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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 845/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Del Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria U.o. - CF Ente
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001191069000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001191069000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini, Ricorrente_1, nata a [...] il Data e residente in [...]alla Indirizzo_1 , (c.f.CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , presso in cui studio in Luogo, alla Indirizzo_2, è elettivamente domiciliata, impugnava l'intimazione di pagamento n.13320249001191069/000, emessa e notificata, data 31.05.24, a mezzo raccomandata a.
r., dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Crotone, per conto della Regione Calabria e la presupposta cartella esattoriale n.13320220000597735000, asseritamente notificata il 06.06.22, con la quale, intimava la sunnominata, al pagamento della somma di €.1.399,76, comprensiva di sanzioni ed interessi, per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa alle annualità 2017 e 2018. Deduceva la nullità dell'intimazione impugnata, in quanto illegittima ed infondata, per i seguenti motivi: 1) Intervenuta prescrizione triennale del diritto di credito azionato. La tassa automobilistica soggiace al termine di prescrizione triennale, previsto dall'art.5 del d.l.n.953/82, convertito nella L.n.53/1983 e successive modificazioni. Nel caso di specie, il preteso diritto al titolo per cui è causa è senza dubbio estinto per intervenuta prescrizione triennale, la tassa in contestazione è riferita alle annualità 2017 e 2018, mentre la relativa cartella risulterebbe notificata in data
06.06.22 e che nessun avviso di accertamento prodromico risulta mai notificato all'odierna ricorrente.
Pertanto, il diritto di credito della predetta tassa, deve ritenersi ormai estinto per intervenuta prescrizione triennale;
2) Mancata notifica della cartella di pagamento tramite ufficiale giudiziario (vizio di notifica). La cartella esattoriale e gli atti autonomamente impugnabili, ex art.19 d.lgs.546/92, non possono mai essere notificati direttamente dall'Agente della riscossione con la modalità di spedizione tramite il servizio postale con raccomandata postale con avviso di ricevimento, essendo sempre necessario l'intervento dei soggetti tassativamente previsti ed abilitati dall'art.26, primo comma, del DPR 602/73 (Ufficiali della riscossione;
altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero previsa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali, o dagli agenti della polizia municipale). Con la conseguenza che ogni atto notificato direttamente dall'agente della riscossione sarà giuridicamente inesistente;
3) Nullità della notifica, in quanto l'atto impugnato sarebbe privo della relata;
4) Nullità dell'atto per violazione della L.212 del 2000; 5) Nullità dell'atto per violazione dell'art.7, della L.212 del 2000; difetto di motivazione. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia dichiarare: a) accertare e dichiarare la prescrizione della cartella esattoriale;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità o comunque,
l'inefficacia della cartella di pagamento e, quindi, dichiararne l'annullamento. In via principale e nel merito:
1) dichiarare nulli ovvero inefficaci tutti gli atti oggetto della presente impugnativa e tutti gli atti antecedenti, successivi e/o provvedimenti presupposti e consequenziali;
Condannare le resistenti al pagamento delle spese di lite;
Condannare le resistenti al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art.96 c.p.c.. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la correttezza del proprio operato. Quanto alla eccepita intervenuta prescrizione, l'Agente sosteneva che tale eccezione è infondata, in quanto per la cartellan.13320220000597735000, notificata il 06.06.22, il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto in data 31.05.24, con la notifica dell'intimazione impugnata. Quanto alla omessa notifica della cartella presupposta e alla illegittimità della notifica per mancata compilazione della relata di notifica, l'Agente precisava che, per come risulta dalla documentazione allegata, tale cartella è stata regolarmente notificata alla ricorrente. A tal riguardo, evidenziava che con riferimento alla regolarità della notifica di detta cartella, va sottolineato che l'art.26 DPR 602/73, dispone che la cartella (e i successivi atti di riscossione) è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati e che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed in questo caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento dal destinatario o da persona abilitata alla ricezione. Inoltre, precisava che la cartella presupposta è stata regolarmente notificata, in data 06.06.22, a mezzo servizio postale con
Raccomandata a/r. n.69511457938-9, come evincesi dalla documentazione in atti. Ne consegue che anche tale eccezione è priva di pregio oltre che infondata. Quanto al difetto di motivazione, anche tale eccezione
è infondata atteso che la cartella così come formulata è conforme al modello approvato dal Ministero delle
Finanze e contiene tutti gli elementi necessari in ordine sia all'an che al quantum debeatur, per cui, tale cartella ha soddisfatto il requisito motivazionale. Concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con vittoria di spese di giudizio in favore dell'Agente della riscossione. La Regione Calabria, sebbene regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio e restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processionale, ritiene il ricorso destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale, parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale del diritto di credito azionato, la Corte rileva che, ormai è noto che la prescrizione viene interrotta da una qualsiasi richiesta di pagamento, (cartella esattoriale, intimazione di pagamento, fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria, pignoramento presso terzi). Non avendo l'odierna ricorrente impugnato la predetta cartella esattoriale n.13320220000597735000, asseritamente notificata il 06.06.22. la stessa è divenuta definitiva ed esecutiva ed il credito in essa contenuta si è cristallizzato. Inoltre, giova rilevare che, nel lasso temporale tra la notifica della predetta cartella n. 13320220000597735000, avvenuta in data 06.06.22, la Sig.ra
Ricorrente_1 (odierna ricorrente), ha ricevuto l'opposta intimazione di pagamento n.13320249001191069/000, regolarmente notificata, data 31.05.24, come evincesi dalla relativa documentazione versata in atti. A ciò si aggiunga che per le somme di cui trattasi, i termini di prescrizione sono stati sospesi: a) dall'8.03.2020 al
30.09.2021, ai sensi dell'art.68, commi 1, 2, 2-bis e 3 del d.l.n.18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, per limitare gli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Inoltre, va evidenziato che, per effetto dell'art.68, co.
4-bis, lett.b) d.l.n.18/2020, il legislatore ha prorogato di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione. Ne consegue che, la notifica del predetto atto riscossivo ha interrotto il termine di prescrizione triennale invocato dalla ricorrente, ex art.5 del d.l.n.953/82, conv. con L.n.53 del 1983, modificato dall'art.3 del d.l.n.2/86, convertito nella legge n.60/86, che non sono mai interamente decorsi, per cui, alcuna prescrizione triennale si è consumata nel caso di specie, quindi, tale eccezione è infondata e và disattesa. In conclusione, va rilevato che il credito di che trattasi deve ritenersi definitivo ed irretrattabile, in quanto divenuto certo, liquido ed esigibile. Quanto alla mancata notifica della cartella di pagamento tramite ufficiale giudiziario (vizio di notifica), contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, questo Giudice osserva che, l'Ente della riscossione, ha regolarmente notificato la presupposta cartella n.13320220000597735000, in data il 06.06.22, a mezzo servizio postale con Raccomandata a/r.
n.69511457938-9, e mai impugnata dalla Sig.ra Ricorrente_1, per cui il credito in essa riportato si è reso definitivo ed irretrattabile, Il tutto provato dalla relativa documentazione versata in atti. Ne consegue che anche tale eccezione è infondata per cui va rigettata. Parimenti infondata deve ritenersi l'eccepito difetto di motivazione della cartella, in quanto la cartella esattoriale è un modello a natura vincolata, così come formulata è conforme al modello approvato dal Ministero delle Finanze e contiene tutti gli elementi necessari in ordine sia all'an che al quantum debeatur, per cui, tale cartella ha soddisfatto il requisito motivazionale. Per il principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione in favore della convenuta resistente, delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente alla rifusione in favore della sola resistente AdER delle spese di giudizio che liquida in €.270,00, oltre oneri ed accessori, se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 845/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Del Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria U.o. - CF Ente
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001191069000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001191069000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini, Ricorrente_1, nata a [...] il Data e residente in [...]alla Indirizzo_1 , (c.f.CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , presso in cui studio in Luogo, alla Indirizzo_2, è elettivamente domiciliata, impugnava l'intimazione di pagamento n.13320249001191069/000, emessa e notificata, data 31.05.24, a mezzo raccomandata a.
r., dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Crotone, per conto della Regione Calabria e la presupposta cartella esattoriale n.13320220000597735000, asseritamente notificata il 06.06.22, con la quale, intimava la sunnominata, al pagamento della somma di €.1.399,76, comprensiva di sanzioni ed interessi, per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa alle annualità 2017 e 2018. Deduceva la nullità dell'intimazione impugnata, in quanto illegittima ed infondata, per i seguenti motivi: 1) Intervenuta prescrizione triennale del diritto di credito azionato. La tassa automobilistica soggiace al termine di prescrizione triennale, previsto dall'art.5 del d.l.n.953/82, convertito nella L.n.53/1983 e successive modificazioni. Nel caso di specie, il preteso diritto al titolo per cui è causa è senza dubbio estinto per intervenuta prescrizione triennale, la tassa in contestazione è riferita alle annualità 2017 e 2018, mentre la relativa cartella risulterebbe notificata in data
06.06.22 e che nessun avviso di accertamento prodromico risulta mai notificato all'odierna ricorrente.
Pertanto, il diritto di credito della predetta tassa, deve ritenersi ormai estinto per intervenuta prescrizione triennale;
2) Mancata notifica della cartella di pagamento tramite ufficiale giudiziario (vizio di notifica). La cartella esattoriale e gli atti autonomamente impugnabili, ex art.19 d.lgs.546/92, non possono mai essere notificati direttamente dall'Agente della riscossione con la modalità di spedizione tramite il servizio postale con raccomandata postale con avviso di ricevimento, essendo sempre necessario l'intervento dei soggetti tassativamente previsti ed abilitati dall'art.26, primo comma, del DPR 602/73 (Ufficiali della riscossione;
altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero previsa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali, o dagli agenti della polizia municipale). Con la conseguenza che ogni atto notificato direttamente dall'agente della riscossione sarà giuridicamente inesistente;
3) Nullità della notifica, in quanto l'atto impugnato sarebbe privo della relata;
4) Nullità dell'atto per violazione della L.212 del 2000; 5) Nullità dell'atto per violazione dell'art.7, della L.212 del 2000; difetto di motivazione. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia dichiarare: a) accertare e dichiarare la prescrizione della cartella esattoriale;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità o comunque,
l'inefficacia della cartella di pagamento e, quindi, dichiararne l'annullamento. In via principale e nel merito:
1) dichiarare nulli ovvero inefficaci tutti gli atti oggetto della presente impugnativa e tutti gli atti antecedenti, successivi e/o provvedimenti presupposti e consequenziali;
Condannare le resistenti al pagamento delle spese di lite;
Condannare le resistenti al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art.96 c.p.c.. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la correttezza del proprio operato. Quanto alla eccepita intervenuta prescrizione, l'Agente sosteneva che tale eccezione è infondata, in quanto per la cartellan.13320220000597735000, notificata il 06.06.22, il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto in data 31.05.24, con la notifica dell'intimazione impugnata. Quanto alla omessa notifica della cartella presupposta e alla illegittimità della notifica per mancata compilazione della relata di notifica, l'Agente precisava che, per come risulta dalla documentazione allegata, tale cartella è stata regolarmente notificata alla ricorrente. A tal riguardo, evidenziava che con riferimento alla regolarità della notifica di detta cartella, va sottolineato che l'art.26 DPR 602/73, dispone che la cartella (e i successivi atti di riscossione) è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati e che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed in questo caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento dal destinatario o da persona abilitata alla ricezione. Inoltre, precisava che la cartella presupposta è stata regolarmente notificata, in data 06.06.22, a mezzo servizio postale con
Raccomandata a/r. n.69511457938-9, come evincesi dalla documentazione in atti. Ne consegue che anche tale eccezione è priva di pregio oltre che infondata. Quanto al difetto di motivazione, anche tale eccezione
è infondata atteso che la cartella così come formulata è conforme al modello approvato dal Ministero delle
Finanze e contiene tutti gli elementi necessari in ordine sia all'an che al quantum debeatur, per cui, tale cartella ha soddisfatto il requisito motivazionale. Concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con vittoria di spese di giudizio in favore dell'Agente della riscossione. La Regione Calabria, sebbene regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio e restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processionale, ritiene il ricorso destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale, parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale del diritto di credito azionato, la Corte rileva che, ormai è noto che la prescrizione viene interrotta da una qualsiasi richiesta di pagamento, (cartella esattoriale, intimazione di pagamento, fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria, pignoramento presso terzi). Non avendo l'odierna ricorrente impugnato la predetta cartella esattoriale n.13320220000597735000, asseritamente notificata il 06.06.22. la stessa è divenuta definitiva ed esecutiva ed il credito in essa contenuta si è cristallizzato. Inoltre, giova rilevare che, nel lasso temporale tra la notifica della predetta cartella n. 13320220000597735000, avvenuta in data 06.06.22, la Sig.ra
Ricorrente_1 (odierna ricorrente), ha ricevuto l'opposta intimazione di pagamento n.13320249001191069/000, regolarmente notificata, data 31.05.24, come evincesi dalla relativa documentazione versata in atti. A ciò si aggiunga che per le somme di cui trattasi, i termini di prescrizione sono stati sospesi: a) dall'8.03.2020 al
30.09.2021, ai sensi dell'art.68, commi 1, 2, 2-bis e 3 del d.l.n.18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, per limitare gli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Inoltre, va evidenziato che, per effetto dell'art.68, co.
4-bis, lett.b) d.l.n.18/2020, il legislatore ha prorogato di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione. Ne consegue che, la notifica del predetto atto riscossivo ha interrotto il termine di prescrizione triennale invocato dalla ricorrente, ex art.5 del d.l.n.953/82, conv. con L.n.53 del 1983, modificato dall'art.3 del d.l.n.2/86, convertito nella legge n.60/86, che non sono mai interamente decorsi, per cui, alcuna prescrizione triennale si è consumata nel caso di specie, quindi, tale eccezione è infondata e và disattesa. In conclusione, va rilevato che il credito di che trattasi deve ritenersi definitivo ed irretrattabile, in quanto divenuto certo, liquido ed esigibile. Quanto alla mancata notifica della cartella di pagamento tramite ufficiale giudiziario (vizio di notifica), contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, questo Giudice osserva che, l'Ente della riscossione, ha regolarmente notificato la presupposta cartella n.13320220000597735000, in data il 06.06.22, a mezzo servizio postale con Raccomandata a/r.
n.69511457938-9, e mai impugnata dalla Sig.ra Ricorrente_1, per cui il credito in essa riportato si è reso definitivo ed irretrattabile, Il tutto provato dalla relativa documentazione versata in atti. Ne consegue che anche tale eccezione è infondata per cui va rigettata. Parimenti infondata deve ritenersi l'eccepito difetto di motivazione della cartella, in quanto la cartella esattoriale è un modello a natura vincolata, così come formulata è conforme al modello approvato dal Ministero delle Finanze e contiene tutti gli elementi necessari in ordine sia all'an che al quantum debeatur, per cui, tale cartella ha soddisfatto il requisito motivazionale. Per il principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione in favore della convenuta resistente, delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente alla rifusione in favore della sola resistente AdER delle spese di giudizio che liquida in €.270,00, oltre oneri ed accessori, se dovuti.