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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/11/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies cpc nella causa civile n. 911/2024 RG
Promossa da:
AVV. nato in [...] il [...], residente in Parte_1
Sanremo, codice fiscale , elettivamente domiciliato nel proprio C.F._1
studio in Sanremo, via Fratti n. 5, rappresentato e difeso in proprio per avere i requisiti di cui all'art. 86 c.p.c
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'Avv. , con ricorso ex art. 84 e 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs. Parte_1
150/2011, premesso di essere stato nominato con verbale di arresto obbligatorio in flagranza del 16/01/24, difensore d'ufficio, nel procedimento penale n. 196/2024
R.G.N.R. e n. 32/2024 R.G.T., a carico del signor , nato in [...] Parte_2
l'11/10/1999, di cui veniva disposta la presentazione ex art. 558 c.p.p. co. 6 dinanzi al
Tribunale di Imperia per il giudizio direttissimo;
che all'udienza di convalida del
17/01/2024 l'arresto veniva convalidato e si procedeva immediatamente al giudizio ex art. 558 co. 8 c.p.p che veniva definito con sentenza di patteggiamento, ex-art. 444 e ss.
c.p.p., con sentenza contestuale n. 70/2024; di aver depositato istanza, in conformità al
DM n. 55/2014, per la liquidazione del compenso per tale giudizio per un importo complessivo di € 2.678,00 già ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002, oltre spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A., che gli è stato riconosciuto per il minor importo di € 650,00 oltre accessori e oneri di legge, ha contestato la correttezza del
Decreto di pagamento in questione, n. 142/2024 , emesso il 02/04/2024 e Pt_3
depositato il 30 successivo, notificato via P.E.C. il 27/05/2024, lamentandone la illegittimità per omessa motivazione e per illegittimità del prontuario in uso presso il
Tribunale di Imperia, evocando in giudizio il , in persona del Controparte_1
tempore, al fine di conseguire la rideterminazione del compenso, in via CP_2
principale, nella somma di € 2.678,00, in subordine nella somma di € 1.339,33, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il , difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese, deducendo la assenza di vincolatività dei minimi tariffari nella liquidazione del compenso in perdurante vigenza dell'art. 1 co. 7 del DM 140/2012, sostenendo la congruità del compenso liquidato in considerazione della esiguità dell'attività svolta e contestando che possa essere riconosciuta la fase introduttiva.
Il ricorso è fondato.
E' utile osservare che sul tema della derogabilità dei minimi tariffari si è pronunciata la
Corte di Cassazione, con sentenza Sez. II, del 19.4.2023 n. 10438, ove si è evidenziato che:
- il DM 2014 n. 55, che ha sostituito integralmente, per gli esercenti la professione forense, sia la parte generale del D.M. 2012 n. 140 che quella loro specificamente dedicata (artt. 2 -14), aveva confermato la possibilità di deroga ai valori minimi, quali scaturenti dalle percentuali di diminuzione massima che il giudice può apportare ai valori medi;
in tal senso era stato interpretato dalla giurisprudenza, valorizzando il fatto che il
D.M. 55/14 aveva utilizzato l'inciso “di regola” per indicare l'entità delle diminuzione, così sottendendo che tali indicazioni non erano vincolanti per il giudice, purchè desse conto in motivazione delle ragioni dello scostamento da esse;
- il quadro normativo ha, tuttavia, subito una variazione a seguito dell'emanazione del
DM n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato gli artt. 4 e 19 del
DM n. 55/2014, quanto ai parametri per la determinazione dei compensi rispettivamente dell'attività giudiziale e stragiudiziale, precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50%, eliminando per il potere di riduzione l'espressione di regola che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.
Analoghe considerazioni, ritiene lo scrivente, debbano valere con riferimento ai parametri di determinazione del compenso per l'attività penale – qual è quella per cui è ricorso – in quanto il DM n. 37/2018 (art. 3) ha modificato l'art. 12 comma 1 del DM
55/2014 sostituendo alle parole «possono, di regola, essere (..) diminuiti fino al 50 per cento» le parole: «possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
Sul punto giova richiamare la sentenza n. 10438/2023 della Cassazione laddove, a sostegno della significatività della modifica introdotta dal decreto 2018, ha evidenziato come il Consiglio di Stato, nel parere (n. 02703/2017 del 27.12.2017) reso sullo schema del decreto, avesse sottolineato come tra gli obiettivi del vi fosse anche quello di CP_1
"superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale", limitando quindi ".... il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare".
Alla luce di tali coordinate normative si reputa non condivisibile la tesi affermata dalla avvocatura resistente circa la derogabilità dei minimi tariffari.
Né appare potersi ravvisare un contrasto di tale disciplina con la normativa europea sulla concorrenza tra imprese.
Il richiamo contenuto nella comparsa di costituzione alla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, II Sez., 25.01.2024 causa C-438/22, attiene al principio enunciato dalla CGUE nel caso di rinvio pregiudiziale da parte del giudice bulgaro in cui
è stata ravvisata in radice la violazione dell'art. 101 TFUE paragrafo 1 al ricorrere di una normativa nazionale che, al contempo, vieti la possibilità di accordi tra avvocato e suo assistito in deroga al compenso minimo e neghi al giudice il potere di abbassare, in sede di condanna del soccombente alla rifusione in favore della controparte delle spese legali,
l'importo del compenso pattuito tra la parte vittoriosa e il suo difensore, ove lo ritenga eccessivo, liquidandolo al di sotto dei minimi tariffari.
Tale situazione non appare potersi riferire alla disciplina dettata dal DM 147/2022 In tal senso la Corte di Cassazione (sent. 19.4.2023 n. 10438 cit.) ha escluso che la normativa italiana, quale derivante dalle modifiche apportate dal D.M. n. 37 del 2018 al D.M. n. 55 del 2014, sia suscettibile di porsi in contrasto con la normativa unionale, in quanto il provvedimento che fissa i parametri non è adottato da un'organizzazione di rappresentanza della categoria forense ma dal Ministro della giustizia (le tariffe, seppure approntate dal CNF, sono sottoposte al vaglio ed al controllo dell'autorità statale, essendo la loro approvazione oggetto di trasposizione in decreti ministeriali, e con la formulazione di un preventivo parere da parte del Consiglio di Stato), in risposta all'interesse pubblico alla trasparenza e unitarietà nella determinazione dei compensi professionali;
in secondo luogo, perchè “resta impregiudicata la possibilità per le parti di poter porre in essere degli accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie, essendo l'inderogabilità dettata per il caso di assenza di pattuizioni ovvero di liquidazione giudiziale in danno della parte soccombente”; in terzo luogo, perché i parametri minimi del DM sono assimilati nel quantum all'equo compenso di cui alla legge 4.12.2017 n.
172, di modo che l'inderogabilità assolvere alla tutela di un interesse pubblico poiché
l'indipendenza economica del professionista si riflette, attraverso il decorso della professione ed il mantenimento di standard di diligenza essenziali, nella tutela di un adeguato diritto di difesa.
Tanto premesso, occorre esaminare il decreto di liquidazione di cui al ricorso al fine di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali.
Giurisprudenza di legittimità consolidata ha affermato il principio per cui la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass.
26643/2011).
L'art. 117 DPR 115/2002 prevede che: “1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”.
Stabilisce l'art. 82 DPR 115/2002 che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria (..) osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
La legge modera le dinamiche di determinazione del compenso, incisa da previsioni di riduzione, tra cui l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 (la regola è nota: “gli importi spettanti al difensore (…) sono ridotti di un terzo”), certamente applicabile alla difesa d'ufficio dell'irreperibile, che integra una disposizione speciale, ispirata ad esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo. Per altro verso, impone il riferimento alle tariffe vigenti, con espressione riferita all'epoca di svolgimento della prestazione, di modo che il compenso viene determinato senza prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività svolta (vd. Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord.,
14/02/2022, n. 4759: “il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n.
115 del 2002: siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”).
Il valore di partenza per la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile – qual è il signor , senza fissa dimora in Italia e, Parte_2
come si legge nella istanza di liquidazione, destinatario di provvedimento del
18/01/2024 di convalida dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera - non deve superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, né può essere ridotto al di sotto del minimo. Sul compenso così determinato deve aggiungersi l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord.,
14/07/2022, n. 22257).
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto la liquidazione delle attività per la convalida dell'arresto e per la fase del giudizio definito con patteggiamento, svoltesi avanti al giudice dibattimentale monocratico. Dà diritto a compenso sia l'attività prestata in relazione alla convalida (fase studio, istruttoria, decisionale) che quella prestata in relazione alla fase immediatamente successiva del giudizio direttissimo, ex art. 558 co. 6 e
8 c.p.p., definito con sentenza di patteggiamento (fase studio, introduttiva, decisionale).
Va riconosciuta anche la fase introduttiva, avendo il difensore formulato richiesta di patteggiamento.
Tanto premesso, nel caso di specie, tenuto conto della semplicità del fatto contestato (il reingresso non autorizzato nel T.N. a seguito di espulsione) e dell'assenza di questioni giuridiche complesse, trattandosi di reato per cui è previsto l'arresto obbligatorio anche al di fuori delle flagranza, nonché della partecipazione ad un'unica udienza, si reputa congrua rispetto all'impegno profuso l'applicazione dei parametri minimi di cui al DM
147/2022, con conseguente liquidazione all'Avvocato della somma di Parte_1
€ 2.011,00 per compenso tabellare, che, al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis
DPR 115/2002, ammonta a € 1.340,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa. Ne deriva che il compenso liquidato nel decreto di pagamento in contestazione risulta illegittimo e deve essere rideterminato come precede. Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in base ai valori minimi per l'attività processuale effettivamente espletata (esclusa la fase istruttoria) vanno poste ad onere di parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, liquida all'avv. , per l'attività svolta quale difensore d'ufficio nel Parte_1
procedimento penale n. 196/2024 R.G.N.R. e n. 32/2024 R.G.T., a carico del signor
, la somma di € 1.340,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA Parte_2
e IVA se dovuta, dedotte le somme eventualmente già liquidate. condanna il resistente al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite del CP_1
presente giudizio, liquidate in complessivi euro 852,00 oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA se dovuta.
Imperia, 26/11/2025.
Il giudice dott. Maria Teresa De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies cpc nella causa civile n. 911/2024 RG
Promossa da:
AVV. nato in [...] il [...], residente in Parte_1
Sanremo, codice fiscale , elettivamente domiciliato nel proprio C.F._1
studio in Sanremo, via Fratti n. 5, rappresentato e difeso in proprio per avere i requisiti di cui all'art. 86 c.p.c
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'Avv. , con ricorso ex art. 84 e 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs. Parte_1
150/2011, premesso di essere stato nominato con verbale di arresto obbligatorio in flagranza del 16/01/24, difensore d'ufficio, nel procedimento penale n. 196/2024
R.G.N.R. e n. 32/2024 R.G.T., a carico del signor , nato in [...] Parte_2
l'11/10/1999, di cui veniva disposta la presentazione ex art. 558 c.p.p. co. 6 dinanzi al
Tribunale di Imperia per il giudizio direttissimo;
che all'udienza di convalida del
17/01/2024 l'arresto veniva convalidato e si procedeva immediatamente al giudizio ex art. 558 co. 8 c.p.p che veniva definito con sentenza di patteggiamento, ex-art. 444 e ss.
c.p.p., con sentenza contestuale n. 70/2024; di aver depositato istanza, in conformità al
DM n. 55/2014, per la liquidazione del compenso per tale giudizio per un importo complessivo di € 2.678,00 già ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002, oltre spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A., che gli è stato riconosciuto per il minor importo di € 650,00 oltre accessori e oneri di legge, ha contestato la correttezza del
Decreto di pagamento in questione, n. 142/2024 , emesso il 02/04/2024 e Pt_3
depositato il 30 successivo, notificato via P.E.C. il 27/05/2024, lamentandone la illegittimità per omessa motivazione e per illegittimità del prontuario in uso presso il
Tribunale di Imperia, evocando in giudizio il , in persona del Controparte_1
tempore, al fine di conseguire la rideterminazione del compenso, in via CP_2
principale, nella somma di € 2.678,00, in subordine nella somma di € 1.339,33, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il , difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese, deducendo la assenza di vincolatività dei minimi tariffari nella liquidazione del compenso in perdurante vigenza dell'art. 1 co. 7 del DM 140/2012, sostenendo la congruità del compenso liquidato in considerazione della esiguità dell'attività svolta e contestando che possa essere riconosciuta la fase introduttiva.
Il ricorso è fondato.
E' utile osservare che sul tema della derogabilità dei minimi tariffari si è pronunciata la
Corte di Cassazione, con sentenza Sez. II, del 19.4.2023 n. 10438, ove si è evidenziato che:
- il DM 2014 n. 55, che ha sostituito integralmente, per gli esercenti la professione forense, sia la parte generale del D.M. 2012 n. 140 che quella loro specificamente dedicata (artt. 2 -14), aveva confermato la possibilità di deroga ai valori minimi, quali scaturenti dalle percentuali di diminuzione massima che il giudice può apportare ai valori medi;
in tal senso era stato interpretato dalla giurisprudenza, valorizzando il fatto che il
D.M. 55/14 aveva utilizzato l'inciso “di regola” per indicare l'entità delle diminuzione, così sottendendo che tali indicazioni non erano vincolanti per il giudice, purchè desse conto in motivazione delle ragioni dello scostamento da esse;
- il quadro normativo ha, tuttavia, subito una variazione a seguito dell'emanazione del
DM n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato gli artt. 4 e 19 del
DM n. 55/2014, quanto ai parametri per la determinazione dei compensi rispettivamente dell'attività giudiziale e stragiudiziale, precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50%, eliminando per il potere di riduzione l'espressione di regola che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.
Analoghe considerazioni, ritiene lo scrivente, debbano valere con riferimento ai parametri di determinazione del compenso per l'attività penale – qual è quella per cui è ricorso – in quanto il DM n. 37/2018 (art. 3) ha modificato l'art. 12 comma 1 del DM
55/2014 sostituendo alle parole «possono, di regola, essere (..) diminuiti fino al 50 per cento» le parole: «possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
Sul punto giova richiamare la sentenza n. 10438/2023 della Cassazione laddove, a sostegno della significatività della modifica introdotta dal decreto 2018, ha evidenziato come il Consiglio di Stato, nel parere (n. 02703/2017 del 27.12.2017) reso sullo schema del decreto, avesse sottolineato come tra gli obiettivi del vi fosse anche quello di CP_1
"superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale", limitando quindi ".... il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare".
Alla luce di tali coordinate normative si reputa non condivisibile la tesi affermata dalla avvocatura resistente circa la derogabilità dei minimi tariffari.
Né appare potersi ravvisare un contrasto di tale disciplina con la normativa europea sulla concorrenza tra imprese.
Il richiamo contenuto nella comparsa di costituzione alla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, II Sez., 25.01.2024 causa C-438/22, attiene al principio enunciato dalla CGUE nel caso di rinvio pregiudiziale da parte del giudice bulgaro in cui
è stata ravvisata in radice la violazione dell'art. 101 TFUE paragrafo 1 al ricorrere di una normativa nazionale che, al contempo, vieti la possibilità di accordi tra avvocato e suo assistito in deroga al compenso minimo e neghi al giudice il potere di abbassare, in sede di condanna del soccombente alla rifusione in favore della controparte delle spese legali,
l'importo del compenso pattuito tra la parte vittoriosa e il suo difensore, ove lo ritenga eccessivo, liquidandolo al di sotto dei minimi tariffari.
Tale situazione non appare potersi riferire alla disciplina dettata dal DM 147/2022 In tal senso la Corte di Cassazione (sent. 19.4.2023 n. 10438 cit.) ha escluso che la normativa italiana, quale derivante dalle modifiche apportate dal D.M. n. 37 del 2018 al D.M. n. 55 del 2014, sia suscettibile di porsi in contrasto con la normativa unionale, in quanto il provvedimento che fissa i parametri non è adottato da un'organizzazione di rappresentanza della categoria forense ma dal Ministro della giustizia (le tariffe, seppure approntate dal CNF, sono sottoposte al vaglio ed al controllo dell'autorità statale, essendo la loro approvazione oggetto di trasposizione in decreti ministeriali, e con la formulazione di un preventivo parere da parte del Consiglio di Stato), in risposta all'interesse pubblico alla trasparenza e unitarietà nella determinazione dei compensi professionali;
in secondo luogo, perchè “resta impregiudicata la possibilità per le parti di poter porre in essere degli accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie, essendo l'inderogabilità dettata per il caso di assenza di pattuizioni ovvero di liquidazione giudiziale in danno della parte soccombente”; in terzo luogo, perché i parametri minimi del DM sono assimilati nel quantum all'equo compenso di cui alla legge 4.12.2017 n.
172, di modo che l'inderogabilità assolvere alla tutela di un interesse pubblico poiché
l'indipendenza economica del professionista si riflette, attraverso il decorso della professione ed il mantenimento di standard di diligenza essenziali, nella tutela di un adeguato diritto di difesa.
Tanto premesso, occorre esaminare il decreto di liquidazione di cui al ricorso al fine di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali.
Giurisprudenza di legittimità consolidata ha affermato il principio per cui la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass.
26643/2011).
L'art. 117 DPR 115/2002 prevede che: “1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”.
Stabilisce l'art. 82 DPR 115/2002 che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria (..) osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
La legge modera le dinamiche di determinazione del compenso, incisa da previsioni di riduzione, tra cui l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 (la regola è nota: “gli importi spettanti al difensore (…) sono ridotti di un terzo”), certamente applicabile alla difesa d'ufficio dell'irreperibile, che integra una disposizione speciale, ispirata ad esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo. Per altro verso, impone il riferimento alle tariffe vigenti, con espressione riferita all'epoca di svolgimento della prestazione, di modo che il compenso viene determinato senza prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività svolta (vd. Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord.,
14/02/2022, n. 4759: “il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n.
115 del 2002: siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”).
Il valore di partenza per la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile – qual è il signor , senza fissa dimora in Italia e, Parte_2
come si legge nella istanza di liquidazione, destinatario di provvedimento del
18/01/2024 di convalida dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera - non deve superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, né può essere ridotto al di sotto del minimo. Sul compenso così determinato deve aggiungersi l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord.,
14/07/2022, n. 22257).
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto la liquidazione delle attività per la convalida dell'arresto e per la fase del giudizio definito con patteggiamento, svoltesi avanti al giudice dibattimentale monocratico. Dà diritto a compenso sia l'attività prestata in relazione alla convalida (fase studio, istruttoria, decisionale) che quella prestata in relazione alla fase immediatamente successiva del giudizio direttissimo, ex art. 558 co. 6 e
8 c.p.p., definito con sentenza di patteggiamento (fase studio, introduttiva, decisionale).
Va riconosciuta anche la fase introduttiva, avendo il difensore formulato richiesta di patteggiamento.
Tanto premesso, nel caso di specie, tenuto conto della semplicità del fatto contestato (il reingresso non autorizzato nel T.N. a seguito di espulsione) e dell'assenza di questioni giuridiche complesse, trattandosi di reato per cui è previsto l'arresto obbligatorio anche al di fuori delle flagranza, nonché della partecipazione ad un'unica udienza, si reputa congrua rispetto all'impegno profuso l'applicazione dei parametri minimi di cui al DM
147/2022, con conseguente liquidazione all'Avvocato della somma di Parte_1
€ 2.011,00 per compenso tabellare, che, al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis
DPR 115/2002, ammonta a € 1.340,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa. Ne deriva che il compenso liquidato nel decreto di pagamento in contestazione risulta illegittimo e deve essere rideterminato come precede. Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in base ai valori minimi per l'attività processuale effettivamente espletata (esclusa la fase istruttoria) vanno poste ad onere di parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, liquida all'avv. , per l'attività svolta quale difensore d'ufficio nel Parte_1
procedimento penale n. 196/2024 R.G.N.R. e n. 32/2024 R.G.T., a carico del signor
, la somma di € 1.340,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA Parte_2
e IVA se dovuta, dedotte le somme eventualmente già liquidate. condanna il resistente al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite del CP_1
presente giudizio, liquidate in complessivi euro 852,00 oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA se dovuta.
Imperia, 26/11/2025.
Il giudice dott. Maria Teresa De Sanctis