.P. n. 960/2024 L.P. Il Giudice, Dott. LA CI Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. COZZI CHIARA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di
[...]
Controparte_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona del Dr.ssa LA CI., ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 960 del R.G. contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in , via della Ferrovia, 40, presso lo studio dell'Avv. Chiara CP_1
Cozzi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato depositato unitamente al ricorso telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' rappresentato e difeso dell'Avv. Claudia Ruperto CP_1 in forza di procura generale alle liti a rogito notaio di Roma, Rep. n. 37875 Persona_1
e Racc. n. 7313 del 22.3.2024. RESISTENTE
OGGETTO: recupero indebito assistenziale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.6.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare spettanti alla Signora per tutte le ragioni espresse in premessa, € 2.963,14, a titolo di Parte_1 arretrati di indennità di accompagnamento, e per l'effetto condannare alla rifusione della somma CP_1 illegittimamente trattenuta. Con vittoria di spese e compensi come per legge.”. La ricorrente ha dedotto di aver ricevuto dall' in data 17.2.2023 una comunicazione di CP_1
“Rideterminazione dell'assegno Cat. AS n. 04016001” con la quale veniva informata che, a fronte della sua dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, da luglio 2020 a gennaio 2023, aveva percepito in maniera illegittima la pensione Cat. AS n. 04016001, per un indebito complessivo lordo di € 19.364,68; che in data 28.3.2024 riceveva una seconda “Comunicazione di liquidazione Prestazione n. 044-920007089374 Cat. INVCIV, decorrenza 01 settembre 2023” con la quale l'Istituto previdenziale la informava che in data 29.8.2023 era stata riconosciuta invalida totale e che, a decorrere dall'1.9.2023, avrebbe beneficiato dell'indennità di accompagnamento per un importo mensile pari a € 531,76; che nella medesima comunicazione venivano quantificati gli arretrati maturati a decorrere dall'1.9.2023 al 31.3.2024, per un totale di € 3.703,92, i quali venivano totalmente trattenuti dall' a titolo CP_1 di recupero dell'indebito di € 19.364,68 lordi;
che avverso tale provvedimento promuoveva ricorso amministrativo innanzi al Comitato regionale di in data 23.5.2024, il CP_1 CP_1 quale veniva rigettato con delibera n. 244151 del 12.6.2024. Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità, per violazione dell'art. 69 della L. n. 153 del 1969, del recupero attuato dall' mediante compensazione integrale (e non entro i limiti di 1/5) CP_1 del credito per arretrati di indennità di accompagnamento (€ 3.703,92) con il debito per l'indebita percezione dell'assegno sociale (€ 19.364,68). Ha, quindi, concluso chiedendo l'accertamento dell'esistenza di un credito in proprio favore pari a € 2.963,14, a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento, essendo dovuta all' la residua somma di € 740,78, ottenuta sottraendo dall'intero importo dovuto (€ CP_1
3.703,92), la quota di 1/5 prevista per legge. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto, con vittoria di spese. L' ha dedotto che la ricorrente, titolare di assegno sociale e di indennità di CP_1 accompagnamento, dal mese di luglio 2020 al mese di gennaio 2023 aveva percepito indebitamente i ratei di assegno sociale a causa del superamento dei limiti di reddito riscontrati per l'anno 2020; che la in sede di domanda di assegno sociale, aveva Pt_1 dichiarato di possedere solo redditi da casa di abitazione, mentre l'ufficio aveva riscontrato, dalla dichiarazione dei redditi del coniuge riferita all'anno 2020, l'esistenza di altri redditi di impresa tali da comportare il superamento dei limiti di legge per fruire dell'assegno sociale;
che, rappresentando la compensazione la modalità prevalente di recupero dell'indebito pensionistico, l' , in base alla circolare n. 47/2018, aveva provveduto alla CP_1 compensazione del credito per indennità di accompagnamento con il debito da assegno sociale, procedendo poi alla rateizzazione della somma residua nella misura massima concedibile di 5 anni. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Risulta pacifica tra le parti l'indebita percezione da parte della ricorrente della somma di € 19.364,68 lordi a titolo di di assegno sociale. La non contesta l'esistenza dell'indebito Pt_1
e nemmeno la determinazione dell' di procedere al recupero delle somme erogate. CP_1
Oggetto di contestazione sono le modalità di recupero. Dal provvedimento di liquidazione dell'indennità di accompagnamento dell'8.3.2024 risulta che l' ha trattenuto tutti gli arretrati dovuti a titolo di ratei di indennità di CP_1 accompagnamento da settembre 2023 a marzo 2024 (€ 3.703,92), compensando il predetto debito verso la ricorrente con il credito vantato dall' nei confronti della medesima per CP_1
l'indebita erogazione dell'assegno sociale (pari ad € 19.364,68). Secondo la ricorrente l' avrebbe potuto trattenere solo 1/5 degli arretrati per indennità CP_1 di accompagnamento (€ 740,00), in conformità al disposto dell'art. 69 della L. n. 153 del 1969, con conseguente diritto alla corresponsione in proprio favore della somma non compensabile di € 2.963,14. Per le ragioni che di seguito si esporranno non può essere condivisa né la tesi della ricorrente né quella dell' CP_1
Come affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata dalla ricorrente in tema di compensazione tra il credito dell' per ricalcolo dell'assegno sociale ed il debito CP_1 dell' a titolo di indennità di accompagnamento, la fattispecie in esame “deve trovare la CP_1 sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione” (così Cass. n. 30220/2019). La Suprema Corte ha infatti chiarito, innanzitutto, che non si è in presa di un'ipotesi di compensazione impropria, non ricorrendo “il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal ricorrente sull'assegno sociale non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto” e non potendo affermarsi “L'identità del titolo…sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno sociale da quelli dell'indennità di accompagnamento”. Ne deriva che nella specie non opera la deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile, propria invece della c.d. compensazione impropria in virtù della non applicazione alla stessa dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, del divieto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c. La Corte, tuttavia, ha altresì precisato che alla fattispecie in esame non trova applicazione nemmeno l'art. 69 della L. n. 153 del 1969, in questa sede invocato dalla ricorrente. Ai sensi della norma citata: “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto- legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite Controparte_2 prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni CP_1 contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all' per prestazioni indebitamente percepite, Controparte_2 non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Come chiarito dalla Suprema Corte: “Il significato delle disposizioni è chiaro: l' salvo il diritto CP_1 di avvalersi, come ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti
o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass., 4 aprile 1978 n. 1532; 23 gennaio 1989 n. 383). 7. La disposizione citata ed applicata dalla Corte territoriale riguarda, come risulta evidente dal tenore letterale, le prestazioni previdenziali prevedendo, in sostanza, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto. Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr Cass. 27 luglio 2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 262, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce).
8.Nella fattispecie in esame, invece, sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale (assegno sociale e indennità di accompagnamento) e dunque, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione”. In conformità alla giurisprudenza citata, trovano applicazione nella specie le norme generali sulla compensazione, compreso l'art. 1246, n. 3, c.c., che pone il divieto di compensazione dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. È necessario allora stabilire se l'indennità di accompagnamento costituisca o meno un credito impignorabile e, quindi, non compensabile. In tema si è condivisibilmente affermato che trattasi di erogazione a carattere non previdenziale ma assistenziale, che rappresenta la monetizzazione dell'assistenza che lo Stato avrebbe dovuto assolvere in forma specifica ai soggetti bisognosi delle cure necessarie al loro stato di bisogno psico-fisico e sensoriale, con la funzione di reintegrare le essenziali espressioni di vita menomate, garantendo un sostegno economico a colui che non è in grado di deambulare autonomamente o non è in grado di compiere in autonomia le attività fondamentali della vita. Ne deriva l'applicabilità dell'art. 545, co. 2, c.p.c. e conseguente impignorabilità dei relativi importi (cfr. Tribunale di Reggio Emilia n. 139/2016; Tribunale di Padova del 14.1.2016; Tribunale di Napoli dell'11.3.2014). Si deve quindi concludere nel senso del divieto per l' ex art. 1246, n. 3, c.c. e art. 545, CP_1 comma 2, c.p.c., di compensare il credito vantato per indebita erogazione dell'assegno sociale con il debito dell' verso l'invalida per indennità di accompagnamento, in CP_1 ragione della non pignorabilità e non compensabilità dell'indennità di accompagnamento. Ne deriverebbe nella specie il diritto della ricorrente all'erogazione dell'intero importo trattenuto dall' (pari ad € 3.703,92). Tuttavia, al fine di evitare una pronuncia ultra petita CP_1 ed in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l' va CP_1 condannato all'erogazione in favore della ricorrente della sola somma di € 2.963,14 (oggetto della domanda), in quanto illegittimamente trattenuta. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' accerta e Parte_1 CP_1 dichiara il diritto della ricorrente a percepire la somma di € 2.963,14 a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in CP_1 favore della ricorrente del predetto importo;
- condanna l' in persona del presidente p.t., al pagamento in favore della ricorrente CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 1.312,00 per compensi professionali, oltre rimb. C.U., rimborso forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 20 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA CI