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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15149 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 44754 del 2024, vertente tra
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Pellegrini, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...], il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Marlis Molinari, giusta procura speciale in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 01.10.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il sig. adiva questo Tribunale Parte_1 esponendo che aveva contratto matrimonio con rito concordatario con la RA , in CP_1
Roma, in data 26.06.1977, (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno
1977, atto n. 01193, p. 2, s. A02), e che dalla loro unione erano nati tre figli: (24.11.1977), Per_1 affetta da sindrome di down e portatrice di handicap al 100%, (18.03.1982) e Per_2 Per_3
(28.03.1992); che, con sentenza n. 7538/2015 pubbl. il 07/04/2015, il Tribunale di Roma aveva pronunciato la loro separazione personale assegnando alla RA la casa familiare (sita in CP_1
Roma, Via Bruno Castiglioni n. 39 int. 4), disponendo l'affido condiviso della figlia che il Per_1 sig. si facesse interamente carico delle spese straordinarie per quest'ultima e corrispondesse Pt_1 alla moglie per il suo mantenimento € 700 mensili e per l'altra figlia la somma mensile di € Per_3
500.
Il ricorrente, decorsi i termini di legge, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma della assegnazione della casa familiare alla RA , per vivervi CP_1 assieme alla figlia (48 anni), affetta da sindrome di down e portatrice di handicap al 100%; la Per_1 revoca del contributo per il mantenimento della figlia attesa la sua raggiunta autosufficienza Per_3 economica;
si dichiarava disponibile a pagare tutte le spese straordinarie per la figlia e a Per_1 corrispondere alla RA un assegno divorzile di € 700 mensili. CP_1
Si costituiva tardivamente in giudizio parte resistente la quale, aderendo alla domanda di divorzio, in via preliminare, chiedeva la remissione in termini relativamente alla costituzione in giudizio ed all'articolazione dei mezzi istruttori, non essendosi perfezionata nei termini la notifica;
nel merito, chiedeva un assegno divorzile di € 1.200, nonché un assegno di mantenimento in favore della figlia non autonoma e affetta dalla sindrome di down, pari a € 500 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 mediche.
All'udienza del 01.10.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti, ritenuta la ritualità della notifica del ricorso a , costituitasi solo in data 16.09.2025, confermava i provvedimenti CP_1 della separazione, fatto salvo l'assegno per che revocava dal mese successivo al deposito del Per_3 ricorso e, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile nonché sulle ulteriori domande, sulle quali le parti non hanno raggiunto l'accordo, nonostante le trattative intercorse.
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di sentenza n. 7538/2015 pubbl. il 07/04/2015 del Tribunale di Roma.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si
è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il
Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
I figli
Le parti sono genitori di (48 anni) convivente con la madre nella ex casa familiare, Per_1 Per_2
(43) e (33 anni) maggiorenni e autonomi economicamente. Per_3
Con ordinanza del 02.10.2025, che si conferma, è stato revocato l'assegno di mantenimento per dal mese successivo al deposito del ricorso. Invero la ragazza, dal gennaio 2021, lavora come Per_3 infermiera presso l'European Hospital S.p.A. (dapprima assunta con contratto a tempo determinato con retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.989,55, poi trasformato a tempo indeterminato a far data da 14.01.2022). Ad oggi percepisce un reddito da lavoro dipendente annuo di euro 29.280,46 Per_3
(cfr. doc. 7) e dall'anno 2020 non convive più con la madre, ma si è trasferita nell'abitazione in Roma alla Via Ildelbrando della Giovanna n. 81 unitamente al proprio compagno.
Pertanto, il Collegio, dato atto della maturata professionalità acquisita dalla ragazza e della constatata sua raggiunta autosufficienza economica, dichiara cessato l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il contributo per il suo mantenimento, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso. Quanto alla figlia maggiore affetta da sindrome di down e portatrice di handicap al 100%, va Per_1 evidenziato che, ai sensi dell'art. 337septies, II comma, c.c., ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori, ma questa disposizione deve essere letta nell'ambito del complesso normativo che prevede una capacità di agire del soggetto maggiorenne che non si concilia con le determinazioni inerenti il suo affidamento, il suo collocamento o il diritto di visita dei genitori, stante, l'esistenza di specifici strumenti di tutela dell'incapace (tra cui l'amministrazione di sostegno, nel caso di specie già disposta) per garantire allo stesso idoneo accudimento e gestirne la vita sociale. Pertanto la norma sopra citata va letta nel senso di una equiparazione normativa tra figlio minore e figlio portatore di handicap di cui all'art. 337 septies limitatamente all'ambito patrimoniale.
Quanto a questo ultimo aspetto, è titolare di pensione di invalidità e di indennità di Per_1 accompagno ad oggi pari a complessivi € 1.170,00 (a seguito di incremento del 13.10.2020 ). CP_2
Va evidenziato che l'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia. Va quindi determinato il contributo del padre al mantenimento di Per_1
Con riguardo alla situazione economica del sig. è risultato che, rispetto all'epoca della Pt_1 separazione, ha subito un pignoramento presso terzi di 1/5 della propria pensione con decorrenza da marzo 2020 e scadenza a febbraio 2040, con una decurtazione della pensione mensile di circa € 729,40 netti e, quindi, percependo una retribuzione netta mensile di € 3.453,01 su 13 mensilità invece che di
€ 4.182,41 (doc. 14). Il sig. è proprietario delle seguenti porzioni immobiliari: 1/3 dell'appartamento dove risiede Pt_1
(via Bruno Castiglioni 39, int. 2), nonché della quota di 1/3 degli appartamenti siti nello stesso stabile interni 1, 3, 4, 5, nonché di una autorimessa;
ha un rapporto di convivenza con la RA
[...]
che ha un reddito annuo netto (per il 2024) pari a € 4.639,43 Persona_4
Di contro, invece, la sig.ra , casalinga dall'epoca della separazione, continua a non avere CP_1 un'occupazione lavorativa e, dal punto di vista patrimoniale, è proprietaria esclusiva di un immobile sito in Fiuggi, Via Le Cese n. 11/A. La RA si è sempre presa cura della casa, della famiglia e dei tre figli, in modo particolare della figlia (ad oggi 48 anni) affetta dalla sindrome di down. Per_1
Pertanto, sulla scorta della documentazione economica, avuto altresì riguardo ai tempi di cura e accudimento della figlia presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre, il Tribunale Per_1 dispone che il sig. corrisponda alla RA l'importo di € 200 mensili, con Pt_1 CP_1 decorrenza dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Il ricorrente dovrà sostenere altresì il 100% delle spese straordinarie per in base al protocollo Per_1 del Tribunale di Roma del 17.12.2014.
La convivenza di con la madre comporta l'assegnazione della casa familiare alla RA Per_1
, garantendo continuità delle abitudini domestiche della figlia nell'immobile costituente CP_1
l'habitat familiare. Assegno divorzile
Con riguardo alla domanda formulata dalla RA di un assegno divorzile di € 1.200, il CP_1
Collegio preliminarmente osserva che la domanda è inammissibile stante la costituzione tardiva della resistente.
Si prende tuttavia atto, nonostante il fallimento delle trattative intercorse tra le parti, della disponibilità del sig. di riconoscere alla ex moglie un assegno divorzile di € Pt_1 CP_1
700 a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fermi i provvedimenti vigenti.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44754/2024
R.G.A.C., fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
( ), nata a [...], il [...], che hanno contratto matrimonio in Roma in C.F._2 data 26.06.1977;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione la predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 1977, atto n. 01193, p. 2, s. A02);
- dichiara inammissibile la domanda di affidamento della figlia Per_1
- determina in € 200 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento di Parte_1 Per_1 da corrispondere alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento CP_1 automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che il padre si faccia carico del 100% delle spese straordinarie in favore della figlia Per_1
- revoca il contributo per il mantenimento della figlia a far data dal deposito del ricorso;
Per_3
- assegna la casa familiare a CP_1
- dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile proposta da;
CP_1
- dà atto della disponibilità del sig. di corrispondere alla RA un assegno Pt_1 CP_1 divorzile dell'importo di € 700 mensili, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, dal mese successivo della pubblicazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 44754 del 2024, vertente tra
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Pellegrini, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...], il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Marlis Molinari, giusta procura speciale in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 01.10.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il sig. adiva questo Tribunale Parte_1 esponendo che aveva contratto matrimonio con rito concordatario con la RA , in CP_1
Roma, in data 26.06.1977, (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno
1977, atto n. 01193, p. 2, s. A02), e che dalla loro unione erano nati tre figli: (24.11.1977), Per_1 affetta da sindrome di down e portatrice di handicap al 100%, (18.03.1982) e Per_2 Per_3
(28.03.1992); che, con sentenza n. 7538/2015 pubbl. il 07/04/2015, il Tribunale di Roma aveva pronunciato la loro separazione personale assegnando alla RA la casa familiare (sita in CP_1
Roma, Via Bruno Castiglioni n. 39 int. 4), disponendo l'affido condiviso della figlia che il Per_1 sig. si facesse interamente carico delle spese straordinarie per quest'ultima e corrispondesse Pt_1 alla moglie per il suo mantenimento € 700 mensili e per l'altra figlia la somma mensile di € Per_3
500.
Il ricorrente, decorsi i termini di legge, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma della assegnazione della casa familiare alla RA , per vivervi CP_1 assieme alla figlia (48 anni), affetta da sindrome di down e portatrice di handicap al 100%; la Per_1 revoca del contributo per il mantenimento della figlia attesa la sua raggiunta autosufficienza Per_3 economica;
si dichiarava disponibile a pagare tutte le spese straordinarie per la figlia e a Per_1 corrispondere alla RA un assegno divorzile di € 700 mensili. CP_1
Si costituiva tardivamente in giudizio parte resistente la quale, aderendo alla domanda di divorzio, in via preliminare, chiedeva la remissione in termini relativamente alla costituzione in giudizio ed all'articolazione dei mezzi istruttori, non essendosi perfezionata nei termini la notifica;
nel merito, chiedeva un assegno divorzile di € 1.200, nonché un assegno di mantenimento in favore della figlia non autonoma e affetta dalla sindrome di down, pari a € 500 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 mediche.
All'udienza del 01.10.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti, ritenuta la ritualità della notifica del ricorso a , costituitasi solo in data 16.09.2025, confermava i provvedimenti CP_1 della separazione, fatto salvo l'assegno per che revocava dal mese successivo al deposito del Per_3 ricorso e, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile nonché sulle ulteriori domande, sulle quali le parti non hanno raggiunto l'accordo, nonostante le trattative intercorse.
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di sentenza n. 7538/2015 pubbl. il 07/04/2015 del Tribunale di Roma.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si
è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il
Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
I figli
Le parti sono genitori di (48 anni) convivente con la madre nella ex casa familiare, Per_1 Per_2
(43) e (33 anni) maggiorenni e autonomi economicamente. Per_3
Con ordinanza del 02.10.2025, che si conferma, è stato revocato l'assegno di mantenimento per dal mese successivo al deposito del ricorso. Invero la ragazza, dal gennaio 2021, lavora come Per_3 infermiera presso l'European Hospital S.p.A. (dapprima assunta con contratto a tempo determinato con retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.989,55, poi trasformato a tempo indeterminato a far data da 14.01.2022). Ad oggi percepisce un reddito da lavoro dipendente annuo di euro 29.280,46 Per_3
(cfr. doc. 7) e dall'anno 2020 non convive più con la madre, ma si è trasferita nell'abitazione in Roma alla Via Ildelbrando della Giovanna n. 81 unitamente al proprio compagno.
Pertanto, il Collegio, dato atto della maturata professionalità acquisita dalla ragazza e della constatata sua raggiunta autosufficienza economica, dichiara cessato l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il contributo per il suo mantenimento, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso. Quanto alla figlia maggiore affetta da sindrome di down e portatrice di handicap al 100%, va Per_1 evidenziato che, ai sensi dell'art. 337septies, II comma, c.c., ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori, ma questa disposizione deve essere letta nell'ambito del complesso normativo che prevede una capacità di agire del soggetto maggiorenne che non si concilia con le determinazioni inerenti il suo affidamento, il suo collocamento o il diritto di visita dei genitori, stante, l'esistenza di specifici strumenti di tutela dell'incapace (tra cui l'amministrazione di sostegno, nel caso di specie già disposta) per garantire allo stesso idoneo accudimento e gestirne la vita sociale. Pertanto la norma sopra citata va letta nel senso di una equiparazione normativa tra figlio minore e figlio portatore di handicap di cui all'art. 337 septies limitatamente all'ambito patrimoniale.
Quanto a questo ultimo aspetto, è titolare di pensione di invalidità e di indennità di Per_1 accompagno ad oggi pari a complessivi € 1.170,00 (a seguito di incremento del 13.10.2020 ). CP_2
Va evidenziato che l'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia. Va quindi determinato il contributo del padre al mantenimento di Per_1
Con riguardo alla situazione economica del sig. è risultato che, rispetto all'epoca della Pt_1 separazione, ha subito un pignoramento presso terzi di 1/5 della propria pensione con decorrenza da marzo 2020 e scadenza a febbraio 2040, con una decurtazione della pensione mensile di circa € 729,40 netti e, quindi, percependo una retribuzione netta mensile di € 3.453,01 su 13 mensilità invece che di
€ 4.182,41 (doc. 14). Il sig. è proprietario delle seguenti porzioni immobiliari: 1/3 dell'appartamento dove risiede Pt_1
(via Bruno Castiglioni 39, int. 2), nonché della quota di 1/3 degli appartamenti siti nello stesso stabile interni 1, 3, 4, 5, nonché di una autorimessa;
ha un rapporto di convivenza con la RA
[...]
che ha un reddito annuo netto (per il 2024) pari a € 4.639,43 Persona_4
Di contro, invece, la sig.ra , casalinga dall'epoca della separazione, continua a non avere CP_1 un'occupazione lavorativa e, dal punto di vista patrimoniale, è proprietaria esclusiva di un immobile sito in Fiuggi, Via Le Cese n. 11/A. La RA si è sempre presa cura della casa, della famiglia e dei tre figli, in modo particolare della figlia (ad oggi 48 anni) affetta dalla sindrome di down. Per_1
Pertanto, sulla scorta della documentazione economica, avuto altresì riguardo ai tempi di cura e accudimento della figlia presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre, il Tribunale Per_1 dispone che il sig. corrisponda alla RA l'importo di € 200 mensili, con Pt_1 CP_1 decorrenza dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Il ricorrente dovrà sostenere altresì il 100% delle spese straordinarie per in base al protocollo Per_1 del Tribunale di Roma del 17.12.2014.
La convivenza di con la madre comporta l'assegnazione della casa familiare alla RA Per_1
, garantendo continuità delle abitudini domestiche della figlia nell'immobile costituente CP_1
l'habitat familiare. Assegno divorzile
Con riguardo alla domanda formulata dalla RA di un assegno divorzile di € 1.200, il CP_1
Collegio preliminarmente osserva che la domanda è inammissibile stante la costituzione tardiva della resistente.
Si prende tuttavia atto, nonostante il fallimento delle trattative intercorse tra le parti, della disponibilità del sig. di riconoscere alla ex moglie un assegno divorzile di € Pt_1 CP_1
700 a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fermi i provvedimenti vigenti.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44754/2024
R.G.A.C., fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
( ), nata a [...], il [...], che hanno contratto matrimonio in Roma in C.F._2 data 26.06.1977;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione la predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 1977, atto n. 01193, p. 2, s. A02);
- dichiara inammissibile la domanda di affidamento della figlia Per_1
- determina in € 200 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento di Parte_1 Per_1 da corrispondere alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento CP_1 automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che il padre si faccia carico del 100% delle spese straordinarie in favore della figlia Per_1
- revoca il contributo per il mantenimento della figlia a far data dal deposito del ricorso;
Per_3
- assegna la casa familiare a CP_1
- dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile proposta da;
CP_1
- dà atto della disponibilità del sig. di corrispondere alla RA un assegno Pt_1 CP_1 divorzile dell'importo di € 700 mensili, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, dal mese successivo della pubblicazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi