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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/12/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
NA PU, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 26/11/2025, nella causa avente n. 713/2024 R.G.; nella causa pendente tra:
, nato a [...] il [...], residente in [...](Svizzera) Parte_1
Via Carona n. 6, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro C.F._1
LU GA e dall'Avv. Alessandro Alibani, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Marina di Carrara (MS), Via Genova
n. 15, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, (c.f. ), residente in [...] C.F._2
Magazzini n. 2 e la società ( ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Sig. con sede legale in Via CP_3
Aretina n.155/1 50136, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Amedeo François ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, via Jacopo Nardi n. 2, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, e la società Controparte_1 Controparte_2 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: - accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig.
1 conducente dell'imbarcazione a vela con motore ausiliario n. Controparte_1
2GE7554D, denominata “Ely J”, nella causazione del sinistro per cui è processo, per
l'effetto, - condannare i convenuti, sig. e la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido Controparte_2 tra loro, al risarcimento, in favore di parte attrice, di tutti i danni patiti e patiendi in dipendenza del sinistro de quo, nessuno escluso, nella misura che risulterà giusta ed equa al termine dell'espletanda istruttoria, il tutto quantificato per singole poste, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, oltre al rimborso delle spese e competenze di CTU e CTP che dovessero essere espletate. Vinte le spese e competenze di causa, anche per la negoziazione assistita, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- In data 17/08/2022 l'imbarcazione a vela categoria cruiser n. 4LH3DTE, denominata “Mister A”, di proprietà dell'attore, regolarmente ormeggiata all'interno del porto “Cosimo de' Medici” in Portoferraio (LU), veniva urtata dall'imbarcazione a vela con motore ausiliario n. 2GE7554D, denominata “Ely J”, di proprietà della società assicurata per la rca con , e Controparte_2 Controparte_4 condotta nell'occasione da il quale si assumeva la responsabilità Controparte_1 esclusiva in ordine al sinistro;
- A seguito dell'urto, l'imbarcazione attorea riportava danni alla murata di dritta e veniva fatta riparare presso i di per una spesa Controparte_5 CP_6 complessiva di € 81.483,80, iva inclusa, integralmente corrisposti dall'attore;
- La compagnia assicuratrice del danneggiante offriva a tacitazione dei danni subiti la minor somma di € 28.550,00, oltre ad € 2.410,00 a titolo di rimborso spese per l'assistenza legale stragiudiziale, a mezzo assegno circolare n. 0250898279-08 del 27/03/2023, tratto su BPER Banca spa, dell'importo complessivo di €.
30.960,00;
- Tale somma, insufficiente in rapporto ai danni subiti, veniva trattenuta dall'attore in acconto sul maggior avere;
- Al fine di tentare una risoluzione in via stragiudiziale della controversia, l'attore provvedeva ad invitare tutte le parti, ivi compresa la compagnia assicuratrice
, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi Controparte_4 dell'art. 2 del DL 132/2014, alla quale nessuna delle parti aderiva.
Alla luce di tali fatti, il sig. ha introdotto il presente giudizio al fine di Parte_1 sentir accogliere le conclusioni come innanzi riportate.
2 Si sono costituiti in giudizio tardivamente i convenuti, e Controparte_1
i quali hanno, in via preliminare, dato atto di aver Controparte_2 notificato l'atto di citazione nei confronti della Compagnia assicuratrice al CP_4 fine di renderla edotta del contenzioso e di farla intervenire volontariamente ai sensi dell'art. 105 c.p.c., e nel merito, hanno contestato il quantum richiesto, domandando il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e non provata.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'espletamento di una
CTU tecnica volta ad accertare e a quantificare i danni subiti dall'imbarcazione attorea in conseguenza del sinistro per cui è causa.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va evidenziato come, nel presente giudizio, non sia contestato l'an del risarcimento e, dunque, la responsabilità dei convenuti.
Costituisce, infatti, circostanza pacifica e non contestata che nelle modalità di tempo e di luogo indicate in atti, l'imbarcazione di proprietà attorea, mentre era regolarmente ormeggiata all'interno del porto “Cosimo de' Medici” in Portoferraio
(LU), veniva urtata dall'imbarcazione a vela, denominata “Ely J”, di proprietà della società e condotta nell'occasione da Controparte_2 Controparte_1
Gli stessi convenuti, nel costituirsi nel presente giudizio, non hanno, invero, contestato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attrice, né la loro esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, che deve, pertanto, ritenersi accertata in via definitiva.
Alla luce di ciò, quanto al profilo dell'an della responsabilità dei convenuti, alcun ulteriore accertamento deve essere effettuato, residuando esclusivamente la necessità di quantificare i danni patrimoniali subiti dall'imbarcazione di parte attrice, sui quali, invece, è sorta la contestazione.
Sul punto, va, in via preliminare, evidenziato che la stessa parte attrice ha rappresentato di aver già ricevuto dalla Compagnia assicuratrice che CP_4 garantiva l'imbarcazione di proprietà del danneggiante al momento del sinistro, una somma di € 28.550,00 per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti (oltre ad €
2.410,00 come spese di assistenza legale) e che tale somma è stata trattenuta dall'attore solo in acconto sul maggior avere, essendo ritenuta assolutamente insufficiente, tenuto conto della fattura sostenuta per le riparazioni necessarie dell'importo di € 81.483,80.
Viste le contestazioni in punto di quantum insorte tra le parti, è stato dato incarico, nel presente giudizio, ad un consulente tecnico d'ufficio, ing. Per_1
3 al quale è stato affidato il seguente quesito “Accerti e quantifichi i danni Per_2 subiti dall'imbarcazione di proprietà dell'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa valutando la congruità delle spese sopportate dall'attore per la riparazione della stessa come da documentazione prodotta in atti”.
Gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico meritano di essere condivisi, in quanto espressi con argomentazioni lineari, coerenti e prive di elementi di contraddittorietà, e dunque pienamente esaustivi, così come le conclusioni espresse che meritano di essere condivise in toto, anche alla luce della complessiva documentazione in atti e delle allegazioni difensive delle parti.
Nello specifico, il CTU ha così concluso “Prima di qualsiasi considerazione di natura economica, è d'obbligo chiarire che nel settore della nautica da diporto operano numerosi cantieri ma non esiste un prezzario comune. Ad esclusione di quelle attività di routine alaggio, varo, taccaggio, applicazione antivegetativa, etc.) per interventi di maggior complessità le richieste possono differire molto da una realtà all'altra ed il materiale prodotto dall'Ausiliario e dai CTP ne è una chiara testimonianza. Tuttavia, poiché tutti i cantieri eseguono molte lavorazioni in subappalto, non vi è una stretta correlazione tra marchi dei cantieri e qualità: la qualità la fa chi esegue materialmente il lavoro. Nel caso in esame, le lavorazioni di verniciatura sono eseguite da ditte specializzate che lavorano in più cantieri e non sempre sono le stesse a distanza di tempo nel medesimo cantiere. Ciò premesso, al quesito posto è possibile fornire due risposte distinte, inerenti a: • A) Valutazione della congruità delle spese documentate con le lavorazioni effettuate descritte agli atti, ma prescindendo da una loro ottimizzazione, in relazione all'entità del danno da riparare;
B)
Valutazione della congruità per le medesime lavorazioni di riparazione descritte agli atti, ma ipotizzando una ottimizzazione delle attività accessorie e quindi delle spese, tenendo conto dell'entità del danno da riparare, ma pur garantendo un buon risultato della verniciatura”.
Alla luce della tipologia di danni subiti e degli interventi necessari per la loro eliminazione, anche tenuto conto delle spiegazioni fornite sul punto dal CTU, si ritiene di condividere la ipotesi contrassegnata con la lettera B) e, pertanto, richiamando quanto accertato dal CTU, può ritenersi che il totale stimato per le operazioni di riparazione necessarie per l'imbarcazione dell'attore sia da quantificare nell'importo complessivo di Euro 53.276,00 (escluso IVA).
Dalla suddetta somma va poi detratta, come del resto richiesto dalla stessa parte attrice, la somma già riconosciuta dalla Compagnia Assicuratrice pari ad €
28.550,00 (comprensiva di IVA).
4 In conclusione, alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, la domanda attorea va accolta e pertanto, accertata l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è causa, il sig. e la società Controparte_1 devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 in favore dell'attore, della somma di € 36.446,72 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'imbarcazione di sua proprietà. Su tale somma devono essere riconosciuti gli interessi legali dal dì del fatto e sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è causa,
• Condanna e la società in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore dell'attore, della somma di € Parte_1
36.446,72 oltre interessi legali dal dì del fatto e sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti;
• Condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed € 5.330,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute in via solidale.
Così deciso.
Livorno, 19/12/2025
Il giudice
Dott.ssa NA PU
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
NA PU, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 26/11/2025, nella causa avente n. 713/2024 R.G.; nella causa pendente tra:
, nato a [...] il [...], residente in [...](Svizzera) Parte_1
Via Carona n. 6, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro C.F._1
LU GA e dall'Avv. Alessandro Alibani, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Marina di Carrara (MS), Via Genova
n. 15, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, (c.f. ), residente in [...] C.F._2
Magazzini n. 2 e la società ( ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Sig. con sede legale in Via CP_3
Aretina n.155/1 50136, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Amedeo François ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, via Jacopo Nardi n. 2, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, e la società Controparte_1 Controparte_2 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: - accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig.
1 conducente dell'imbarcazione a vela con motore ausiliario n. Controparte_1
2GE7554D, denominata “Ely J”, nella causazione del sinistro per cui è processo, per
l'effetto, - condannare i convenuti, sig. e la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido Controparte_2 tra loro, al risarcimento, in favore di parte attrice, di tutti i danni patiti e patiendi in dipendenza del sinistro de quo, nessuno escluso, nella misura che risulterà giusta ed equa al termine dell'espletanda istruttoria, il tutto quantificato per singole poste, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, oltre al rimborso delle spese e competenze di CTU e CTP che dovessero essere espletate. Vinte le spese e competenze di causa, anche per la negoziazione assistita, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- In data 17/08/2022 l'imbarcazione a vela categoria cruiser n. 4LH3DTE, denominata “Mister A”, di proprietà dell'attore, regolarmente ormeggiata all'interno del porto “Cosimo de' Medici” in Portoferraio (LU), veniva urtata dall'imbarcazione a vela con motore ausiliario n. 2GE7554D, denominata “Ely J”, di proprietà della società assicurata per la rca con , e Controparte_2 Controparte_4 condotta nell'occasione da il quale si assumeva la responsabilità Controparte_1 esclusiva in ordine al sinistro;
- A seguito dell'urto, l'imbarcazione attorea riportava danni alla murata di dritta e veniva fatta riparare presso i di per una spesa Controparte_5 CP_6 complessiva di € 81.483,80, iva inclusa, integralmente corrisposti dall'attore;
- La compagnia assicuratrice del danneggiante offriva a tacitazione dei danni subiti la minor somma di € 28.550,00, oltre ad € 2.410,00 a titolo di rimborso spese per l'assistenza legale stragiudiziale, a mezzo assegno circolare n. 0250898279-08 del 27/03/2023, tratto su BPER Banca spa, dell'importo complessivo di €.
30.960,00;
- Tale somma, insufficiente in rapporto ai danni subiti, veniva trattenuta dall'attore in acconto sul maggior avere;
- Al fine di tentare una risoluzione in via stragiudiziale della controversia, l'attore provvedeva ad invitare tutte le parti, ivi compresa la compagnia assicuratrice
, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi Controparte_4 dell'art. 2 del DL 132/2014, alla quale nessuna delle parti aderiva.
Alla luce di tali fatti, il sig. ha introdotto il presente giudizio al fine di Parte_1 sentir accogliere le conclusioni come innanzi riportate.
2 Si sono costituiti in giudizio tardivamente i convenuti, e Controparte_1
i quali hanno, in via preliminare, dato atto di aver Controparte_2 notificato l'atto di citazione nei confronti della Compagnia assicuratrice al CP_4 fine di renderla edotta del contenzioso e di farla intervenire volontariamente ai sensi dell'art. 105 c.p.c., e nel merito, hanno contestato il quantum richiesto, domandando il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e non provata.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'espletamento di una
CTU tecnica volta ad accertare e a quantificare i danni subiti dall'imbarcazione attorea in conseguenza del sinistro per cui è causa.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va evidenziato come, nel presente giudizio, non sia contestato l'an del risarcimento e, dunque, la responsabilità dei convenuti.
Costituisce, infatti, circostanza pacifica e non contestata che nelle modalità di tempo e di luogo indicate in atti, l'imbarcazione di proprietà attorea, mentre era regolarmente ormeggiata all'interno del porto “Cosimo de' Medici” in Portoferraio
(LU), veniva urtata dall'imbarcazione a vela, denominata “Ely J”, di proprietà della società e condotta nell'occasione da Controparte_2 Controparte_1
Gli stessi convenuti, nel costituirsi nel presente giudizio, non hanno, invero, contestato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attrice, né la loro esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, che deve, pertanto, ritenersi accertata in via definitiva.
Alla luce di ciò, quanto al profilo dell'an della responsabilità dei convenuti, alcun ulteriore accertamento deve essere effettuato, residuando esclusivamente la necessità di quantificare i danni patrimoniali subiti dall'imbarcazione di parte attrice, sui quali, invece, è sorta la contestazione.
Sul punto, va, in via preliminare, evidenziato che la stessa parte attrice ha rappresentato di aver già ricevuto dalla Compagnia assicuratrice che CP_4 garantiva l'imbarcazione di proprietà del danneggiante al momento del sinistro, una somma di € 28.550,00 per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti (oltre ad €
2.410,00 come spese di assistenza legale) e che tale somma è stata trattenuta dall'attore solo in acconto sul maggior avere, essendo ritenuta assolutamente insufficiente, tenuto conto della fattura sostenuta per le riparazioni necessarie dell'importo di € 81.483,80.
Viste le contestazioni in punto di quantum insorte tra le parti, è stato dato incarico, nel presente giudizio, ad un consulente tecnico d'ufficio, ing. Per_1
3 al quale è stato affidato il seguente quesito “Accerti e quantifichi i danni Per_2 subiti dall'imbarcazione di proprietà dell'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa valutando la congruità delle spese sopportate dall'attore per la riparazione della stessa come da documentazione prodotta in atti”.
Gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico meritano di essere condivisi, in quanto espressi con argomentazioni lineari, coerenti e prive di elementi di contraddittorietà, e dunque pienamente esaustivi, così come le conclusioni espresse che meritano di essere condivise in toto, anche alla luce della complessiva documentazione in atti e delle allegazioni difensive delle parti.
Nello specifico, il CTU ha così concluso “Prima di qualsiasi considerazione di natura economica, è d'obbligo chiarire che nel settore della nautica da diporto operano numerosi cantieri ma non esiste un prezzario comune. Ad esclusione di quelle attività di routine alaggio, varo, taccaggio, applicazione antivegetativa, etc.) per interventi di maggior complessità le richieste possono differire molto da una realtà all'altra ed il materiale prodotto dall'Ausiliario e dai CTP ne è una chiara testimonianza. Tuttavia, poiché tutti i cantieri eseguono molte lavorazioni in subappalto, non vi è una stretta correlazione tra marchi dei cantieri e qualità: la qualità la fa chi esegue materialmente il lavoro. Nel caso in esame, le lavorazioni di verniciatura sono eseguite da ditte specializzate che lavorano in più cantieri e non sempre sono le stesse a distanza di tempo nel medesimo cantiere. Ciò premesso, al quesito posto è possibile fornire due risposte distinte, inerenti a: • A) Valutazione della congruità delle spese documentate con le lavorazioni effettuate descritte agli atti, ma prescindendo da una loro ottimizzazione, in relazione all'entità del danno da riparare;
B)
Valutazione della congruità per le medesime lavorazioni di riparazione descritte agli atti, ma ipotizzando una ottimizzazione delle attività accessorie e quindi delle spese, tenendo conto dell'entità del danno da riparare, ma pur garantendo un buon risultato della verniciatura”.
Alla luce della tipologia di danni subiti e degli interventi necessari per la loro eliminazione, anche tenuto conto delle spiegazioni fornite sul punto dal CTU, si ritiene di condividere la ipotesi contrassegnata con la lettera B) e, pertanto, richiamando quanto accertato dal CTU, può ritenersi che il totale stimato per le operazioni di riparazione necessarie per l'imbarcazione dell'attore sia da quantificare nell'importo complessivo di Euro 53.276,00 (escluso IVA).
Dalla suddetta somma va poi detratta, come del resto richiesto dalla stessa parte attrice, la somma già riconosciuta dalla Compagnia Assicuratrice pari ad €
28.550,00 (comprensiva di IVA).
4 In conclusione, alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, la domanda attorea va accolta e pertanto, accertata l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è causa, il sig. e la società Controparte_1 devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 in favore dell'attore, della somma di € 36.446,72 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'imbarcazione di sua proprietà. Su tale somma devono essere riconosciuti gli interessi legali dal dì del fatto e sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è causa,
• Condanna e la società in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore dell'attore, della somma di € Parte_1
36.446,72 oltre interessi legali dal dì del fatto e sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti;
• Condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed € 5.330,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute in via solidale.
Così deciso.
Livorno, 19/12/2025
Il giudice
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