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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7277 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19163/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 19163/2024
Tra
(C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, via Martino Parte_1 P.IVA_1
Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. DRAGO VINCENZO
ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 30 settembre 2025 ad ore 12.40 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per è presente l'Avv. Santocono Campo Rita in sostituzione dell'Avv. Parte_1
DRAGO VINCENZO
Per essuno è presente;
Controparte_1
L'avv. Santocono si rimette all'atto introduttivo e chiede che la causa vada in decisione considerata altresì la contumacia di CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
In via preliminare:
Accertare e dichiarare la presenza di clausole abusive nel contratto per cui si discute, per le ragioni di cui in parte narrativa,
Nel merito 1.Accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto per cui è causa,
pagina 1 di 9 2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto in oggetto;
3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai con- tratti di conto corrente in oggetto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ·delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni "delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'esponente;
4.ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
5. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, 1e somme addebitate per commissione di "massimo sco-perto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in oggetto, in aggiunta agli interessi passivi;
6. Rideterminare il saldo. effettivo dei rapporti bancari in oggetto, ivi compreso il finanziamento portante n.055-000-4430583-000, al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, nonchè applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata· del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 38~/93).
7. In conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta alla restituzione in favore di parte at-trice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, ver-sate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare l'Istituto di credito al paga-mento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In via istruttoria
1. Ordinare, ex art. 210 cpc, all'Istituto di Credito l'esibizione della documentazione attinente i rapporti di conto corrente in questione,
2. Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto bancario in oggetto senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali. ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato di ridetenninare il saldo del rapporto di conto corrente senza alcuna capitalizzazione. (trime-strale, semestrale, ovvero annuale) degli interessi passivi delle commissioni di massimo sco-perto e delle spese, con il calcolo degli interessi passivi al tasso legale, riequilibrando la data di accredito e addebito a valuta ed infine sommando algebricamente al saldo del conto ordi-nari le competenze relative ai conti ordinari e quelle relative ai conti anticipi;
ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato di rideterminare il piano di ammortamento del fi-nanziamento portante il n.055-000-443q583-000, sulla base delle risultanze della CTU di-sposta sul conto corrente su cui le rate del suddetto finanziamento sono state addebitate;
Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre ed articolare aggiuntivi mezzi istruttori entro i termini di legge, anche alla luce delle avverse difese. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Salvis Iuribus.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice pagina 2 di 9 dott. Viola Nobili
pagina 3 di 9 N. R.G. 19163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 19163/2024, promossa
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, via Martino Parte_1 P.IVA_1
Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. DRAGO VINCENZO
ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.05.24, all'indirizzo pec della convenuta risultante dal pubblico registro INI-PEC, la società a convenuto in giudizio l'istituto Parte_1 sponendo: Controparte_1
- di avere stipulato con la banca il contratto di mutuo chirografario a tasso variabile n. 055-000-430583- 000, per l'importo di € 90.000,00, che alla data del 31.08.16 presentava un debito residuo per capitale di
€ 62.148,52;
- di essere altresì titolare del conto corrente ordinario n. 300572855 che riportava alla data del 31.08.16 un saldo passivo di € 38.013,05;
- di avere utilizzato detto c/c per l'espletamento della propria attività commerciale;
- di avere promosso nel 2016, con riferimento ai suddetti rapporti, un contenzioso avanti al Tribunale di Catania, definito con sentenza di rigetto n. 4455/2018, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1984/2021, pubblicata il 18/10/2021;
- di avere impugnato detta sentenza per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., procedimento dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 169/2024 pubblicata il 26/01/2024.
Ha dedotto:
pagina 4 di 9 - l'abusività, ai sensi del Codice del Consumo, delle clausole contrattuali;
- che i rapporti sono stati regolati con applicazione di tassi di interesse usurari e comunque in misura mai pattuita e variata in senso sfavorevole al cliente, senza alcuna comunicazione preventiva;
- che la banca ha illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata dei rapporti, anche per effetto dell'adozione, con riferimento al rapporto di mutuo, di un piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime finanziario di capitalizzazione composta;
- che la banca ha illegittimamente applicato commissioni di massimo scoperto e spese mai pattuite;
- l'illegittima antergazione e postergazione di valuta posta in essere dalla banca con riferimento all'effettiva data delle operazioni, rispettivamente, di addebito ed accredito.
Ha chiesto l'emissione, nei confronti della banca, di un ordine di esibizione avente ad oggetto tutta la documentazione inerente al rapporto di conto corrente e l'ammissione di una CTU contabile al fine di rideterminare il corretto saldo del rapporto di c/c ed il corretto piano di ammortamento del mutuo.
Ha concluso per la condanna della banca alla restituzione di tutte le somme indebite. non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, ed è stata Controparte_1 pertanto dichiarata contumace.
Alla prima udienza, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le domande di parte attrice devono essere rigettate in quanto in parte inammissibili ed in parte infondate.
Contratto di conto corrente.
Con riferimento al rapporto di conto corrente n. 300572855, tutte le doglianze risultano inammissibili in quanto promosse in violazione del principio del ne bis in idem, che “preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato” (così, ex multis, Cass. n. 20111/2006).
Nella fattispecie in esame è sufficiente rilevare che le domande proposte in questo giudizio sono le medesime già proposte, esaminate e decise dapprima dal Tribunale di Catania, che le ha rigettate, e, successivamente, dalla Corte d'Appello di Catania, nel giudizio di impugnazione definito con sentenza n. 1984/2021, pubblicata il 18/10/2021, con cui è stata confermata la sentenza di primo grado.
Orbene, è allegazione della stessa parte attrice, che ha altresì prodotto i provvedimenti resi dai giudici etnei, che la Corte d'Appello di Catania si è già pronunciata, seppur con riferimento al solo rapporto di conto corrente, su tutte le doglianze qui riproposte, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado che ne aveva statuito l'integrale rigetto.
Si legge a pag. 2 della sentenza di appello: “Il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attrice sul rilievo che le critiche dalla stessa mosse attengono esclusivamente al conto corrente inter partes senza alcun riferimento al finanziamento e che la produzione degli estratti conto, di cui essa era onerata, è avvenuta in modo frammentario e tale da non consentire l'esatta ricostruzione contabile del rapporto e quindi l'accertamento o meno della fondatezza delle proprie lagnanze”. Più precisamente, come risulta a pag. 2 della sentenza del Tribunale, “Premesso che le deduzioni articolate dalla società attrice attengono esclusivamente al contratto di conto corrente e non anche a quello di finanziamento, osserva questo Giudice come le stesse debbano essere rigettate attesa la mancata produzione della documentazione a pagina 5 di 9 sostegno. Ed invero, le eccezioni relative alla illegittima applicazione di interessi ultralegali, spese di tenuta conto, cms e postergazione delle valute non pattuiti e quella di nullità della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione degli interessi e la correlata contestazione del saldo del conto impongono (se fondate) la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo depurandolo dagli effetti prodotti dall'operare delle clausole nulle”.
La statuizione di secondo grado della Corte d'appello di Catania, risultando già oggetto di procedimento di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. dichiarato inammissibile, deve ritenersi ormai definitiva e, pertanto, passata in giudicato.
L'unica doglianza nuova qui avanzata con riferimento al rapporto di conto corrente, che risulterebbe prima facie non proposta avanti ai giudici etnei, è quella avente ad oggetto l'abusività delle clausole contrattuali in ragione della qualifica di consumatrice asseritamente vantata dall'attrice.
Sennonché anche tale domanda, generica ed infondata per i motivi sopra esposti, è comunque inammissibile perché coperta dal giudicato.
Infatti, poiché la stessa ha quale presupposto le medesime circostanze in fatto ed in diritto già analizzate dalla Corte d'Appello -e cioè il contratto di conto corrente- la domanda deve ritenersi comunque non più proponibile in questa sede, in applicazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (così, tra le altre, Cass. n. 1259/2024: “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”).
Contratto di mutuo.
Con riferimento al contratto di finanziamento n. 055-000-430583-000, parte attrice si duole dell'illegittima pattuizione e applicazione di interessi, corrispettivi e moratori, superiori al tasso soglia usura e dell'applicazione del piano di “ammortamento alla francese” in violazione dell'art. 1283 c.c., siccome produttivo di un effetto anatocistico.
Anche tali censure, del tutto generiche ed infondate, devono essere rigettate.
Preliminarmente si osserva che l'attrice, nell'atto di citazione -unico scritto difensivo depositato- si limita a richiamare in maniera astratta numerose pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di interessi usurari e di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, senza fare alcun riferimento al caso concreto: né, cioè, al rapporto contrattuale stipulato tra ed Parte_1 CP_1 né alle condizioni economiche pattuite, né a quelle in concreto applicate.
L'attrice, che non ha neppure prodotto il contratto di mutuo ma solo il piano di ammortamento, non ha fornito alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura in cui si sarebbe verificato in concreto il superamento del tasso soglia o dell'effetto anatocistico.
La richiesta, a tal fine, di un ordine di esibizione si è rivelata del tutto inammissibile ed esplorativa in quanto, in materia contrattuale, la prova dell'esistenza della clausola contrattuale di cui si assume l'invalidità e di cui si chiede la declaratoria della nullità non può prescindere dalla produzione in giudizio del contratto (art. 2697 c.c.), poiché il giudice solo attraverso l'esame del testo contrattuale può accertare che il contratto effettivamente la contiene nei termini indicati da chi agisce e può valutarne la validità o la eventuale invalidità: “in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi pagina 6 di 9 anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell' art. 116 comma 2 c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore” (Cass. n. 1550/2022).
Con riferimento alla doglianza in tema di usura, deve trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. n. 2311/2018).
Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. S.U. n. 15597/2020).
Parimenti generica e non provata e comunque infondata è la doglianza relativa all'applicazione di un regime di capitalizzazione composta non espressamente pattuito e perciò non trasparente.
Invero, occorre rilevare che il piano di ammortamento alla francese -come è quello adottato nel caso di specie- opera attraverso rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, circostanza che, di per sé, non comporta anatocismo, posto che gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non sugli interessi prodotti (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti).
Sul punto si è di recente soffermata più volte anche la Suprema Corte di Cassazione. Quest'ultima ha in primo luogo illustrato il funzionamento dell'ammortamento alla francese, specificando che “il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a rate costanti comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli pagina 7 di 9 interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile al capitale”. A fronte di tale meccanismo, la Suprema Corte ha dunque escluso che “la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo” (Cass. SS.UU. n. 15130/2024).
Detti princìpi, dettati in tema di mutuo a tasso fisso, “trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima (…). Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass. n. 7382/2025 e n. 8322/2025).
Tutela consumeristica nel contratto di mutuo.
Nel contratto di mutuo, la nullità delle clausole contrattuali per violazione del Codice del Consumo non è invocabile, nel caso di specie, da parte della società trattandosi di persona giuridica Parte_1 che ha concluso il contratto nell'esercizio dell'attività commerciale e quindi non è consumatore.
Fermo restando che non risultano neppure indicate le singole clausole che risulterebbero abusive, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della relativa tutela, “la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale” (v. Cass. n. 8419/19).
Per tutti i motivi sopra esposti le domande dell'attrice devono essere integralmente rigettate.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte convenuta.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede: pagina 8 di 9 - rigetta le domande proposte dalla società Parte_1
- nulla per le spese, stante la contumacia della resistente
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 30 settembre 2025 Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 19163/2024
Tra
(C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, via Martino Parte_1 P.IVA_1
Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. DRAGO VINCENZO
ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 30 settembre 2025 ad ore 12.40 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per è presente l'Avv. Santocono Campo Rita in sostituzione dell'Avv. Parte_1
DRAGO VINCENZO
Per essuno è presente;
Controparte_1
L'avv. Santocono si rimette all'atto introduttivo e chiede che la causa vada in decisione considerata altresì la contumacia di CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
In via preliminare:
Accertare e dichiarare la presenza di clausole abusive nel contratto per cui si discute, per le ragioni di cui in parte narrativa,
Nel merito 1.Accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto per cui è causa,
pagina 1 di 9 2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto in oggetto;
3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai con- tratti di conto corrente in oggetto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ·delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni "delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'esponente;
4.ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
5. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, 1e somme addebitate per commissione di "massimo sco-perto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in oggetto, in aggiunta agli interessi passivi;
6. Rideterminare il saldo. effettivo dei rapporti bancari in oggetto, ivi compreso il finanziamento portante n.055-000-4430583-000, al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, nonchè applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata· del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 38~/93).
7. In conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta alla restituzione in favore di parte at-trice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, ver-sate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare l'Istituto di credito al paga-mento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In via istruttoria
1. Ordinare, ex art. 210 cpc, all'Istituto di Credito l'esibizione della documentazione attinente i rapporti di conto corrente in questione,
2. Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto bancario in oggetto senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali. ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato di ridetenninare il saldo del rapporto di conto corrente senza alcuna capitalizzazione. (trime-strale, semestrale, ovvero annuale) degli interessi passivi delle commissioni di massimo sco-perto e delle spese, con il calcolo degli interessi passivi al tasso legale, riequilibrando la data di accredito e addebito a valuta ed infine sommando algebricamente al saldo del conto ordi-nari le competenze relative ai conti ordinari e quelle relative ai conti anticipi;
ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato di rideterminare il piano di ammortamento del fi-nanziamento portante il n.055-000-443q583-000, sulla base delle risultanze della CTU di-sposta sul conto corrente su cui le rate del suddetto finanziamento sono state addebitate;
Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre ed articolare aggiuntivi mezzi istruttori entro i termini di legge, anche alla luce delle avverse difese. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Salvis Iuribus.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice pagina 2 di 9 dott. Viola Nobili
pagina 3 di 9 N. R.G. 19163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 19163/2024, promossa
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, via Martino Parte_1 P.IVA_1
Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. DRAGO VINCENZO
ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.05.24, all'indirizzo pec della convenuta risultante dal pubblico registro INI-PEC, la società a convenuto in giudizio l'istituto Parte_1 sponendo: Controparte_1
- di avere stipulato con la banca il contratto di mutuo chirografario a tasso variabile n. 055-000-430583- 000, per l'importo di € 90.000,00, che alla data del 31.08.16 presentava un debito residuo per capitale di
€ 62.148,52;
- di essere altresì titolare del conto corrente ordinario n. 300572855 che riportava alla data del 31.08.16 un saldo passivo di € 38.013,05;
- di avere utilizzato detto c/c per l'espletamento della propria attività commerciale;
- di avere promosso nel 2016, con riferimento ai suddetti rapporti, un contenzioso avanti al Tribunale di Catania, definito con sentenza di rigetto n. 4455/2018, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1984/2021, pubblicata il 18/10/2021;
- di avere impugnato detta sentenza per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., procedimento dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 169/2024 pubblicata il 26/01/2024.
Ha dedotto:
pagina 4 di 9 - l'abusività, ai sensi del Codice del Consumo, delle clausole contrattuali;
- che i rapporti sono stati regolati con applicazione di tassi di interesse usurari e comunque in misura mai pattuita e variata in senso sfavorevole al cliente, senza alcuna comunicazione preventiva;
- che la banca ha illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata dei rapporti, anche per effetto dell'adozione, con riferimento al rapporto di mutuo, di un piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime finanziario di capitalizzazione composta;
- che la banca ha illegittimamente applicato commissioni di massimo scoperto e spese mai pattuite;
- l'illegittima antergazione e postergazione di valuta posta in essere dalla banca con riferimento all'effettiva data delle operazioni, rispettivamente, di addebito ed accredito.
Ha chiesto l'emissione, nei confronti della banca, di un ordine di esibizione avente ad oggetto tutta la documentazione inerente al rapporto di conto corrente e l'ammissione di una CTU contabile al fine di rideterminare il corretto saldo del rapporto di c/c ed il corretto piano di ammortamento del mutuo.
Ha concluso per la condanna della banca alla restituzione di tutte le somme indebite. non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, ed è stata Controparte_1 pertanto dichiarata contumace.
Alla prima udienza, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le domande di parte attrice devono essere rigettate in quanto in parte inammissibili ed in parte infondate.
Contratto di conto corrente.
Con riferimento al rapporto di conto corrente n. 300572855, tutte le doglianze risultano inammissibili in quanto promosse in violazione del principio del ne bis in idem, che “preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato” (così, ex multis, Cass. n. 20111/2006).
Nella fattispecie in esame è sufficiente rilevare che le domande proposte in questo giudizio sono le medesime già proposte, esaminate e decise dapprima dal Tribunale di Catania, che le ha rigettate, e, successivamente, dalla Corte d'Appello di Catania, nel giudizio di impugnazione definito con sentenza n. 1984/2021, pubblicata il 18/10/2021, con cui è stata confermata la sentenza di primo grado.
Orbene, è allegazione della stessa parte attrice, che ha altresì prodotto i provvedimenti resi dai giudici etnei, che la Corte d'Appello di Catania si è già pronunciata, seppur con riferimento al solo rapporto di conto corrente, su tutte le doglianze qui riproposte, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado che ne aveva statuito l'integrale rigetto.
Si legge a pag. 2 della sentenza di appello: “Il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attrice sul rilievo che le critiche dalla stessa mosse attengono esclusivamente al conto corrente inter partes senza alcun riferimento al finanziamento e che la produzione degli estratti conto, di cui essa era onerata, è avvenuta in modo frammentario e tale da non consentire l'esatta ricostruzione contabile del rapporto e quindi l'accertamento o meno della fondatezza delle proprie lagnanze”. Più precisamente, come risulta a pag. 2 della sentenza del Tribunale, “Premesso che le deduzioni articolate dalla società attrice attengono esclusivamente al contratto di conto corrente e non anche a quello di finanziamento, osserva questo Giudice come le stesse debbano essere rigettate attesa la mancata produzione della documentazione a pagina 5 di 9 sostegno. Ed invero, le eccezioni relative alla illegittima applicazione di interessi ultralegali, spese di tenuta conto, cms e postergazione delle valute non pattuiti e quella di nullità della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione degli interessi e la correlata contestazione del saldo del conto impongono (se fondate) la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo depurandolo dagli effetti prodotti dall'operare delle clausole nulle”.
La statuizione di secondo grado della Corte d'appello di Catania, risultando già oggetto di procedimento di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. dichiarato inammissibile, deve ritenersi ormai definitiva e, pertanto, passata in giudicato.
L'unica doglianza nuova qui avanzata con riferimento al rapporto di conto corrente, che risulterebbe prima facie non proposta avanti ai giudici etnei, è quella avente ad oggetto l'abusività delle clausole contrattuali in ragione della qualifica di consumatrice asseritamente vantata dall'attrice.
Sennonché anche tale domanda, generica ed infondata per i motivi sopra esposti, è comunque inammissibile perché coperta dal giudicato.
Infatti, poiché la stessa ha quale presupposto le medesime circostanze in fatto ed in diritto già analizzate dalla Corte d'Appello -e cioè il contratto di conto corrente- la domanda deve ritenersi comunque non più proponibile in questa sede, in applicazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (così, tra le altre, Cass. n. 1259/2024: “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”).
Contratto di mutuo.
Con riferimento al contratto di finanziamento n. 055-000-430583-000, parte attrice si duole dell'illegittima pattuizione e applicazione di interessi, corrispettivi e moratori, superiori al tasso soglia usura e dell'applicazione del piano di “ammortamento alla francese” in violazione dell'art. 1283 c.c., siccome produttivo di un effetto anatocistico.
Anche tali censure, del tutto generiche ed infondate, devono essere rigettate.
Preliminarmente si osserva che l'attrice, nell'atto di citazione -unico scritto difensivo depositato- si limita a richiamare in maniera astratta numerose pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di interessi usurari e di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, senza fare alcun riferimento al caso concreto: né, cioè, al rapporto contrattuale stipulato tra ed Parte_1 CP_1 né alle condizioni economiche pattuite, né a quelle in concreto applicate.
L'attrice, che non ha neppure prodotto il contratto di mutuo ma solo il piano di ammortamento, non ha fornito alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura in cui si sarebbe verificato in concreto il superamento del tasso soglia o dell'effetto anatocistico.
La richiesta, a tal fine, di un ordine di esibizione si è rivelata del tutto inammissibile ed esplorativa in quanto, in materia contrattuale, la prova dell'esistenza della clausola contrattuale di cui si assume l'invalidità e di cui si chiede la declaratoria della nullità non può prescindere dalla produzione in giudizio del contratto (art. 2697 c.c.), poiché il giudice solo attraverso l'esame del testo contrattuale può accertare che il contratto effettivamente la contiene nei termini indicati da chi agisce e può valutarne la validità o la eventuale invalidità: “in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi pagina 6 di 9 anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell' art. 116 comma 2 c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore” (Cass. n. 1550/2022).
Con riferimento alla doglianza in tema di usura, deve trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. n. 2311/2018).
Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. S.U. n. 15597/2020).
Parimenti generica e non provata e comunque infondata è la doglianza relativa all'applicazione di un regime di capitalizzazione composta non espressamente pattuito e perciò non trasparente.
Invero, occorre rilevare che il piano di ammortamento alla francese -come è quello adottato nel caso di specie- opera attraverso rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, circostanza che, di per sé, non comporta anatocismo, posto che gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non sugli interessi prodotti (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti).
Sul punto si è di recente soffermata più volte anche la Suprema Corte di Cassazione. Quest'ultima ha in primo luogo illustrato il funzionamento dell'ammortamento alla francese, specificando che “il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a rate costanti comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli pagina 7 di 9 interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile al capitale”. A fronte di tale meccanismo, la Suprema Corte ha dunque escluso che “la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo” (Cass. SS.UU. n. 15130/2024).
Detti princìpi, dettati in tema di mutuo a tasso fisso, “trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima (…). Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass. n. 7382/2025 e n. 8322/2025).
Tutela consumeristica nel contratto di mutuo.
Nel contratto di mutuo, la nullità delle clausole contrattuali per violazione del Codice del Consumo non è invocabile, nel caso di specie, da parte della società trattandosi di persona giuridica Parte_1 che ha concluso il contratto nell'esercizio dell'attività commerciale e quindi non è consumatore.
Fermo restando che non risultano neppure indicate le singole clausole che risulterebbero abusive, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della relativa tutela, “la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale” (v. Cass. n. 8419/19).
Per tutti i motivi sopra esposti le domande dell'attrice devono essere integralmente rigettate.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte convenuta.
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P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede: pagina 8 di 9 - rigetta le domande proposte dalla società Parte_1
- nulla per le spese, stante la contumacia della resistente
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 30 settembre 2025 Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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