CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2023, n. 20938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20938 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di EV SA, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza emessa il 09/12/2022 dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV SA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 2 novembre 2022, che applicava a SA Di EV la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad una serie di condotte corruttive, di turbata libertà degli incanti e di rivelazione di segreti d'ufficio [di cui ai capi 1), Penale Sent. Sez. 6 Num. 20938 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 27/04/2023 2), 3), 4), 12), 15) e 18) dell'imputazione provvisoria], poste in essere, unitamente ad altri imprenditori del settore dei trasporti marittimi, nei confronti di taluni pubblici ufficiali dell'unità operativa dirigenziale del trasporto marittimo e del demanio marittimo della Regione Campania, nonché nei confronti del Comandante dell'ufficio locale marittimo del porto di Amalfi, aventi ad oggetto segnatamente: a) le concessioni demaniali marittime relative alle biglietterie del molo Cassone del porto di Annaffi;
b) la rivelazione di notizie riservate da parte di IL IO ed AI ME (pubblici funzionari impiegati presso la predetta unità operativa dirigenziale) riguardo alla sicurezza della navigazione all'interno del porto di Capri;
c) la sottoscrizione di pareri favorevoli e la falsa attestazione, da parte di GI RO (Sottufficiale della Guardia costiera e Comandante del porto di Massa Lubrense), dell'esito positivo di prove evolutive di due imbarcazioni della società dell'indagato, propedeutiche al rilascio di un parere che avrebbe consentito l'ingresso delle predette motonavi nel porto di Massa Lubrense;
d) la rivelazione di notizie d'ufficio riservate da parte di RI IA (Comandante del porto e titolare dell'ufficio locale marittimo di Sorrento). 2. Avverso la richiamata decisione cautelare hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia dell'indagato, deducendo, con un primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale ex artt. 110, 319, 321, 353 cod. pen., unitamente a plurimi vizi della motivazione, in relazione alla gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 1), 2) 3) e 4), non avendo il Tribunale tenuto conto delle argonnentazioni svolte dalla difesa riguardo all'inesistenza del contributo causale fornito all'eventuale commissione dei fatti e all'assenza del rapporto sinallagmatico che deve legare la dazione corruttiva all'atto contrario ai doveri d'ufficio. Si assume, al riguardo: a) che le risultanze delle attività di intercettazione richiamate nell'ordinanza impugnata riguardano il rinnovo di una tessera omaggio per uno dei funzionari in servizio presso la predetta unità operativa dirigenziale del trasporto marittimo della Regione Campania (Aniello Formisano), quale oggetto di un colloquio avvenuto fra terzi (AB TI e GI HI), ma non si riferiscono propriamente ad interlocuzioni dell'indagato con i pubblici funzionari indicati nelle relative imputazioni, ovvero con altri imprenditori coindagati (come il predetto TI), ove si concordino le modalità di eventuali elargizioni, ovvero si acquisiscano delle notizie sullo stato delle gare ad evidenza pubblica e sulla consegna delle tessere e dei biglietti;
b) che anche le attività di perquisizione e sequestro svolte nei confronti dei dipendenti regionali hanno offerto elementi di riscontro negativi in ordine alla ipotizzata dazione di tessere da parte della società amministrata dal Di EV;
c) che l'ordinanza impugnata ha confuso la quota di partecipazione detenuta dalla società amministrata dal Di EV 2 con l'effettiva gestione delle altre società cui va ricondotta l'attività di emissione delle tessere di libero percorso rinvenute nella disponibilità di taluni pubblici funzionari;
d) che nessuna tessera appartenente alla società del Di EV è stata rinvenuta nella disponibilità dei funzionari regionali;
e) che nessun elemento consente di ritenere provato sul piano indiziario il collegamento finalistico- funzionale tra la dazione e l'atto o gli atti contrari ai doveri d'ufficio. 2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in relazione alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria per l'ipotesi di corruzione propria di cui al capo 12), sulla base del triplice rilievo: a) che le intercettazioni delle conversazioni svoltesi tra l'indagato ed alcuni dei pubblici funzionari (IL IO) che avrebbero fornito all'imprenditore notizie riservate in cambio di utilità (nella fattispecie biglietti di viaggio) si riferivano, in realtà, a legittime preoccupazioni del Di EV in merito alla regolarità di alcune corse sulla tratta di navigazione Sorrento-Capri, poiché la sua società aveva subito un illegittimo provvedimento di decadenza per il quale era stata presentata una specifica istanza di revoca, sicché le notizie ottenute non potevano affatto ritenersi coperte da segreto;
b) che nessuna spiegazione è stata offerta riguardo alla circostanza di fatto che i benefit (regalie varie, biglietti, tessere per navigazione ecc.) sono stati corrisposti da altri imprenditori marittimi e non dal Di EV;
c) che nessun elemento è stato individuato, anche sul piano della contestualità temporale, fra l'atto illecito posto in essere dai pubblici funzionari e la ipotizzata elargizione delle utilità. 2.2. Con un terzo motivo si censurano i medesimi vizi in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo 15), non avendo il Tribunale compiutamente esaminato le argomentazioni difensive in ordine all'assenza di qualsiasi falsità nei pareri emessi dal primo Maresciallo della Capitaneria di porto, GI RO, ai fini dell'approdo nel porto di Massa Lubrense di navi con dimensioni superiori ai limiti stabiliti, né in ordine alla circostanza che anche altre società operavano all'interno del porto con imbarcazioni di dimensioni maggiori al limite di quindici metri, come pure in relazione alla prospettata assenza del vantaggio economico ovvero di utilità percepite dal pubblico ufficiale. 2.3. Con un quarto motivo si deducono l'erronea applicazione della legge penale ex artt. 110, 318, 321, 326 cod. pen., unitamente a plurimi vizi della motivazione, in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui al capo 18), non avendo il Tribunale spiegato le ragioni per le quali le notizie fornite dal Comandante del porto di Sorrento dovevano ritenersi coperte da segreto, né individuato il beneficiario delle utilità (gommone e riparazione del motorino), il cui destinatario non era affatto il Comandante, ma, semmai, la Capitaneria di porto, cui era stata prestata un'imbarcazione per le operazioni di soccorso in mare. 3 2.4. Con un quinto motivo, infine, si censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelati di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo all'assenza dei requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, in ragione dell'epoca di realizzazione dei reati (2019-2020), delle dimissioni dell'indagato da tutte le cariche ricoperte nelle società a lui riconducibili e del suo stato di incensuratezza. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 22 marzo 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con dichiarazione del 2 aprile 2023, comunicata alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 aprile 2023, il ricorrente ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza d'interesse, avendo il ricorrente personalmente rinunciato all'impugnazione con la richiamata dichiarazione del 2 aprile 2023, a seguito della revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari intervenuta, nelle more del presente giudizio di legittimità, con ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 13 marzo 2023. 2. Il venire meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, sicché alla declaratoria d'inammissibilità non seguono la condanna alle spese processuali, né quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non essendo al riguardo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV SA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 2 novembre 2022, che applicava a SA Di EV la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad una serie di condotte corruttive, di turbata libertà degli incanti e di rivelazione di segreti d'ufficio [di cui ai capi 1), Penale Sent. Sez. 6 Num. 20938 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 27/04/2023 2), 3), 4), 12), 15) e 18) dell'imputazione provvisoria], poste in essere, unitamente ad altri imprenditori del settore dei trasporti marittimi, nei confronti di taluni pubblici ufficiali dell'unità operativa dirigenziale del trasporto marittimo e del demanio marittimo della Regione Campania, nonché nei confronti del Comandante dell'ufficio locale marittimo del porto di Amalfi, aventi ad oggetto segnatamente: a) le concessioni demaniali marittime relative alle biglietterie del molo Cassone del porto di Annaffi;
b) la rivelazione di notizie riservate da parte di IL IO ed AI ME (pubblici funzionari impiegati presso la predetta unità operativa dirigenziale) riguardo alla sicurezza della navigazione all'interno del porto di Capri;
c) la sottoscrizione di pareri favorevoli e la falsa attestazione, da parte di GI RO (Sottufficiale della Guardia costiera e Comandante del porto di Massa Lubrense), dell'esito positivo di prove evolutive di due imbarcazioni della società dell'indagato, propedeutiche al rilascio di un parere che avrebbe consentito l'ingresso delle predette motonavi nel porto di Massa Lubrense;
d) la rivelazione di notizie d'ufficio riservate da parte di RI IA (Comandante del porto e titolare dell'ufficio locale marittimo di Sorrento). 2. Avverso la richiamata decisione cautelare hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia dell'indagato, deducendo, con un primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale ex artt. 110, 319, 321, 353 cod. pen., unitamente a plurimi vizi della motivazione, in relazione alla gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 1), 2) 3) e 4), non avendo il Tribunale tenuto conto delle argonnentazioni svolte dalla difesa riguardo all'inesistenza del contributo causale fornito all'eventuale commissione dei fatti e all'assenza del rapporto sinallagmatico che deve legare la dazione corruttiva all'atto contrario ai doveri d'ufficio. Si assume, al riguardo: a) che le risultanze delle attività di intercettazione richiamate nell'ordinanza impugnata riguardano il rinnovo di una tessera omaggio per uno dei funzionari in servizio presso la predetta unità operativa dirigenziale del trasporto marittimo della Regione Campania (Aniello Formisano), quale oggetto di un colloquio avvenuto fra terzi (AB TI e GI HI), ma non si riferiscono propriamente ad interlocuzioni dell'indagato con i pubblici funzionari indicati nelle relative imputazioni, ovvero con altri imprenditori coindagati (come il predetto TI), ove si concordino le modalità di eventuali elargizioni, ovvero si acquisiscano delle notizie sullo stato delle gare ad evidenza pubblica e sulla consegna delle tessere e dei biglietti;
b) che anche le attività di perquisizione e sequestro svolte nei confronti dei dipendenti regionali hanno offerto elementi di riscontro negativi in ordine alla ipotizzata dazione di tessere da parte della società amministrata dal Di EV;
c) che l'ordinanza impugnata ha confuso la quota di partecipazione detenuta dalla società amministrata dal Di EV 2 con l'effettiva gestione delle altre società cui va ricondotta l'attività di emissione delle tessere di libero percorso rinvenute nella disponibilità di taluni pubblici funzionari;
d) che nessuna tessera appartenente alla società del Di EV è stata rinvenuta nella disponibilità dei funzionari regionali;
e) che nessun elemento consente di ritenere provato sul piano indiziario il collegamento finalistico- funzionale tra la dazione e l'atto o gli atti contrari ai doveri d'ufficio. 2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in relazione alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria per l'ipotesi di corruzione propria di cui al capo 12), sulla base del triplice rilievo: a) che le intercettazioni delle conversazioni svoltesi tra l'indagato ed alcuni dei pubblici funzionari (IL IO) che avrebbero fornito all'imprenditore notizie riservate in cambio di utilità (nella fattispecie biglietti di viaggio) si riferivano, in realtà, a legittime preoccupazioni del Di EV in merito alla regolarità di alcune corse sulla tratta di navigazione Sorrento-Capri, poiché la sua società aveva subito un illegittimo provvedimento di decadenza per il quale era stata presentata una specifica istanza di revoca, sicché le notizie ottenute non potevano affatto ritenersi coperte da segreto;
b) che nessuna spiegazione è stata offerta riguardo alla circostanza di fatto che i benefit (regalie varie, biglietti, tessere per navigazione ecc.) sono stati corrisposti da altri imprenditori marittimi e non dal Di EV;
c) che nessun elemento è stato individuato, anche sul piano della contestualità temporale, fra l'atto illecito posto in essere dai pubblici funzionari e la ipotizzata elargizione delle utilità. 2.2. Con un terzo motivo si censurano i medesimi vizi in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo 15), non avendo il Tribunale compiutamente esaminato le argomentazioni difensive in ordine all'assenza di qualsiasi falsità nei pareri emessi dal primo Maresciallo della Capitaneria di porto, GI RO, ai fini dell'approdo nel porto di Massa Lubrense di navi con dimensioni superiori ai limiti stabiliti, né in ordine alla circostanza che anche altre società operavano all'interno del porto con imbarcazioni di dimensioni maggiori al limite di quindici metri, come pure in relazione alla prospettata assenza del vantaggio economico ovvero di utilità percepite dal pubblico ufficiale. 2.3. Con un quarto motivo si deducono l'erronea applicazione della legge penale ex artt. 110, 318, 321, 326 cod. pen., unitamente a plurimi vizi della motivazione, in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui al capo 18), non avendo il Tribunale spiegato le ragioni per le quali le notizie fornite dal Comandante del porto di Sorrento dovevano ritenersi coperte da segreto, né individuato il beneficiario delle utilità (gommone e riparazione del motorino), il cui destinatario non era affatto il Comandante, ma, semmai, la Capitaneria di porto, cui era stata prestata un'imbarcazione per le operazioni di soccorso in mare. 3 2.4. Con un quinto motivo, infine, si censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelati di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo all'assenza dei requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, in ragione dell'epoca di realizzazione dei reati (2019-2020), delle dimissioni dell'indagato da tutte le cariche ricoperte nelle società a lui riconducibili e del suo stato di incensuratezza. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 22 marzo 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con dichiarazione del 2 aprile 2023, comunicata alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 aprile 2023, il ricorrente ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza d'interesse, avendo il ricorrente personalmente rinunciato all'impugnazione con la richiamata dichiarazione del 2 aprile 2023, a seguito della revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari intervenuta, nelle more del presente giudizio di legittimità, con ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 13 marzo 2023. 2. Il venire meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, sicché alla declaratoria d'inammissibilità non seguono la condanna alle spese processuali, né quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non essendo al riguardo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente