Ordinanza cautelare 12 ottobre 2022
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 7835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7835 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07835/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03360/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3360 del 2022, proposto da
Oscar Papa, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trecase, non costituito in giudizio;
nei confronti
ZO FA, NA AN, DR AS di AN NA & C, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua, previa adozione di misure cautelari,
- dell’ordinanza n. 6/2022 (notificata in data 2 maggio 2022) con la quale il Comune di Trecase ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate in Trecase alla Via Cifelli - n. 10, identificato in Catasto Terreni al foglio 8, Particella n. 2428;
- ove e per quanto possa occorrere, dell’ordinanza di demolizione n. 7/2020 del 14.10.2020, giammai conosciuta e notificata al Dott. Oscar Papa, richiamata nella determinazione dirigenziale n. 6/2022;
- ove e per quanto possa occorrere, sebbene non meglio conosciuta, della relazione tecnica redatta dall’U.T.C. di Trecase in data 10.01.2022 ed assunta al Prot. n. 89/2022;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto e collegato al provvedimento amministrativo impugnato in epigrafe.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa VA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 6/2022 (notificata in data 2 maggio 2022) con la quale il Comune di Trecase gli ha ingiunto, in qualità di proprietario, la demolizione di opere abusive realizzate in Trecase alla Via Cifelli - n. 10, identificato in Catasto Terreni al foglio 8, Particella n. 2428.
Lamenta il ricorrente di essere completamente estraneo all’abuso. Le opere sarebbero state realizzate dal sig. ZO FA e dalla sig.ra NA AN per ampliare il ristorante che essi gestiscono e che è ubicato sul terreno di proprietà del ricorrente; terreno il cui possesso è stato loro trasferito dal dott. Papa, in virtù di un contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, stipulato in data 16.6.2016.
Il dott. Papa afferma di aver diffidato i coniugi FA e AN “a ripristinare lo status quo ante dei luoghi ”, sotto minaccia di agire in giudizio per il risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto preliminare in data 6.05.2022.
Tanto premesso, ha impugnato l’ordinanza di demolizione per i seguenti motivi:
I - violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 - carenza di legittimazione passiva del dott. Oscar Papa - eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto alle risultanze istruttorie della stazione carabinieri “Parco ” di Boscoreale.
Il ricorrente contesta l’ordinanza di demolizione nella parte in cui lo individua come responsabile degli abusi, sebbene egli non avesse il possesso del terreno.
Il Comune di Trecase e i controinteressati non si sono costituiti in giudizio.
Con ordinanza n. 1790 del 12 ottobre 2022 la domanda cautelare è stata respinta.
All’esito dell’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 18 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato.
2.- L’ordinanza di demolizione è indirizzata al dott. Papa in qualità di proprietario e non di responsabile dell’abuso, come emerge testualmente dal provvedimento.
Orbene, ai sensi dell’art. 31, comma 2, D.P.R. 380/2001, destinatari dell’ordine demolitorio sono sia il responsabile dell’abuso, sia il proprietario delle opere abusive o del terreno su cui insistono (art. 31, comma 2, “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3 .”).
Per consolidata giurisprudenza “La misura demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso e anche se estraneo alla commissione dell'abuso stesso e ciò in quanto l'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale, la quale segue l'immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, con l'effetto che la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall'attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell'abuso medesimo.” (Consiglio di Stato sez. II, 27/06/2025, n.5622). Ed ancora “Il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di demolizione non è l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, bensì l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: il soggetto passivo dell'ordine di demolizione viene, quindi, individuato nel soggetto che ha il potere/dovere di rimuovere concretamente l'abuso, potere/dovere (di natura reale) che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta. Pertanto, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell'abuso, poiché la stessa disposizione - art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 - si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all'esecuzione dell'ordine di demolizione, senza richiedere l'effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità.” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 23 settembre 2022, n. 1512; Cons. Stato, Sez. VI, 21 luglio 2023, n. 7144).
3.- Come rilevato anche in sede di disamina della domanda cautelare, le questioni concernenti la sufficienza delle iniziative assunte dal proprietario non responsabile per indurre il soggetto che abbia la detenzione o il possesso dell’immobile a eliminare le opere abusive, rileva ai fini dell’applicabilità delle ulteriori sanzioni costituite dall’acquisizione gratuita delle opere e dell’area di sedime e dalla sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001, ma non dell’individuazione dei destinatari dell’ordine di demolizione.
4.- Il ricorso è, dunque, infondato.
5.- Nulla è a disporsi per le spese di lite, stante la mancata costituzione del Comune di Trecase e dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LI, Presidente
VA AM, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AM | IA LI |
IL SEGRETARIO