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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Ferdinando Lignola, ha lepositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione li giudice dell'esecuzione e deliberando in sede di rinvio disposto da sentenza di annullarn3nto della Penale Sent. Sez. 5 Num. 1049 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 28/11/2024 prima sezione di questa Corte del 17 febbraio 2023 , ha nuovamente respinto l'opposizione proposta da EL ER, terza interessata, avverso il provvedimento del 19 rr arzo 2021 con il quale la Corte medesima aveva rigettato l'istanza di essa ER, tesa ad ottenere la restituzione della somma di 58.000,00 euro, confiscata nel giudizio di cognizione :elebratosi nei confronti del marito IO RAIA, dichiarato responsabile di plurimi reati di usura e del reato di tentata estorsione aggravata con sentenza resa in data 3 giugno 2015 dal Tribunale di Caltagirone, divenuta irrevocabile il 12 febbraio 2020. 2.Tramite difensore abilitato, è stato proposto ricorso per cassazione dall'interessata articolato in un unico, composito motivo, che ha denunciato il vizio di inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità intrinseca. Il provvedimento impugnato sarebbe incorso nei medesimi errori di quello censurato dalla pronuncia rescindente, con particolare riferimento alla pretesa inaffidabilità dell'impostazionE difensiva secondo cui la ricorrente avrebbe stipulato due contratti di finanziamento bancari ) e subito dopo prelevato, nel settembre 2009, la somma di denaro dai propri conti correnti pei far fronte alla situazione debitoria del marito, divenuta preoccupante. La Corte territorial E! avrebbe irragionevolmente trascurato un elemento certo e documentale, ovvero che la BUCCiE ri - prima della stipula dei due negozi di finanziamento con la cessione del "quinto" dello stipendio e l'accreditamento delle somme - aveva acquisito la veste di fideiussore a garanzia dell'adempimento di debiti che il marito aveva assunto con gli istituti di credito ed era, perciò, logicamente al corrente delle sue obbligazioni;
il prelievo dei contanti, poi sequestrati in sede di perquisizione nell'abitazione coniugale e comunque in quantità insufficiente ad c;
tinguere i debiti del consorte, sarebbe stato ampiamente giustificato dal timore di patirne il pignoramento in quanto garante dell'esposizione debitoria del marito. Altrettanto illogica, ancora, ;arebbe la motivazione dell'ordinanza, che non avrebbe correttamente considerato che i decret ingiuntivi del luglio e del dicembre 2010, richiesti da due istituti creditizi nei confronti della ricorrente, sarebbero perfettamente coerenti con la lettera di sollecito del gennaio 2010, inoltrat3 a lei e al marito dalle banche, e, di conseguenza, con la veridicità della sua versione, ovvero che qualche mese prima, nel settembre 2009, fosse scaturito allarme per la citata critic tà. Infine, sarebbe ravvisabile contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte d'appello ha dapprima richiesto alla difesa della UC di dare la prova dell'effettività delle trattenute sulla sua busta paga relative ai rimborsi del finanziamento e, una volta ottenutala, non ne avretbe tenuto conto ai fini della decisione. Nemmeno sarebbe rilevante la mancata impugnazione c el decreto di sequestro probatorio eseguito nel corso del procedimento di cognizione, valonzzata dal giudice dell'esecuzione, perché in realtà la UC, terza estranea ai reati contestati al coniuge, ha tempestivamente richiesto la revoca del sequestro, pur senza esito. 2 Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Deve essere premesso che la consolidata giurisprudenza di legittimità è nel senso che il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate o cor fiscate, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., deve applicare il principio in virtù del quale l'accoglimento della domanda del terzo - che non sia stato parte del giudizio di cognizione - volta alla revoca della confisca o, più in generale, alla restituzione delle cose sequestrate - non può essere meramente ancorato al "favor possessionis" ma deve essere subordinato all'accerté mento del "jus possidendi"; il giudice dell'esecuzione deve in altre parole acclarare l'effettiva ti . olarità del diritto alla restituzione dei beni oggetto di ablazione, a prescindere dall'intestazione fDrmale dei medesimi e non può accontentarsi di prospettazioni che non siano verificabili positi /amente o non siano tali da dimostrarne con rigore l'appartenenza all'istante (sez.1, n. 18128 del 05/11/2009, Succu, Rv. 245624; sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285E95; sez.1, n. 47312 del 11/11/2011, Lazzoi, Rv. 251415; sez. U n. 9149 del 03/07/1996, CH Samir, Rv. 205705; sez. U n.10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202268). 2.E' altrettanto pacifico che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio, dotato dei medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento sia stato annullato, è chiamato a compiere un nuovo completo esame della regiudicanda, salve le limitazioni previste dalla legge e il vincolo di non riprodurre il percorso logico già censurato, ed entro questi confini è facoltizzato a ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze prucessuali e di apprezzare autonomamente il significato e il valore delle relative fonti di prova ( ex multis, sez.1, n.5517 del 30/11/2023, Lombardi, Rv. 285801; sez.2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv.259811; sez.5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv.261760). 3.Così delineati i termini delle questioni devolvibili in questa sede, deve essere osservato che la Corte del giudizio rescissorio si è conformata al dictum della pronuncia della prima sezione di questa Corte (art. 627 commi 2 e 3 cod. proc. pen.) perché, contrariamente a quan :o assunto dalla difesa della ricorrente, ne ha superato il profilo di intima contraddittorietà rE gistrato a riguardo della di lei consapevolezza delle precarie condizioni economiche del marito, AI IO ed ha affermato (pagg. 5 e 6) che la UC era lucidamente a cpnoscenza dell'ammontare dell'esposizione debitoria di costui;
piuttosto, ha valutato l'inverosimighanza della versione addotta a sostegno della rivendicazione dell'esclusiva proprietà cel denaro confiscato, illustrando che la puntuale e cosciente partecipazione alle operazion bancarie antecedenti, che avevano generato l'obbligazione restitutoria del marito e la di lei ssunzione 3 di garanzia fideiussoria, in uno con l' apprensione delle di lui difficoltà economiche rei mese di agosto 2009 (come espressamente riconosciuto nel corpo del ricorso per cassazione), non sono congruenti e logicamente compatibili con l'assunto di esserne stata all'oscuro al momento della richiesta di finanziamento del settembre 2009 successivo, di averne afferrato scio allora i precisi e più significativi contorni - più esattamente, nei primi giorni di ottobre 2( 09 - e, di conseguenza, di essersi urgentemente attivata solo in quel frangente, ovvero dopc la stipula del finanziamento, per sottrarre il denaro, nel contempo affluito sui suoi correnti, alle eventuali iniziative dei creditori, prelevandolo per trattenerlo in casa, dove poi sarebbe stato s3questrato nel corso della perquisizione del marzo 2010. L'irragionevolezza della tesi difensira - come enunciato dal tessuto della motivazione del provvedimento impugnato - è vieppiù convalidata dalla lettura dei decreti ingiuntivi, l'uno del 20 luglio 2010, emesso su richiesta dellii BCC, che ha consentito di evincere che, nonostante l'esistenza del pregresso debito bancario, nel novembre 2009 l'istituto creditizio avesse concesso al AI un mutuo chirografario di 42.000 euro, che dimostrava come il rapporto fiduciario con il cliente non fosse, a quell'2poca, del tutto compromesso;
l'altro, del novembre 2010, emesso su ricorso della Banc3 Agricola Popolare di Ragusa, che ha permesso di rilevare che le rate scadute e non rimborsale, relative ad un precedente finanziamento del 2007, risalissero ad aprile e luglio del 201), con ciò evidentemente potendosi trarre che i pagamenti fossero stati regolari fino a marzo 010; ed è stato parimenti ritenuto sintomatico, nel percorso di rielaborazione delle emergenze probatorie, che il Banco di Sicilia - al quale la UC sostiene di essersi rivolta pc r coprire i debiti del marito con il denaro contante prelevato dai conti correnti e di cui sarebbe stata resa nota la quantità non sufficiente a tale scopo - non abbia assunto alcuna iniziativa per il recupero del credito. In tale contesto, l'inoltro nel gennaio 2010 della revoca degli é - ffidamenti concessi a AI, da parte della Banca di Credito Cooperativo, non costituisce indicato .e decisivo della fondatezza del dato emergenziale invocato a giustificazione del repentino pre evamento dei contanti nel settembre 2009, perché a tale ultima data non sussisteva imminen:e pericolo di azioni creditorie. Depone, da ultimo, per l'inconsistenza della tesi dell'esclusiva d sponibilità del denaro in capo alla ricorrente il riscontro della di lei mancata reazione all'esecJzione del sequestro, con il ricorso agli ordinari strumenti d'impugnazione (pag.7). L'apprezzamento della Corte territoriale, pertanto, è sorretto da specifica motivazione, di per sé non inappropriata rispetto agli elementi probatori esaminati, non manifastamente irrazionale o contraddittoria. Le deduzioni del ricorso si risolvono in censure non co 'sentite in sede di legittimità, perché per un verso generiche - esse omettendo di confrontarsi compiutamente con la ratio decidendi del corredo espositivo dell'ordinanza - e percht , per altro verso, offrono argomentazioni esclusivamente versate in fatto, finalizzate ad una diversa ricostruzione del tracciato di acquisizione della cospicua somma di denaro contante, oggetto di confisca ex art. 644 ult. co . cod. pen., rinvenuta nell'abitazione della ricorreite e del congiunto, condannato per il delitto di usura con sentenza irrevocabile;
ed in rE lazione al quale, per condizioni di presentazione, caratteristiche della conservazione e de luogo di 4 custodia, la decisione applicativa della misura di sicurezza aveva pianamente affermato trattarsi di modalità di regola connesse alla commissione del reato contestato a RA IO, in quanto strumentali all'immediata disponibilità e destinazione del denaro contante all'illecito prestito. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità ci2l ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versarrento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28/11/2024 -
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Ferdinando Lignola, ha lepositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione li giudice dell'esecuzione e deliberando in sede di rinvio disposto da sentenza di annullarn3nto della Penale Sent. Sez. 5 Num. 1049 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 28/11/2024 prima sezione di questa Corte del 17 febbraio 2023 , ha nuovamente respinto l'opposizione proposta da EL ER, terza interessata, avverso il provvedimento del 19 rr arzo 2021 con il quale la Corte medesima aveva rigettato l'istanza di essa ER, tesa ad ottenere la restituzione della somma di 58.000,00 euro, confiscata nel giudizio di cognizione :elebratosi nei confronti del marito IO RAIA, dichiarato responsabile di plurimi reati di usura e del reato di tentata estorsione aggravata con sentenza resa in data 3 giugno 2015 dal Tribunale di Caltagirone, divenuta irrevocabile il 12 febbraio 2020. 2.Tramite difensore abilitato, è stato proposto ricorso per cassazione dall'interessata articolato in un unico, composito motivo, che ha denunciato il vizio di inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità intrinseca. Il provvedimento impugnato sarebbe incorso nei medesimi errori di quello censurato dalla pronuncia rescindente, con particolare riferimento alla pretesa inaffidabilità dell'impostazionE difensiva secondo cui la ricorrente avrebbe stipulato due contratti di finanziamento bancari ) e subito dopo prelevato, nel settembre 2009, la somma di denaro dai propri conti correnti pei far fronte alla situazione debitoria del marito, divenuta preoccupante. La Corte territorial E! avrebbe irragionevolmente trascurato un elemento certo e documentale, ovvero che la BUCCiE ri - prima della stipula dei due negozi di finanziamento con la cessione del "quinto" dello stipendio e l'accreditamento delle somme - aveva acquisito la veste di fideiussore a garanzia dell'adempimento di debiti che il marito aveva assunto con gli istituti di credito ed era, perciò, logicamente al corrente delle sue obbligazioni;
il prelievo dei contanti, poi sequestrati in sede di perquisizione nell'abitazione coniugale e comunque in quantità insufficiente ad c;
tinguere i debiti del consorte, sarebbe stato ampiamente giustificato dal timore di patirne il pignoramento in quanto garante dell'esposizione debitoria del marito. Altrettanto illogica, ancora, ;arebbe la motivazione dell'ordinanza, che non avrebbe correttamente considerato che i decret ingiuntivi del luglio e del dicembre 2010, richiesti da due istituti creditizi nei confronti della ricorrente, sarebbero perfettamente coerenti con la lettera di sollecito del gennaio 2010, inoltrat3 a lei e al marito dalle banche, e, di conseguenza, con la veridicità della sua versione, ovvero che qualche mese prima, nel settembre 2009, fosse scaturito allarme per la citata critic tà. Infine, sarebbe ravvisabile contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte d'appello ha dapprima richiesto alla difesa della UC di dare la prova dell'effettività delle trattenute sulla sua busta paga relative ai rimborsi del finanziamento e, una volta ottenutala, non ne avretbe tenuto conto ai fini della decisione. Nemmeno sarebbe rilevante la mancata impugnazione c el decreto di sequestro probatorio eseguito nel corso del procedimento di cognizione, valonzzata dal giudice dell'esecuzione, perché in realtà la UC, terza estranea ai reati contestati al coniuge, ha tempestivamente richiesto la revoca del sequestro, pur senza esito. 2 Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Deve essere premesso che la consolidata giurisprudenza di legittimità è nel senso che il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate o cor fiscate, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., deve applicare il principio in virtù del quale l'accoglimento della domanda del terzo - che non sia stato parte del giudizio di cognizione - volta alla revoca della confisca o, più in generale, alla restituzione delle cose sequestrate - non può essere meramente ancorato al "favor possessionis" ma deve essere subordinato all'accerté mento del "jus possidendi"; il giudice dell'esecuzione deve in altre parole acclarare l'effettiva ti . olarità del diritto alla restituzione dei beni oggetto di ablazione, a prescindere dall'intestazione fDrmale dei medesimi e non può accontentarsi di prospettazioni che non siano verificabili positi /amente o non siano tali da dimostrarne con rigore l'appartenenza all'istante (sez.1, n. 18128 del 05/11/2009, Succu, Rv. 245624; sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285E95; sez.1, n. 47312 del 11/11/2011, Lazzoi, Rv. 251415; sez. U n. 9149 del 03/07/1996, CH Samir, Rv. 205705; sez. U n.10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202268). 2.E' altrettanto pacifico che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio, dotato dei medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento sia stato annullato, è chiamato a compiere un nuovo completo esame della regiudicanda, salve le limitazioni previste dalla legge e il vincolo di non riprodurre il percorso logico già censurato, ed entro questi confini è facoltizzato a ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze prucessuali e di apprezzare autonomamente il significato e il valore delle relative fonti di prova ( ex multis, sez.1, n.5517 del 30/11/2023, Lombardi, Rv. 285801; sez.2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv.259811; sez.5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv.261760). 3.Così delineati i termini delle questioni devolvibili in questa sede, deve essere osservato che la Corte del giudizio rescissorio si è conformata al dictum della pronuncia della prima sezione di questa Corte (art. 627 commi 2 e 3 cod. proc. pen.) perché, contrariamente a quan :o assunto dalla difesa della ricorrente, ne ha superato il profilo di intima contraddittorietà rE gistrato a riguardo della di lei consapevolezza delle precarie condizioni economiche del marito, AI IO ed ha affermato (pagg. 5 e 6) che la UC era lucidamente a cpnoscenza dell'ammontare dell'esposizione debitoria di costui;
piuttosto, ha valutato l'inverosimighanza della versione addotta a sostegno della rivendicazione dell'esclusiva proprietà cel denaro confiscato, illustrando che la puntuale e cosciente partecipazione alle operazion bancarie antecedenti, che avevano generato l'obbligazione restitutoria del marito e la di lei ssunzione 3 di garanzia fideiussoria, in uno con l' apprensione delle di lui difficoltà economiche rei mese di agosto 2009 (come espressamente riconosciuto nel corpo del ricorso per cassazione), non sono congruenti e logicamente compatibili con l'assunto di esserne stata all'oscuro al momento della richiesta di finanziamento del settembre 2009 successivo, di averne afferrato scio allora i precisi e più significativi contorni - più esattamente, nei primi giorni di ottobre 2( 09 - e, di conseguenza, di essersi urgentemente attivata solo in quel frangente, ovvero dopc la stipula del finanziamento, per sottrarre il denaro, nel contempo affluito sui suoi correnti, alle eventuali iniziative dei creditori, prelevandolo per trattenerlo in casa, dove poi sarebbe stato s3questrato nel corso della perquisizione del marzo 2010. L'irragionevolezza della tesi difensira - come enunciato dal tessuto della motivazione del provvedimento impugnato - è vieppiù convalidata dalla lettura dei decreti ingiuntivi, l'uno del 20 luglio 2010, emesso su richiesta dellii BCC, che ha consentito di evincere che, nonostante l'esistenza del pregresso debito bancario, nel novembre 2009 l'istituto creditizio avesse concesso al AI un mutuo chirografario di 42.000 euro, che dimostrava come il rapporto fiduciario con il cliente non fosse, a quell'2poca, del tutto compromesso;
l'altro, del novembre 2010, emesso su ricorso della Banc3 Agricola Popolare di Ragusa, che ha permesso di rilevare che le rate scadute e non rimborsale, relative ad un precedente finanziamento del 2007, risalissero ad aprile e luglio del 201), con ciò evidentemente potendosi trarre che i pagamenti fossero stati regolari fino a marzo 010; ed è stato parimenti ritenuto sintomatico, nel percorso di rielaborazione delle emergenze probatorie, che il Banco di Sicilia - al quale la UC sostiene di essersi rivolta pc r coprire i debiti del marito con il denaro contante prelevato dai conti correnti e di cui sarebbe stata resa nota la quantità non sufficiente a tale scopo - non abbia assunto alcuna iniziativa per il recupero del credito. In tale contesto, l'inoltro nel gennaio 2010 della revoca degli é - ffidamenti concessi a AI, da parte della Banca di Credito Cooperativo, non costituisce indicato .e decisivo della fondatezza del dato emergenziale invocato a giustificazione del repentino pre evamento dei contanti nel settembre 2009, perché a tale ultima data non sussisteva imminen:e pericolo di azioni creditorie. Depone, da ultimo, per l'inconsistenza della tesi dell'esclusiva d sponibilità del denaro in capo alla ricorrente il riscontro della di lei mancata reazione all'esecJzione del sequestro, con il ricorso agli ordinari strumenti d'impugnazione (pag.7). L'apprezzamento della Corte territoriale, pertanto, è sorretto da specifica motivazione, di per sé non inappropriata rispetto agli elementi probatori esaminati, non manifastamente irrazionale o contraddittoria. Le deduzioni del ricorso si risolvono in censure non co 'sentite in sede di legittimità, perché per un verso generiche - esse omettendo di confrontarsi compiutamente con la ratio decidendi del corredo espositivo dell'ordinanza - e percht , per altro verso, offrono argomentazioni esclusivamente versate in fatto, finalizzate ad una diversa ricostruzione del tracciato di acquisizione della cospicua somma di denaro contante, oggetto di confisca ex art. 644 ult. co . cod. pen., rinvenuta nell'abitazione della ricorreite e del congiunto, condannato per il delitto di usura con sentenza irrevocabile;
ed in rE lazione al quale, per condizioni di presentazione, caratteristiche della conservazione e de luogo di 4 custodia, la decisione applicativa della misura di sicurezza aveva pianamente affermato trattarsi di modalità di regola connesse alla commissione del reato contestato a RA IO, in quanto strumentali all'immediata disponibilità e destinazione del denaro contante all'illecito prestito. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità ci2l ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versarrento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28/11/2024 -