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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/09/2024, n. 34224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34224 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 34224 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 08/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda proposta da GI NI di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari dal 25/11/2019 al 23/12/2019,in forzadi ordinanza cautelare resa il 19/11/2019 dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Latina. A tenore di detta ordinanza, il ricorrente,dipendente del Comune di Fondi, incaricato della posizione organizzativa del servizio demografico ed agente contabile di detto Comune, si era appropriato (artt. 81 e 314 cod. pen.) di euro 84.508,04, di cui, per ragioni del suo ufficio,aveva la disponibilità derivata dall'emissione di carte d'identità elettroniche, omettendo di versarlq nelle casse comunali.Gli era altresì ascritto il reato di cui all'art. 367 cod. pen., per avere poi, nella denuncia sporta presso la Tenenza dei Carabinieri di Fondi, fatto apparire il reato come consumato da ignoti. 1.2. Con sentenza del 16/02/2021 (divenuta irrevocabile il 04/05/2021), il Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Latina aveva assolto l'imputato,ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., da tuttili reati contestati, "perché il fatto non sussiste".Nella pronuncia assolutoria, il Gupaveva osservato che il dato probatorio acquisito si presentava insufficiente e contraddittorio, tanto da far emergere ricostruzioni alternative dell'accaduto, dotate di razionalità e plausibilità maggiore rispetto alla prospettazione accusatoria;
che il quadro indiziariOera caratterizzato da profonde incertezze, non soltanto con riferimento alla riconducibilità all'indagato della appropriazione, ma anche con riguardo alla stessa veridicità dell'CO (quantomeno nella sua corretta determinazione) e che la denuncia sporta dal GI, più che apparire come una volontaria, falsa,rappresentazione di reato a carico di altri soggetti, sembrava un tentativo di fare chiarezza sulla reale situazione. Concludeva, pertanto, sostenendo che gli unici dati su cui fondare l'eventuale responsabilità dell'imputato si sarebbero dovuti individuarebell'omessa vigilanza, nell'evidente disorganizzazione dell'ufficio da lui coordinato e nella mancata rendicontazione:elementi questi di natura indiziaria, ma ritenuti non univoci ed inidonei a fondare la responsabilità penale, al più consistendo in addebiti di natura disciplinare o colposa. 2. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il difensore dell'istante che solleva un unicomotivo con cui deducéérronea applicazione dell'art. 643 cod. proc.pen., per avere la Corte di appello ritenuto che 2 l'errore giudiziario fosse stato causato da colpa grave del ricorrente. Nel caso di specie, è'la stessa Corte d'appello a riconoscere al GI un i, comportamento corretto e collaborativo che nulla 'a che fare con il concetto di colpa grave. Al momento dell'applicazione della misura restrittiva della libertà personale, peraltro, non c'era alcuna esigenza cautelare. Già nel corso del giudizio di merito, è stata ampiamente accertata l'evidente disorganizzazione in cui versava l'ufficio al quale l'istante era preposto. 2.1. In data 22/04/202, il difensore, avv. Giovanni Quadrino, faceva pervenire motivi nuovi. In data 02/05/2024, l'avv. Quadrino inoltrava memoria difensiva. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorscisè infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Tanto premesso, il Collegio osserva che la Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame, secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quodpi lerumqueaccidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quodplerumqueaccidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, 3 pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penaléed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. 3. Tanto premesso, il Giudice della riparazione ha ravvisato i connotati della condotta gravemente colposa, ostativa al riconoscimento della domanda, nel fatto che il GI fosse venuto meno ai suoi doveri di vigilanza e di controllo, quale "agente contabile" (qualifica riconosciuta dallo stesso GI) per i servizi demografici del Comune di Fondi, per avere omesso di effettuare la prescritta rendicontazione e di segnalare la presenza di ammanchi, nonostante l'asserito svolgimento di controlli settimanali, anche dopo l'introduzione del nuovo programma di registrazione dal maggio 2018, e nonostante il versamento di una parte limitata delle somme nei mesi di maggio e dicembre 2018. Rilievi tutti con i quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a contestare la sussistenza della colpa. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 8 maggio 2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 34224 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 08/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda proposta da GI NI di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari dal 25/11/2019 al 23/12/2019,in forzadi ordinanza cautelare resa il 19/11/2019 dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Latina. A tenore di detta ordinanza, il ricorrente,dipendente del Comune di Fondi, incaricato della posizione organizzativa del servizio demografico ed agente contabile di detto Comune, si era appropriato (artt. 81 e 314 cod. pen.) di euro 84.508,04, di cui, per ragioni del suo ufficio,aveva la disponibilità derivata dall'emissione di carte d'identità elettroniche, omettendo di versarlq nelle casse comunali.Gli era altresì ascritto il reato di cui all'art. 367 cod. pen., per avere poi, nella denuncia sporta presso la Tenenza dei Carabinieri di Fondi, fatto apparire il reato come consumato da ignoti. 1.2. Con sentenza del 16/02/2021 (divenuta irrevocabile il 04/05/2021), il Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Latina aveva assolto l'imputato,ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., da tuttili reati contestati, "perché il fatto non sussiste".Nella pronuncia assolutoria, il Gupaveva osservato che il dato probatorio acquisito si presentava insufficiente e contraddittorio, tanto da far emergere ricostruzioni alternative dell'accaduto, dotate di razionalità e plausibilità maggiore rispetto alla prospettazione accusatoria;
che il quadro indiziariOera caratterizzato da profonde incertezze, non soltanto con riferimento alla riconducibilità all'indagato della appropriazione, ma anche con riguardo alla stessa veridicità dell'CO (quantomeno nella sua corretta determinazione) e che la denuncia sporta dal GI, più che apparire come una volontaria, falsa,rappresentazione di reato a carico di altri soggetti, sembrava un tentativo di fare chiarezza sulla reale situazione. Concludeva, pertanto, sostenendo che gli unici dati su cui fondare l'eventuale responsabilità dell'imputato si sarebbero dovuti individuarebell'omessa vigilanza, nell'evidente disorganizzazione dell'ufficio da lui coordinato e nella mancata rendicontazione:elementi questi di natura indiziaria, ma ritenuti non univoci ed inidonei a fondare la responsabilità penale, al più consistendo in addebiti di natura disciplinare o colposa. 2. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il difensore dell'istante che solleva un unicomotivo con cui deducéérronea applicazione dell'art. 643 cod. proc.pen., per avere la Corte di appello ritenuto che 2 l'errore giudiziario fosse stato causato da colpa grave del ricorrente. Nel caso di specie, è'la stessa Corte d'appello a riconoscere al GI un i, comportamento corretto e collaborativo che nulla 'a che fare con il concetto di colpa grave. Al momento dell'applicazione della misura restrittiva della libertà personale, peraltro, non c'era alcuna esigenza cautelare. Già nel corso del giudizio di merito, è stata ampiamente accertata l'evidente disorganizzazione in cui versava l'ufficio al quale l'istante era preposto. 2.1. In data 22/04/202, il difensore, avv. Giovanni Quadrino, faceva pervenire motivi nuovi. In data 02/05/2024, l'avv. Quadrino inoltrava memoria difensiva. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorscisè infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Tanto premesso, il Collegio osserva che la Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame, secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quodpi lerumqueaccidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quodplerumqueaccidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, 3 pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penaléed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. 3. Tanto premesso, il Giudice della riparazione ha ravvisato i connotati della condotta gravemente colposa, ostativa al riconoscimento della domanda, nel fatto che il GI fosse venuto meno ai suoi doveri di vigilanza e di controllo, quale "agente contabile" (qualifica riconosciuta dallo stesso GI) per i servizi demografici del Comune di Fondi, per avere omesso di effettuare la prescritta rendicontazione e di segnalare la presenza di ammanchi, nonostante l'asserito svolgimento di controlli settimanali, anche dopo l'introduzione del nuovo programma di registrazione dal maggio 2018, e nonostante il versamento di una parte limitata delle somme nei mesi di maggio e dicembre 2018. Rilievi tutti con i quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a contestare la sussistenza della colpa. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 8 maggio 2024 Il Consigliere estensore