Sentenza 12 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2018, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FE AT nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 07/06/2017 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che conclude per l'inammissibilita' Udito l'avv. S. Manganello che chiede l'accoglimento del ricorso
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 12.5.2017 il GIP del Tribunale di Agrigento disponeva l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di FE IN in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 629 cod. pen. quale amministratore e gestore, anche in via di fatto, della cooperativa SUAMI onlus;
l'indagata, unitamente ad altri due soggetti (LU OR e BA AR) è stata accusata di aver costituito una associazione a delinquere finalizzata ad imporre, nei confronti di numerosi dipendenti della citata cooperativa (della quale avrebbe gestito, unitamente al LU OR, la sede di Licata) condizioni stipendiali e lavorative notevolmente inferiori ai livelli di contrattazione collettiva.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagata contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari meritevoli di tutela attraverso la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale di Palermo, sezione del riesame, con provvedimento del 9.6.2017, respingeva l'istanza proposta, confermando l'ordinanza impugnata.
2. Ricorre per Cassazione l'indagata, tramite il difensore, dando atto della sostituzione della misura restrittiva con quella dell'obbligo di dimora con prescrizioni orarie e sollevando i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla gravità indiziaria rispetto alle plurime vicende di estorsione ascritte, per le quali difettano sia l'elemento oggettivo della violenza o minaccia, sia quello soggettivo al riguardo;
comunque le condotte non sono riferibili alla ER. Invero, i contratti di lavoro sottoscritti dalle persone che venivano assunte erano il frutto di pattuizioni raggiunte, liberamente e senza costrizione alcuna, con l'amministratore LU, mentre la ricorrente non aveva potere gestorio alcuno pur essendosi in qualche occasione occupata della consegna delle retribuzioni a Licata;
anche la ER e i suoi fratelli erano soggetti al medesimo regime stipendiale. Comunque, difettano gli elementi costitutivi della fattispecie, sia in relazione alla ingiustizia del profitto, sia in riferimento all'elemento della minaccia, che non è mai sussistita, neppure in maniera implicita, non essendosi verificata intimidazione alcuna, come riferito da tutti i lavoratori.
2.2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'art. 416 cod.pen., difettando gli elementi costitutivi del reato associativo, sia sotto l'aspetto oggettivo che sotto quello soggettivo;
difetta la prova dei rapporti associativi tra la I ER ed i presunti correi (l'amministratore e la di lui moglie, oltre ad altri due soggetti), avendo la ricorrente svolto solo un rapporto lavorativo con il LU, unico gestore dell'attività, che praticava anche alla ER le stesse condizioni economiche. Inoltre, difetta il numero minimo dei componenti l'associazione, dal momento che il LU, la BA e la ER si sono alternati nella gestione delle due sedi della cooperativa, senza operare mai in tre contemporaneamente, mentre le altre due ipotetiche partecipanti (TE SA RO e AZ SA) o hanno avuto rapporti solo con la BA o sono del tutto estranee agli altri indagati.
2.3. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alle esigenze cautelari di cui alle lettere A e C dell'art. 274 cod.proc.pen., posto che tutte le persone offese delle estorsioni sono state già ascoltate dalla P.G. e si sono dimesse dalla cooperativa;
difetta attualità e concretezza delle esigenze cautelari e la motivazione al riguardo resa dal TDL è solo apparente. Manca anche la valutazione della adeguatezza della misura rispetto alle esigenze.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, BAro, Rv. 210566). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
3.1. Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso. Specificamente nell'ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., rilevandosi come il fatto enunciato nella provvisoria imputazione emerga dall'analitica ricostruzione della vicenda contenuta nell'ordinanza applicativa della misura e riportata anche nel provvedimento impugnato;
nello specifico dalla lettura della stessa non emerge alcuna contraddizione con gli elementi evidenziati nel ricorso, legittimamente ritenuti inidonei ad incidere sul quadro di gravità indiziaria emerso a carico dell'indagata. Invero, quanto alla integrazione della gravità indiziaria rispetto alle ipotesi di estorsione, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate (Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Rv. 269905). E ancora, nel delitto di estorsione anche la prospettazione di un "non facere" può integrare l'elemento costitutivo della minaccia. E nella fattispecie, tale non facere ben può ravvisarsi nella formalizzazione dell'assunzione (Sez. 1, Sentenza n. 6119 del 11/12/2013, Rv. 259016). E il TDL, alle pagg.
2-6 del provvedimento impugnato, adeguatamente affronta il tema, offrendo una interpretazione degli indizi, guidata dai citati principi ermeneutici, che non appare né carente né illogica. Adeguatamente supportata è anche la attribuzione soggettiva del reato alla ricorrente (pag. 9 e seg.), attesa la sua qualità di responsabile della SUAMI di Licata dal 2008 al 2016, dunque di persona che ha direttamente imposto le deteriori condizioni economiche di lavoro descritte nella ordinanza cautelare, ha per ampio periodo di tempo erogato direttamente le retribuzioni in contanti e curato la sottoscrizione delle buste paga con importi maggiorati, ha costantemente respinto le richieste di aumento del salario, lasciando le dimissioni del lavoratore come unica alternativa. Quanto al reato associativo, alle pagg. 12 e segg. del provvedimento impugnato se ne esaminano i relativi elementi costitutivi, evidenziando i profili dai quali è desunta l'adesione della ER al programma criminoso, la struttura organizzativa ed il relativo programma.
3.2. In relazione, infine, al profilo delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura cautelare, alle pagg. 16 e segg. del provvedimento impugnato si evidenziano sia i profili di possibile inquinamento probatorio, sia gli elementi che rendono concreto e attuale il rischio di recidiva (cfr. pag. 19). Quanto, infine, al profilo della adeguatezza della misura, il sopravvenuto mutamento del regime cautelare (da arresti domiciliari a obbligo di dimora con prescrizioni orarie) rende aspecifico il ricorso rispetto alle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in ca