CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1342/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1853 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento
Tari n. 1853 del 2021, notificatogli in data 17.7.2025 dal Comune di Taranto, invocandone l'annullamento, per omesso contraddittorio preventivo e, comunque, per indebito disconoscimento della riduzione prevista per mancanza del servizio di raccolta rifiuti in loco. Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Manca la prova che il ricorrente avesse preventivamente presentato la dichiarazione Tari, con richiesta di riduzione del tributo, in considerazione della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Dichiarazione da intendersi non soggetta a decadenza, perché non espressamente così sanzionata dalla legge, ma che, tuttavia, ha legittimato, in assenza, l'emissione dell'avviso di accertamento, senza necessità di contraddittorio preventivo. Dal carteggio acquisito, intercoso tra il ricorrente e l'ente municipalizzato preposto, è comunque emerso che l'immobile condotto non fruiva del servizio in loco e che il punto di raccolta più vicino, installato però nel 2022, si trovava a mt. 1350 di distanza, il che conferma la tesi attrice, secondo cui nel 2021 il servizio di prossimità era inattivo, poiché il punto di raccolta più vicino si trovava ad una distanza che non poteva essere inferiore a quella appena indicata. Va da sé che il punto di raccolta, emergente dal carteggio, eventualmente ubicato a minore distanza, ma in corrispondenza di un distributore di carburante, non può far testo, essendone stata contestata la fruibilità pubblica (l'area sarebbe persino "protetta") ed avendo l'ente municipalizzato successivamente precisato che, allo stato, il servizio di raccolta più vicino è situato appunto a mt 1350, a comprova del fatto che nel 2021 non ve ne era altro fruibile a distanza inferiore ed agevole.
Dunque, la ricorrente ha diritto alla riduzione invocata, la quale però non può superare il limite del 40% fissato per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 657 della legge 147/2013. Spese compensabili.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e, per l'effetto, riduce del 40% la Tari richiesta con l'avviso impugnato. Spese compensate. Taranto, 28.1.2026 II Presidente estensore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1342/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1853 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento
Tari n. 1853 del 2021, notificatogli in data 17.7.2025 dal Comune di Taranto, invocandone l'annullamento, per omesso contraddittorio preventivo e, comunque, per indebito disconoscimento della riduzione prevista per mancanza del servizio di raccolta rifiuti in loco. Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Manca la prova che il ricorrente avesse preventivamente presentato la dichiarazione Tari, con richiesta di riduzione del tributo, in considerazione della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Dichiarazione da intendersi non soggetta a decadenza, perché non espressamente così sanzionata dalla legge, ma che, tuttavia, ha legittimato, in assenza, l'emissione dell'avviso di accertamento, senza necessità di contraddittorio preventivo. Dal carteggio acquisito, intercoso tra il ricorrente e l'ente municipalizzato preposto, è comunque emerso che l'immobile condotto non fruiva del servizio in loco e che il punto di raccolta più vicino, installato però nel 2022, si trovava a mt. 1350 di distanza, il che conferma la tesi attrice, secondo cui nel 2021 il servizio di prossimità era inattivo, poiché il punto di raccolta più vicino si trovava ad una distanza che non poteva essere inferiore a quella appena indicata. Va da sé che il punto di raccolta, emergente dal carteggio, eventualmente ubicato a minore distanza, ma in corrispondenza di un distributore di carburante, non può far testo, essendone stata contestata la fruibilità pubblica (l'area sarebbe persino "protetta") ed avendo l'ente municipalizzato successivamente precisato che, allo stato, il servizio di raccolta più vicino è situato appunto a mt 1350, a comprova del fatto che nel 2021 non ve ne era altro fruibile a distanza inferiore ed agevole.
Dunque, la ricorrente ha diritto alla riduzione invocata, la quale però non può superare il limite del 40% fissato per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 657 della legge 147/2013. Spese compensabili.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e, per l'effetto, riduce del 40% la Tari richiesta con l'avviso impugnato. Spese compensate. Taranto, 28.1.2026 II Presidente estensore