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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 752/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4856/2022 depositato il 26/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 4 - Sede Gaeta - Via Carrara 12/a 04100 Latina LT
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Carrara 12/a 04100 Latina LT Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 132/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO140006489U GIOCHI-LOTTERIE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano all'istanza di cessazione del materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio dei Monopoli per il Lazio dell'Agenzia Società_1, Sezione Operativa Territoriale di Latina - Sede Distaccata di SI (ex Società_2) ha concluso, con Processo Verbale di Constatazione n. 05/FR/2019, un controllo nei confronti della Impresa Individuale Ricorrente_1 con Sede Legale ed Operativa in 03047 San Giorgio a Liri (FIR) alla Indirizzo_1, esercente l'attività di raccolta scommesse per conto del bookmaker estero Ricorrente_2 non autorizzato ad operare in Italia.
In data 07/08/2019, l'Ufficio, alla luce delle risultanze emerse dagli atti, provvedeva ad emettere l'Avviso di accertamento n. MU0140006489U per il periodo d'imposta 2014, notificandolo, oltre che al responsabile principale il 27/08/2019, anche alla parte obbligata in solido Ricorrente_2 in data 28/08/2019. Tenuto conto che per l'attività esercitata nel periodo individuato, gli elementi agli atti non consentivano di determinare analiticamente la base imponibile da assoggettare all'imposta unica sulle scommesse, l'Ufficio procedeva alla quantificazione della base imponibile con metodologia induttiva applicando le aliquote previste di Imposta Unica prevista per le scommesse sportive a quota fissa per ciascun anno oggetto di verifica, giusto quanto previsto dal citato art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011. Avendo, per l'anno d'imposta 2014, fornito documentazione in merito all'attività di raccolta delle scommesse svolta, l'Ufficio, ai sensi del già citato art.24 comma 10 del D.L. 6/07/2011 n. 98, ha determinato l'imposta unica in € 6.104,41 calcolata applicando per i motivi suesposti le aliquote previste.
Gli interessi sulle somme da versare a titolo di imposta unica sulle scommesse, pari ad € 1.123,20 sono stati calcolati applicando il 4% annuo (D.M. 21/05/2009) a partire dal 01/01/2015 fino al 07/08/2019 giorno dell'emanazione dell'avviso di accertamento. L'Ufficio inoltre, ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 7.325,29 (pari al 120% dell'imposta accertata e non versata) per il mancato assolvimento dell'imposta unica relativa quella annualità, ex art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1998.
Avverso il predetto avviso di accertamento l'impresa individuale Ricorrente_1 e la Ricorrente_2
hanno proposto appello, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio dell'Agenzia Società_1, con propria memoria.
Il predetto Ufficio, peraltro, depositava in atti nota in cui si attestava l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata chiesta da Ricorrente_1 e che giova anche a favore dell'altro coobbligato Ricorrente_2 a norma dell'art. 1, comma 202 della legge 197/2022.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della nota depositata in atti dall'Ufficio dei Monopoli per il Lazio dell'Agenzia Società_1 in cui si attesta l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata chiesta da Ricorrente_1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 202 della legge 197/2022 “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.” e pertanto questa si estende anche a favore del coobbligato Ricorrente_2.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4856/2022 depositato il 26/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 4 - Sede Gaeta - Via Carrara 12/a 04100 Latina LT
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Carrara 12/a 04100 Latina LT Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 132/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO140006489U GIOCHI-LOTTERIE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano all'istanza di cessazione del materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio dei Monopoli per il Lazio dell'Agenzia Società_1, Sezione Operativa Territoriale di Latina - Sede Distaccata di SI (ex Società_2) ha concluso, con Processo Verbale di Constatazione n. 05/FR/2019, un controllo nei confronti della Impresa Individuale Ricorrente_1 con Sede Legale ed Operativa in 03047 San Giorgio a Liri (FIR) alla Indirizzo_1, esercente l'attività di raccolta scommesse per conto del bookmaker estero Ricorrente_2 non autorizzato ad operare in Italia.
In data 07/08/2019, l'Ufficio, alla luce delle risultanze emerse dagli atti, provvedeva ad emettere l'Avviso di accertamento n. MU0140006489U per il periodo d'imposta 2014, notificandolo, oltre che al responsabile principale il 27/08/2019, anche alla parte obbligata in solido Ricorrente_2 in data 28/08/2019. Tenuto conto che per l'attività esercitata nel periodo individuato, gli elementi agli atti non consentivano di determinare analiticamente la base imponibile da assoggettare all'imposta unica sulle scommesse, l'Ufficio procedeva alla quantificazione della base imponibile con metodologia induttiva applicando le aliquote previste di Imposta Unica prevista per le scommesse sportive a quota fissa per ciascun anno oggetto di verifica, giusto quanto previsto dal citato art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011. Avendo, per l'anno d'imposta 2014, fornito documentazione in merito all'attività di raccolta delle scommesse svolta, l'Ufficio, ai sensi del già citato art.24 comma 10 del D.L. 6/07/2011 n. 98, ha determinato l'imposta unica in € 6.104,41 calcolata applicando per i motivi suesposti le aliquote previste.
Gli interessi sulle somme da versare a titolo di imposta unica sulle scommesse, pari ad € 1.123,20 sono stati calcolati applicando il 4% annuo (D.M. 21/05/2009) a partire dal 01/01/2015 fino al 07/08/2019 giorno dell'emanazione dell'avviso di accertamento. L'Ufficio inoltre, ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 7.325,29 (pari al 120% dell'imposta accertata e non versata) per il mancato assolvimento dell'imposta unica relativa quella annualità, ex art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1998.
Avverso il predetto avviso di accertamento l'impresa individuale Ricorrente_1 e la Ricorrente_2
hanno proposto appello, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio dell'Agenzia Società_1, con propria memoria.
Il predetto Ufficio, peraltro, depositava in atti nota in cui si attestava l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata chiesta da Ricorrente_1 e che giova anche a favore dell'altro coobbligato Ricorrente_2 a norma dell'art. 1, comma 202 della legge 197/2022.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della nota depositata in atti dall'Ufficio dei Monopoli per il Lazio dell'Agenzia Società_1 in cui si attesta l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata chiesta da Ricorrente_1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 202 della legge 197/2022 “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.” e pertanto questa si estende anche a favore del coobbligato Ricorrente_2.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.