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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1719/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1719/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLI LAMBERTO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PELLI LAMBERTO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIO BARBARA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RICCIO BARBARA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 7.2.2024 nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], hanno ricorso al Tribunale per chiedere la modifica delle Parte_2 condizioni di divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Forio, (NA) il 12.7.2008, con atto iscritto nei registri del Comune di Napoli di matrimonio al n.10, Parte II, Serie B, anno 1008.
Dopo la loro unione, i coniugi hanno adottato due fratelli polacchi: , nata in [...], in Persona_1 Polonia il 23.8.2000, e , nato in Elblag, in [...], il [...]). Persona_2
Con sentenza n. 3121/2022 (R.G. n. 1511/20221), pubblicata il 19.12.2022, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, accogliendo le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti.
Ad oggi, i ricorrenti, rilevata l'intervenuta maggiore età del figlio nonostante il mancato Per_2 raggiungimento dello stesso dell'indipendenza economica, si sono rivolti al Tribunale per chiedere: la pagina 1 di 3 revoca dell'onere di contribuire al suo mantenimento diretto, la disposizione del padre del versamento in favore della madre della somma di 250,00 € mensili a titolo di mantenimento ordinario dello stesso, la conferma del pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, e la conferma delle altre condizioni statuite nella sentenza del Tribunale di Bologna n. 3121/2022 (R.G. n. 1511/20221), pubblicata il 19.12.2022.
Questo l'accordo delle parti:
- revocare il mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori;
Per_2
- disporre che il padre sig. provveda al versamento in favore della madre sig.ra Parte_1
con decorrenza dal mese di febbraio 2023, di un contributo per il mantenimento Parte_2 ordinario del figlio pari ad €.250,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese e Persona_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e provveda altresì, ad integrazione del predetto contributo di mantenimento ordinario, con decorrenza dalla data della domanda, al pagamento diretto di tutte le spese per le utenze domestiche riferibili alla casa coniugale sita in Bologna di Via Savioli n.38 presso cui il minore risiede, e precisamente le utenze per Per_2 elettricità, gas ed acqua;
- confermare l'obbligo del sigg. e di provvedere alle spese straordinarie del figlio Per_2 Pt_2 nella misura del 50% ciascuno, secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna Per_2 in punto di spese straordinarie, come da sentenza del Tribunale di Bologna n. 3121/2022 del 6/12/2022;
- spese compensate;
******
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti valutando il superiore interesse del figlio, ormai già maggiorenne, seppur non economicamente autosufficiente.
All'udienza del 14.12.2025, sono comparse le parti che, a sostegno della loro domanda di revoca del contributo al mantenimento diretto, e della richiesta di disposizione del versamento da parte del sig.
della somma di euro 250,00 al mese in favore della sig.ra per il mantenimento del Per_2 Pt_2 figlio hanno spiegato che lo stesso vive in maniera esclusiva con la madre dal mese di febbraio Per_2 2024.
In particolare, il sig. , durante la sua audizione, ha dichiarato che il mantenimento diretto da Per_2 entrambi i genitori, come statuito nella sentenza del Tribunale di Bologna n. 3121/2022, era giustificato dalla frequentazione paritaria del minore. Dal mese di febbraio 2024, il figlio si è trasferito Per_2 esclusivamente dalla madre, alla quale era stata assegnata la casa familiare, di proprietà della stessa.
La situazione del nucleo familiare, pertanto, è mutata rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e sono stati regolamentati i rapporti patrimoniali nell'interesse del figlio.
Alla luce dei citati elementi di novità, il Collegio ritiene ragionevole la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre, la disposizione del padre al versamento in favore della madre della somma di 250,00 € a titolo di mantenimento ordinario dello stesso, la conferma del pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, confermando le altre disposizioni della sentenza Tribunale di Bologna n. 3121/2022 (R.G. n. 1511/20221), pubblicata il 19.12.2022.
Quanto alle spese del presente procedimento, vi è l'accordo delle parti – ultima condizione – a che se le stesse siano compensate tra le parti.
******
pagina 2 di 3
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3121/2022 (pubbl. 19.12.2022) così provvede: dà atto e dispone con decorrenza dalla pronuncia, la revoca dell'obbligo a carico del padre sig. Pt_1
di corrispondere assegno di mantenimento diretto a favore del figlio;
[...] Persona_2 dà atto e dispone con decorrenza dalla pronuncia, il mantenimento ordinario da parte del sig. Pt_1
, il quale versa mensilmente in favore della sig. la somma di €250,00 a titolo di
[...] Parte_2 mantenimento ordinario del figlio;
Persona_2 dà atto e dispone con decorrenza dalla pronuncia, confermando la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3121/2022, pubblicata il 19.12.2022, di provvedere alle spese straordinarie nell'interesse del figlio
, nella misura del 50% ciascuno;
Persona_2 dà atto e dispone con decorrenza dalla pronuncia, la conferma di tutte le altre disposizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 3121/2022, pubblicata il 19.12.2022; dà atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.10.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1719/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLI LAMBERTO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PELLI LAMBERTO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIO BARBARA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RICCIO BARBARA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 7.2.2024 nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], hanno ricorso al Tribunale per chiedere la modifica delle Parte_2 condizioni di divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Forio, (NA) il 12.7.2008, con atto iscritto nei registri del Comune di Napoli di matrimonio al n.10, Parte II, Serie B, anno 1008.
Dopo la loro unione, i coniugi hanno adottato due fratelli polacchi: , nata in [...], in Persona_1 Polonia il 23.8.2000, e , nato in Elblag, in [...], il [...]). Persona_2
Con sentenza n. 3121/2022 (R.G. n. 1511/20221), pubblicata il 19.12.2022, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, accogliendo le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti.
Ad oggi, i ricorrenti, rilevata l'intervenuta maggiore età del figlio nonostante il mancato Per_2 raggiungimento dello stesso dell'indipendenza economica, si sono rivolti al Tribunale per chiedere: la pagina 1 di 3 revoca dell'onere di contribuire al suo mantenimento diretto, la disposizione del padre del versamento in favore della madre della somma di 250,00 € mensili a titolo di mantenimento ordinario dello stesso, la conferma del pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, e la conferma delle altre condizioni statuite nella sentenza del Tribunale di Bologna n. 3121/2022 (R.G. n. 1511/20221), pubblicata il 19.12.2022.
Questo l'accordo delle parti:
- revocare il mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori;
Per_2
- disporre che il padre sig. provveda al versamento in favore della madre sig.ra Parte_1
con decorrenza dal mese di febbraio 2023, di un contributo per il mantenimento Parte_2 ordinario del figlio pari ad €.250,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese e Persona_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e provveda altresì, ad integrazione del predetto contributo di mantenimento ordinario, con decorrenza dalla data della domanda, al pagamento diretto di tutte le spese per le utenze domestiche riferibili alla casa coniugale sita in Bologna di Via Savioli n.38 presso cui il minore risiede, e precisamente le utenze per Per_2 elettricità, gas ed acqua;
- confermare l'obbligo del sigg. e di provvedere alle spese straordinarie del figlio Per_2 Pt_2 nella misura del 50% ciascuno, secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna Per_2 in punto di spese straordinarie, come da sentenza del Tribunale di Bologna n. 3121/2022 del 6/12/2022;
- spese compensate;
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Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti valutando il superiore interesse del figlio, ormai già maggiorenne, seppur non economicamente autosufficiente.
All'udienza del 14.12.2025, sono comparse le parti che, a sostegno della loro domanda di revoca del contributo al mantenimento diretto, e della richiesta di disposizione del versamento da parte del sig.
della somma di euro 250,00 al mese in favore della sig.ra per il mantenimento del Per_2 Pt_2 figlio hanno spiegato che lo stesso vive in maniera esclusiva con la madre dal mese di febbraio Per_2 2024.
In particolare, il sig. , durante la sua audizione, ha dichiarato che il mantenimento diretto da Per_2 entrambi i genitori, come statuito nella sentenza del Tribunale di Bologna n. 3121/2022, era giustificato dalla frequentazione paritaria del minore. Dal mese di febbraio 2024, il figlio si è trasferito Per_2 esclusivamente dalla madre, alla quale era stata assegnata la casa familiare, di proprietà della stessa.
La situazione del nucleo familiare, pertanto, è mutata rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e sono stati regolamentati i rapporti patrimoniali nell'interesse del figlio.
Alla luce dei citati elementi di novità, il Collegio ritiene ragionevole la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre, la disposizione del padre al versamento in favore della madre della somma di 250,00 € a titolo di mantenimento ordinario dello stesso, la conferma del pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, confermando le altre disposizioni della sentenza Tribunale di Bologna n. 3121/2022 (R.G. n. 1511/20221), pubblicata il 19.12.2022.
Quanto alle spese del presente procedimento, vi è l'accordo delle parti – ultima condizione – a che se le stesse siano compensate tra le parti.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3121/2022 (pubbl. 19.12.2022) così provvede: dà atto e dispone con decorrenza dalla pronuncia, la revoca dell'obbligo a carico del padre sig. Pt_1
di corrispondere assegno di mantenimento diretto a favore del figlio;
[...] Persona_2 dà atto e dispone con decorrenza dalla pronuncia, il mantenimento ordinario da parte del sig. Pt_1
, il quale versa mensilmente in favore della sig. la somma di €250,00 a titolo di
[...] Parte_2 mantenimento ordinario del figlio;
Persona_2 dà atto e dispone con decorrenza dalla pronuncia, confermando la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3121/2022, pubblicata il 19.12.2022, di provvedere alle spese straordinarie nell'interesse del figlio
, nella misura del 50% ciascuno;
Persona_2 dà atto e dispone con decorrenza dalla pronuncia, la conferma di tutte le altre disposizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 3121/2022, pubblicata il 19.12.2022; dà atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.10.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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