Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00532/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jose Elmer Malaguti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento decreto PROT -OMISSIS-, emesso in data 14 marzo 2022 e notificato a cura della Direzione della Casa circondariale di Bologna in data 18 marzo 2022, con cui la Questura di Bologna ha revocato la carta di soggiorno a tempo indeterminato, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo posseduta dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa MA BE, lette le note d’udienza con cui il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la decisione sulla scorta degli scritti e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2003, è sposato e padre di tre figli minorenni tutti nati e cresciuti in Italia.
Nel ricorso si deduce l’illegittimità del provvedimento con cui è stato revocato il titolo di soggiornante di lungo periodo di cui era titolare, in quanto il giudizio di pericolosità ad esso sotteso sarebbe stato espresso con riferimento tautologico ed esclusivo al reato commesso, senza considerare che lo straniero non è mai stato imputato di violenza fisica, né nei confronti della moglie, né dei figli (per vedere i quali avrebbe posto in essere i comportamenti sanzionati).
Il provvedimento sarebbe, dunque, carente sotto il profilo dell’istruttoria condotta.
Ciò anche in ragione della mancata considerazione della possibilità di rilasciare al ricorrente un altro titolo.
Il ricorso non può, però, trovare positivo apprezzamento.
Il ricorrente risulta essere stato condannato, nel luglio 2021, per violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti e atti persecutori, nonché, nell’ottobre dello stesso anno, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Il giudizio di pericolosità alla base del provvedimento adottato, trova, dunque, il proprio fondamento in tali precedenti penali e, in particolare, nella decisione del Tribunale di Bologna che, in data 26 gennaio 2021 ha ritenuto di disporre il divieto assoluto di avvicinamento alla famiglia, “in considerazione della pervicacia delle modalità commissive e delle accertate trasgressioni delle prescrizioni di misure cautelare non detentive”.
Non può, dunque, ravvisarsi alcuna necessità di garantire unità familiare, dal momento che la famiglia stessa è vittima dei comportamenti per cui il ricorrente è stato condannato.
Ne deriva che, a fronte della natura ostativa dei reati, reiterati, e dell’assenza di un qualsiasi comportamento che potesse essere positivamente considerato al fine del bilanciamento nella valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno a diverso titolo (tant’è che nessuna memoria difensiva è stata depositata), il provvedimento appare immune dai vizi dedotti.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
MA BE, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Elena AT, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.