Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 32
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità iscrizione a ruolo per non definitività atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la doglianza non fosse condivisibile in virtù dell'art. 38-bis del DPR 600/1973, che disciplina gli avvisi di recupero dei crediti di imposta e prevede l'iscrizione a ruolo dell'intero importo in caso di mancato pagamento entro il termine per presentare ricorso. Tale norma speciale prevale su quelle generali invocate dalla ricorrente. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la dicitura 'ruolo ordinario' anziché 'ruolo straordinario' e ha applicato il principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento di cui all'art. 21 octies, comma 2, della Legge 241/1990, dato il contenuto dispositivo vincolato.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella fosse sufficientemente chiara sotto il profilo motivazionale, precisando il titolo da cui emergeva l'origine, la natura e le ragioni della riscossione dell'intero importo scaturito dall'atto presupposto. La presenza di una specifica disposizione legislativa che prevede l'iscrizione a ruolo delle somme per intero esclude la carenza di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 32
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 32
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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