Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 119
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Prescrizione triennale del diritto di credito

    La Corte rileva che la prescrizione viene interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento. La mancata impugnazione della cartella esattoriale n.13320220000597735000, asseritamente notificata il 06.06.22, l'ha resa definitiva. Inoltre, la notifica dell'intimazione di pagamento in data 31.05.24 ha interrotto ulteriormente il termine. Si aggiunge la sospensione dei termini a causa dell'emergenza Covid-19 e la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione, che hanno impedito il decorso completo della prescrizione triennale.

  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento tramite ufficiale giudiziario

    Il Giudice osserva che l'Agente della riscossione ha regolarmente notificato la cartella n.13320220000597735000 in data 06.06.22 a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, e tale notifica non è stata impugnata, rendendo il credito definitivo. La normativa consente la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per difetto di motivazione

    L'eccezione è infondata poiché la cartella esattoriale, essendo un modello vincolato e conforme a quello approvato dal Ministero delle Finanze, contiene tutti gli elementi necessari in ordine all'an e al quantum debeatur, soddisfacendo il requisito motivazionale.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per violazione della L. 212/2000

    La Corte ritiene l'eccezione infondata, in quanto la cartella esattoriale è conforme ai modelli ministeriali e contiene tutti gli elementi necessari per soddisfare il requisito motivazionale.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per violazione dell'art. 7, della L. 212 del 2000

    La Corte ritiene l'eccezione infondata, poiché la cartella esattoriale è conforme ai modelli ministeriali e contiene tutti gli elementi necessari per soddisfare il requisito motivazionale.

  • Rigettato
    Annullamento degli atti presupposti e consequenziali

    Il ricorso è stato rigettato nel suo complesso, pertanto anche la richiesta di annullamento degli atti presupposti e consequenziali viene respinta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 119
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 119
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo