Art. 8.
Per i lavori da eseguirsi a trattativa privata si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e, in quanto applicabili, quelle previste dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F, e successive modificazioni e integrazioni.
I lavori da eseguirsi in economia sono regolati dalle norme previste dagli articoli 3 , 4 , 5 , 7 e 10 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 .
Per i lavori da eseguirsi a trattativa privata si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e, in quanto applicabili, quelle previste dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F, e successive modificazioni e integrazioni.
I lavori da eseguirsi in economia sono regolati dalle norme previste dagli articoli 3 , 4 , 5 , 7 e 10 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 .