CASS
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 41604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41604 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da IC ON - Presidente - Sent. n. sez. 3000/2025 RA Centofanti - Relatore - CC – 28/10/2025 GE VA NA NN IA ON ZO AL R.G.N. 22939/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR RA, nato in [...] il [...] avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RA Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN Parasporo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, nei confronti di RA AR, il beneficio della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione e 1.800 euro di Penale Sent. Sez. 1 Num. 41604 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 28/10/2025 2 multa, inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa n. 502/2020, irrevocabile dal 4 giugno 2020. Nei confronti di AR era stata successivamente pronunciata la sentenza del Tribunale di Lucca n. 436/2022, irrevocabile dal 17 gennaio 2025, di condanna alla pena di quattro anni e nove mesi di reclusione e 27.000 euro di multa per violazioni plurime del T.U. sugli stupefacenti, commesse tra il giugno 2020 e il maggio 2021. Il giudice dell’esecuzione considerava, pertanto, integrata la causa di revoca del beneficio indicata dall’art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Mediante unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che «la commissione degli ulteriori reati per cui il AR è stato condannato successivamente risulta iniziata in epoca precedente alla data dell’irrevocabilità della prima condanna», onde mancherebbe il presupposto addotto a giustificazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. La sopravvenuta sentenza del Tribunale di Lucca accerta la commissione di più delitti, in concorso materiale tra loro e sanzionati con pena (anche) detentiva;
e, come correttamente rilevato dal Procuratore generale requirente, ai fini dell’integrazione della causa, obbligatoria, di revoca del beneficio è sufficiente che uno o più di essi ricada nel periodo quinquennale di sospensione condizionale, come nella specie puntualmente verificatosi. 2. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA Centofanti IC ON
udita la relazione svolta dal consigliere RA Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN Parasporo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, nei confronti di RA AR, il beneficio della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione e 1.800 euro di Penale Sent. Sez. 1 Num. 41604 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 28/10/2025 2 multa, inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa n. 502/2020, irrevocabile dal 4 giugno 2020. Nei confronti di AR era stata successivamente pronunciata la sentenza del Tribunale di Lucca n. 436/2022, irrevocabile dal 17 gennaio 2025, di condanna alla pena di quattro anni e nove mesi di reclusione e 27.000 euro di multa per violazioni plurime del T.U. sugli stupefacenti, commesse tra il giugno 2020 e il maggio 2021. Il giudice dell’esecuzione considerava, pertanto, integrata la causa di revoca del beneficio indicata dall’art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Mediante unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che «la commissione degli ulteriori reati per cui il AR è stato condannato successivamente risulta iniziata in epoca precedente alla data dell’irrevocabilità della prima condanna», onde mancherebbe il presupposto addotto a giustificazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. La sopravvenuta sentenza del Tribunale di Lucca accerta la commissione di più delitti, in concorso materiale tra loro e sanzionati con pena (anche) detentiva;
e, come correttamente rilevato dal Procuratore generale requirente, ai fini dell’integrazione della causa, obbligatoria, di revoca del beneficio è sufficiente che uno o più di essi ricada nel periodo quinquennale di sospensione condizionale, come nella specie puntualmente verificatosi. 2. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA Centofanti IC ON