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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/11/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa LE Di CA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2270/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
LO MO e LA NA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore,
-contumace-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 17.06.2025, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120250000153369000, n. 59120250000153470000, n. 59120250000153571000, n.
59120250000153672000 e n. 59120250000153773000, chiedendo disporsi il loro annullamento, la revoca e/o dichiararsene la nullità e/o l'inefficacia nonché condannarsi l' alla restituzione delle CP_1 somme eventualmente trattenute. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione CP_1 dell'intervenuto sgravio delle somme portate dagli avvisi di addebito qui opposti. Con compensazione delle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio Controparte_2
, della quale va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Si dà atto che l' ha dichiarato in memoria difensiva che gli avvisi di addebito n. CP_1
59120250000153369000, n. 59120250000153470000, n. 59120250000153571000, n.
59120250000153672000 e n. 59120250000153773000 sono stati oggetto di sgravio, per cui il debito portato dai suddetti atti è stato automaticamente annullato.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
La statuizione sulle spese va effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone la verifica della fondatezza dell'opposizione formulata dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo.
Pertanto, tenuto conto della tardività dell'emissione del provvedimento di sgravio, a causa della quale la parte ricorrente ha comunque dovuto sostenere delle spese per iniziare il giudizio, va disposta la condanna dell' al pagamento delle spese processuali, con distrazione dei compensi CP_1 in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La contumacia di esime dal pronunciamento sulle spese nei Controparte_2 suoi confronti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1 in complessivi 400,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
nulla sulle spese nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Agrigento, il 4 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
LE Di CA
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa LE Di CA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2270/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
LO MO e LA NA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore,
-contumace-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 17.06.2025, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120250000153369000, n. 59120250000153470000, n. 59120250000153571000, n.
59120250000153672000 e n. 59120250000153773000, chiedendo disporsi il loro annullamento, la revoca e/o dichiararsene la nullità e/o l'inefficacia nonché condannarsi l' alla restituzione delle CP_1 somme eventualmente trattenute. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione CP_1 dell'intervenuto sgravio delle somme portate dagli avvisi di addebito qui opposti. Con compensazione delle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio Controparte_2
, della quale va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Si dà atto che l' ha dichiarato in memoria difensiva che gli avvisi di addebito n. CP_1
59120250000153369000, n. 59120250000153470000, n. 59120250000153571000, n.
59120250000153672000 e n. 59120250000153773000 sono stati oggetto di sgravio, per cui il debito portato dai suddetti atti è stato automaticamente annullato.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
La statuizione sulle spese va effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone la verifica della fondatezza dell'opposizione formulata dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo.
Pertanto, tenuto conto della tardività dell'emissione del provvedimento di sgravio, a causa della quale la parte ricorrente ha comunque dovuto sostenere delle spese per iniziare il giudizio, va disposta la condanna dell' al pagamento delle spese processuali, con distrazione dei compensi CP_1 in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La contumacia di esime dal pronunciamento sulle spese nei Controparte_2 suoi confronti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1 in complessivi 400,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
nulla sulle spese nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Agrigento, il 4 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
LE Di CA