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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1073/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
1 Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via XX Settembre N. 6 74123 Taranto TA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 106-2025-00074142-981-000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 106-2025-00074142-981-000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2114/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate -Riscossione notificava in data 11/06/2025 alla Ricorrente_1 Srl cartella di pagamento n. 106/2025/00041429/81/000, relativa al ruolo n. 2025/000188, reso esecutivo il 16/04/2025, per la somma complessiva di € 183.290,12 dovuta a seguito di atto di recupero dei crediti d'imposta anni 2017-2016, n. TVPCRI100085/2024, notificato alla medesima società l'11/12/2024. Con ricorso del 22 luglio 2025 (depositato telematicamente il 28/07/2025) la contribuente ha impugnato la predetta cartella avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, eccependone l'illegittimità per:
1- violazione dell'art. 94, comma 1, del DLgs. 33/2025 (già art. 15, del DPR 602/1973);
2- inosservanza degli articoli 90, comma 3, e 95 del DLgs. 33/2025 (già articoli 11 e 15-bis del DPR 602/1973);
3- difetto di motivazione.
2 Ha accluso documentazione e ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento dello stesso e la condanna alle spese e ai compensi di causa da distrarsi in favore del difensore distrattario. L'Agenzia delle entrate si è costituita depositando il 6 ottobre 2025 memorie finalizzate a contrastare la richiesta di sospensiva. Successivamente ha prodotto controdeduzioni con le quali ha replicato alle avverse doglianze, concludendo per il rigetto dell'impugnativa e il ristoro delle spese di giudizio. L'Agente della riscossione non ha versato difese. Con provvedimento dell'8 ottobre 2025, questa Corte ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'atto contestato. Alla udienza di trattazione del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1- Le prime due censure illustrate dalla società ricorrente, involgendo questioni strettamente connesse, possono essere divisate congiuntamente. Ricorrente_1Secondo le prospettazioni della Srl, costituisce tema centrale della odierna controversia la assunta illegittimità delle iscrizioni a ruolo contenute nella cartella di pagamento opposta. Più nello specifico, afferma la nominata società che, nel caso di specie, il ruolo sotteso all'atto riscossivo del quale qui si discute sarebbe violativo delle disposizioni contenute negli articoli 94, comma 1, e 95 del Dlgs. 33/2025 (già articoli 15 e 15-bis del DPR 602/1973). Per la ricorrente, la non definitività del pregresso atto di recupero dei crediti di imposta n. TVPCRI100085/2024 (ancora sub indice in grado di appello al momento della emissione della cartella impugnata), non consentirebbe l'iscrizione a ruolo dell'intero importo reclamato dall'Ufficio, per di più non ricorrendo nella fattispecie l'ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. Tale iscrizione sarebbe potuta avvenire solo nei limiti della frazione di un terzo del credito di imposta recuperato in osservanza dell'art. 94, comma 1, del DLgs. 33/2025, il quale dispone che
“le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.” Ebbene, a parere della Corte, la doglianza in scrutinio non è condivisibile, ponendosi essa in evidente contrasto con l'art. 38-bis, del DPR 600/1973 (introdotto in attuazione della legge delega per la riforma fiscale ad opera dell'art. 1, comma 2, lett. b), del DLgs. 12 febbraio 2024, n.13), che disciplina in modo organico gli avvisi di recupero dei crediti di imposta a partire dagli
3 atti emessi dal 30 aprile 2024 (l'atto di recupero n. TVPCRI100085/2024 è stato notificato alla ricorrente l'11/12/2024). Detta norma alla lett. d) del suo primo comma, stabilisce che “il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. A ben vedere, si tratta di disposizione speciale derogatoria che prevale sulle norme generali indicate dalla Ricorrente_1 Srl e che, inconfutabilmente, legittima l'operato dell'Agenzia delle entrate. La sua ratio è quella di imporre l'iscrizione immediata a ruolo straordinario del totale degli importi, costituendo gli avvisi di recupero dei crediti di imposta atti finalizzati a definire l'esatta entità delle somme concretamente dovute dal contribuente. Tale solida base normativa, escludendo definitivamente la riscossione frazionata, consente di riconoscere conforme al diritto l'iscrizione a ruolo e la cartella impugnata, non più condizionate ad alcuna ipotesi di fondato pericolo per la riscossione (argomento da Cass. 9230/2025). E', poi, del tutto marginale che in cartella si faccia riferimento ad un ruolo ordinario in luogo del ruolo straordinario, previsto dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché come innanzi detto l'iscrizione dell'intero importo richiesto con l'atto di recupero del credito di imposta presupposto è normativamente prevista dalla disposizione speciale di cui all'art. 38-bis del DPR 600/1973. In secondo luogo, perché la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, implica comunque l'applicazione del principio generale di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento di cui all'art. 21 octies, comma 2, della Legge 241/1990, il quale prescrive che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato …”. Ne consegue, che il ruolo posto in discussione dalla ricorrente sotto il profilo della sua formazione è senz'altro sanabile ai sensi della citata norma, non essendo contestabili i presupposti sostanziali e i poteri dell'ente impositore perimetrati dall'art. 38-bis del DPR 600/1973 (argomento da Cass. 7800/2020). Sotto diverso profilo, si annota, infine, che la stessa Ricorrente_1 Srl non ha allegato al processo elementi specifici e idonei a dimostrare concretamente che l'assunta illegittimità del ruolo posto a base della cartella abbia compromesso il proprio diritto di difesa, risultando
4 comunque salvaguardata l'esigenza della contribuente di controllare la procedura di riscossione promossa nei suoi confronti a norma dell'art. 38-bis del DPR 600/1973. In definitiva, la dicitura “ruolo ordinario” non può essere ritenuta giusta ragione per inficiare la validità dell'atto riscossivo in questione, tenuto conto che lo stesso indica chiaramente e correttamente quale sia il titolo posto a fondamento della riscossione (in questo caso l'atto di recupero prodromico notificato in precedenza e ripreso nella sezione “dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo”) e quale sia il quantum dovuto con indicazione di tutti gli importi reclamati in relazione a tale atto (argomento da Cass. 6679/2017).
2- La presenza di una specifica ed esplicita disposizione legislativa, che prevede l'iscrizione a ruolo delle somme per intero dovute, esclude che possa avere un qualche fondamento la protestata carenza di motivazione della cartella in esame. Nella specie, la cartella è sufficientemente chiara sotto il profilo motivazionale, precisando essa in modo esplicito il titolo dal quale emergono origine, natura e ragioni per la riscossione dell'intero importo scaturito dall'atto presupposto e non gravando sull'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di motivazione aggiuntiva. Alla luce delle suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di eventuali altre questioni sollevate dalle parti. Tenuto conto della particolarità del caso trattato e dell'incertezza interpretativa della recente normativa, appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto rigetta il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 Srl. Spese compensate. Così deciso in Taranto il 17 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RA IE LO Campagna MA IM
5
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1073/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
1 Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via XX Settembre N. 6 74123 Taranto TA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 106-2025-00074142-981-000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 106-2025-00074142-981-000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2114/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate -Riscossione notificava in data 11/06/2025 alla Ricorrente_1 Srl cartella di pagamento n. 106/2025/00041429/81/000, relativa al ruolo n. 2025/000188, reso esecutivo il 16/04/2025, per la somma complessiva di € 183.290,12 dovuta a seguito di atto di recupero dei crediti d'imposta anni 2017-2016, n. TVPCRI100085/2024, notificato alla medesima società l'11/12/2024. Con ricorso del 22 luglio 2025 (depositato telematicamente il 28/07/2025) la contribuente ha impugnato la predetta cartella avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, eccependone l'illegittimità per:
1- violazione dell'art. 94, comma 1, del DLgs. 33/2025 (già art. 15, del DPR 602/1973);
2- inosservanza degli articoli 90, comma 3, e 95 del DLgs. 33/2025 (già articoli 11 e 15-bis del DPR 602/1973);
3- difetto di motivazione.
2 Ha accluso documentazione e ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento dello stesso e la condanna alle spese e ai compensi di causa da distrarsi in favore del difensore distrattario. L'Agenzia delle entrate si è costituita depositando il 6 ottobre 2025 memorie finalizzate a contrastare la richiesta di sospensiva. Successivamente ha prodotto controdeduzioni con le quali ha replicato alle avverse doglianze, concludendo per il rigetto dell'impugnativa e il ristoro delle spese di giudizio. L'Agente della riscossione non ha versato difese. Con provvedimento dell'8 ottobre 2025, questa Corte ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'atto contestato. Alla udienza di trattazione del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1- Le prime due censure illustrate dalla società ricorrente, involgendo questioni strettamente connesse, possono essere divisate congiuntamente. Ricorrente_1Secondo le prospettazioni della Srl, costituisce tema centrale della odierna controversia la assunta illegittimità delle iscrizioni a ruolo contenute nella cartella di pagamento opposta. Più nello specifico, afferma la nominata società che, nel caso di specie, il ruolo sotteso all'atto riscossivo del quale qui si discute sarebbe violativo delle disposizioni contenute negli articoli 94, comma 1, e 95 del Dlgs. 33/2025 (già articoli 15 e 15-bis del DPR 602/1973). Per la ricorrente, la non definitività del pregresso atto di recupero dei crediti di imposta n. TVPCRI100085/2024 (ancora sub indice in grado di appello al momento della emissione della cartella impugnata), non consentirebbe l'iscrizione a ruolo dell'intero importo reclamato dall'Ufficio, per di più non ricorrendo nella fattispecie l'ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. Tale iscrizione sarebbe potuta avvenire solo nei limiti della frazione di un terzo del credito di imposta recuperato in osservanza dell'art. 94, comma 1, del DLgs. 33/2025, il quale dispone che
“le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.” Ebbene, a parere della Corte, la doglianza in scrutinio non è condivisibile, ponendosi essa in evidente contrasto con l'art. 38-bis, del DPR 600/1973 (introdotto in attuazione della legge delega per la riforma fiscale ad opera dell'art. 1, comma 2, lett. b), del DLgs. 12 febbraio 2024, n.13), che disciplina in modo organico gli avvisi di recupero dei crediti di imposta a partire dagli
3 atti emessi dal 30 aprile 2024 (l'atto di recupero n. TVPCRI100085/2024 è stato notificato alla ricorrente l'11/12/2024). Detta norma alla lett. d) del suo primo comma, stabilisce che “il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. A ben vedere, si tratta di disposizione speciale derogatoria che prevale sulle norme generali indicate dalla Ricorrente_1 Srl e che, inconfutabilmente, legittima l'operato dell'Agenzia delle entrate. La sua ratio è quella di imporre l'iscrizione immediata a ruolo straordinario del totale degli importi, costituendo gli avvisi di recupero dei crediti di imposta atti finalizzati a definire l'esatta entità delle somme concretamente dovute dal contribuente. Tale solida base normativa, escludendo definitivamente la riscossione frazionata, consente di riconoscere conforme al diritto l'iscrizione a ruolo e la cartella impugnata, non più condizionate ad alcuna ipotesi di fondato pericolo per la riscossione (argomento da Cass. 9230/2025). E', poi, del tutto marginale che in cartella si faccia riferimento ad un ruolo ordinario in luogo del ruolo straordinario, previsto dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché come innanzi detto l'iscrizione dell'intero importo richiesto con l'atto di recupero del credito di imposta presupposto è normativamente prevista dalla disposizione speciale di cui all'art. 38-bis del DPR 600/1973. In secondo luogo, perché la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, implica comunque l'applicazione del principio generale di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento di cui all'art. 21 octies, comma 2, della Legge 241/1990, il quale prescrive che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato …”. Ne consegue, che il ruolo posto in discussione dalla ricorrente sotto il profilo della sua formazione è senz'altro sanabile ai sensi della citata norma, non essendo contestabili i presupposti sostanziali e i poteri dell'ente impositore perimetrati dall'art. 38-bis del DPR 600/1973 (argomento da Cass. 7800/2020). Sotto diverso profilo, si annota, infine, che la stessa Ricorrente_1 Srl non ha allegato al processo elementi specifici e idonei a dimostrare concretamente che l'assunta illegittimità del ruolo posto a base della cartella abbia compromesso il proprio diritto di difesa, risultando
4 comunque salvaguardata l'esigenza della contribuente di controllare la procedura di riscossione promossa nei suoi confronti a norma dell'art. 38-bis del DPR 600/1973. In definitiva, la dicitura “ruolo ordinario” non può essere ritenuta giusta ragione per inficiare la validità dell'atto riscossivo in questione, tenuto conto che lo stesso indica chiaramente e correttamente quale sia il titolo posto a fondamento della riscossione (in questo caso l'atto di recupero prodromico notificato in precedenza e ripreso nella sezione “dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo”) e quale sia il quantum dovuto con indicazione di tutti gli importi reclamati in relazione a tale atto (argomento da Cass. 6679/2017).
2- La presenza di una specifica ed esplicita disposizione legislativa, che prevede l'iscrizione a ruolo delle somme per intero dovute, esclude che possa avere un qualche fondamento la protestata carenza di motivazione della cartella in esame. Nella specie, la cartella è sufficientemente chiara sotto il profilo motivazionale, precisando essa in modo esplicito il titolo dal quale emergono origine, natura e ragioni per la riscossione dell'intero importo scaturito dall'atto presupposto e non gravando sull'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di motivazione aggiuntiva. Alla luce delle suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di eventuali altre questioni sollevate dalle parti. Tenuto conto della particolarità del caso trattato e dell'incertezza interpretativa della recente normativa, appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto rigetta il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 Srl. Spese compensate. Così deciso in Taranto il 17 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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