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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1930/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1930/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, fondato su credito da fornitura di energia elettrica, vertente tra:
con sede legale in Milano, largo Augusto 1/a, n. 13, codice fiscale, Controparte_1 registro imprese e partita I.v.a. n. , iscritta all'Albo delle Banche codice P.IVA_1
P.IVA_ ABI n. , in persona del dott. in qualità di procuratore speciale Controparte_2
(procura del 18.1.2018, Rep. n.31404 a firma del notaio di Milano), Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Pugliese del Foro di Crotone, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 5.9.2017 (con indirizzo posta elettronica certificata: ; Email_1
Appellante
e
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cerisano (CS), Controparte_3 via San Pietro 1, codice fiscale: , come da nomina con determina del P.IVA_3
1 del 7.1.2020, rappresentato e difeso, come da procura speciale Controparte_3 estesa su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
KA RE, presso il cui studio professionale, sito in Rende (CS), via J.F. Kennedy
56/d, elegge domicilio e con domicilio digitale: Email_2
Appellato-appellante in via incidentale
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 451/2019 del 4.3.2019, pubblicata in pari data e notificata il 20.5.2019, il
Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal CP_3
, ha revocato il decreto ingiuntivo, con cui il medesimo Tribunale aveva
[...] ingiunto al suddetto ente di pagare a (cessionaria di un credito Controparte_1 derivante da forniture di energia elettrica da parte di la somma di euro Parte_1
231.236,31, oltre interessi, calcolati ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 dal giorno successivo alle scadenze indicate nelle singole fatture e fino al saldo, riconoscendo gli interessi soltanto fino al 29.9.2014, giorno antecedente la declaratoria di dissesto del CP_3
In particolare, il Tribunale, disattendendo, sul punto, l'opposizione, ha escluso che la declaratoria di dissesto del opponente comportasse l'inammissibilità della CP_3 domanda monitoria, così come che la mera istanza di ammissione del credito al passivo della procedura determinasse la cessazione della materia del contendere.
Per contro, ha ritenuto che, in applicazione dell'art.248, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, spettassero alla società creditrice gli interessi di cui al decreto legislativo n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture sino, soltanto, al 29.9.2014 (giorno antecedente la dichiarazione di dissesto del
. CP_3
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato il 14.10.2019, ha proposto appello in via principale la società lamentando, in sintesi, Controparte_1
l'erroneità della sentenza, nella parte in cui aveva calcolato fino alla data del 29.9.2014 gli interessi dovuti dal in suo favore della ai sensi del decreto legislativo CP_3 CP_1
n. 231/2002, senza riconoscere gli interessi moratori, da calcolarsi, sempre, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, dalle singole scadenze e fino all'integrale pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 13.1.2020,
2 si è costituito nel presente giudizio di appello il , chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, censurandola nella parte in cui non aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere ed in cui aveva condannato il al CP_3 pagamento delle spese del procedimento monitorio e di quello di primo grado.
La causa è stata assegnata alla terza sezione di questa Corte di Appello.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata aggiornata più volte, fino a quando, soppressa la terza sezione della Corte ed assegnata la causa alla seconda sezione, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 30.5.2025, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 28.5.2025.
Tuttavia, la Corte, con ordinanza del 3.7.2025, in accoglimento dell'istanza presentata congiuntamente dalle parti (le quali avevano segnalato che, nelle more, la controversia era stata transatta), ha rimesso la causa sul ruolo, fissando l'udienza del 12.11.2025, per la verifica del bonario componimento o, in alternativa, per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 14.11.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
12.11.2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la
Corte, rilevato che le parti non avevano depositato note di trattazione scritta, ha assegnato alle parti stesse, ai sensi del l'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c., termine perentorio fino al
26.11.2025 per il deposito di note scritte, con l'avvertimento che, in difetto, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e che sarebbe stata dichiarata l'estinzione del giudizio
(cfr. ordinanza in atti).
Le parti, peraltro, non hanno depositato note scritte neppure nel nuovo termine assegnato.
Premesso questo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
In effetti, l'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10°, lett. “b”, del decreto legislativo n. 149/2022, applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data, come modificato dal decreto legislativo n. 164/2024, entrato in vigore il 26.11.2024) dispone che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o
3 compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte né nel termine precedentemente assegnato, in vista dell'udienza cartolare del 12.11.2025, né nel successivo termine perentorio del 26.11.2025, appositamente assegnato con l'ordinanza del 14.11.2025.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi dell'art. 307, comma 4°, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale e su quello incidentale proposto dal Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 451/2019, emessa il CP_3
4.3.2019 e pubblicata in pari data, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso, il 27.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
4
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1930/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1930/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, fondato su credito da fornitura di energia elettrica, vertente tra:
con sede legale in Milano, largo Augusto 1/a, n. 13, codice fiscale, Controparte_1 registro imprese e partita I.v.a. n. , iscritta all'Albo delle Banche codice P.IVA_1
P.IVA_ ABI n. , in persona del dott. in qualità di procuratore speciale Controparte_2
(procura del 18.1.2018, Rep. n.31404 a firma del notaio di Milano), Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Pugliese del Foro di Crotone, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 5.9.2017 (con indirizzo posta elettronica certificata: ; Email_1
Appellante
e
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cerisano (CS), Controparte_3 via San Pietro 1, codice fiscale: , come da nomina con determina del P.IVA_3
1 del 7.1.2020, rappresentato e difeso, come da procura speciale Controparte_3 estesa su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
KA RE, presso il cui studio professionale, sito in Rende (CS), via J.F. Kennedy
56/d, elegge domicilio e con domicilio digitale: Email_2
Appellato-appellante in via incidentale
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 451/2019 del 4.3.2019, pubblicata in pari data e notificata il 20.5.2019, il
Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal CP_3
, ha revocato il decreto ingiuntivo, con cui il medesimo Tribunale aveva
[...] ingiunto al suddetto ente di pagare a (cessionaria di un credito Controparte_1 derivante da forniture di energia elettrica da parte di la somma di euro Parte_1
231.236,31, oltre interessi, calcolati ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 dal giorno successivo alle scadenze indicate nelle singole fatture e fino al saldo, riconoscendo gli interessi soltanto fino al 29.9.2014, giorno antecedente la declaratoria di dissesto del CP_3
In particolare, il Tribunale, disattendendo, sul punto, l'opposizione, ha escluso che la declaratoria di dissesto del opponente comportasse l'inammissibilità della CP_3 domanda monitoria, così come che la mera istanza di ammissione del credito al passivo della procedura determinasse la cessazione della materia del contendere.
Per contro, ha ritenuto che, in applicazione dell'art.248, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, spettassero alla società creditrice gli interessi di cui al decreto legislativo n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture sino, soltanto, al 29.9.2014 (giorno antecedente la dichiarazione di dissesto del
. CP_3
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato il 14.10.2019, ha proposto appello in via principale la società lamentando, in sintesi, Controparte_1
l'erroneità della sentenza, nella parte in cui aveva calcolato fino alla data del 29.9.2014 gli interessi dovuti dal in suo favore della ai sensi del decreto legislativo CP_3 CP_1
n. 231/2002, senza riconoscere gli interessi moratori, da calcolarsi, sempre, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, dalle singole scadenze e fino all'integrale pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 13.1.2020,
2 si è costituito nel presente giudizio di appello il , chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, censurandola nella parte in cui non aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere ed in cui aveva condannato il al CP_3 pagamento delle spese del procedimento monitorio e di quello di primo grado.
La causa è stata assegnata alla terza sezione di questa Corte di Appello.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata aggiornata più volte, fino a quando, soppressa la terza sezione della Corte ed assegnata la causa alla seconda sezione, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 30.5.2025, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 28.5.2025.
Tuttavia, la Corte, con ordinanza del 3.7.2025, in accoglimento dell'istanza presentata congiuntamente dalle parti (le quali avevano segnalato che, nelle more, la controversia era stata transatta), ha rimesso la causa sul ruolo, fissando l'udienza del 12.11.2025, per la verifica del bonario componimento o, in alternativa, per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 14.11.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
12.11.2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la
Corte, rilevato che le parti non avevano depositato note di trattazione scritta, ha assegnato alle parti stesse, ai sensi del l'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c., termine perentorio fino al
26.11.2025 per il deposito di note scritte, con l'avvertimento che, in difetto, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e che sarebbe stata dichiarata l'estinzione del giudizio
(cfr. ordinanza in atti).
Le parti, peraltro, non hanno depositato note scritte neppure nel nuovo termine assegnato.
Premesso questo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
In effetti, l'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10°, lett. “b”, del decreto legislativo n. 149/2022, applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data, come modificato dal decreto legislativo n. 164/2024, entrato in vigore il 26.11.2024) dispone che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o
3 compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte né nel termine precedentemente assegnato, in vista dell'udienza cartolare del 12.11.2025, né nel successivo termine perentorio del 26.11.2025, appositamente assegnato con l'ordinanza del 14.11.2025.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi dell'art. 307, comma 4°, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale e su quello incidentale proposto dal Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 451/2019, emessa il CP_3
4.3.2019 e pubblicata in pari data, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso, il 27.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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