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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 327/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa TA TO- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra
, con l'assistenza e difesa dall'Avv. Mimmo Manfredi;
Parte_1
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato;
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_2
IA IT;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/01/2020, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0342019901474781000, notificata in data 27/01/2020, limitatamente all'avviso di addebito n. 33420140005376329000, per il pagamento di complessivi euro 12.146,21 per contributi IVS su reddito eccedente il minimale anno 2008, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del credito contributivo per intervenuta prescrizione. CP_ Si è costituito in giudizio contestando preliminarmente il difetto di legittimazione passiva,
l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
1 Si è costituito in giudizio contestando preliminarmente il difetto di legittimazione passiva CP_4
e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del
25.6.2025.
2. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_2
Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del CP_4 credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
3. Ebbene, premesso che spetta al Giudice qualificare la domanda del contribuente al fine sottoporlo al relativo regime giuridico- a seconda si tratti di un'opposizione contro il ruolo, di un'opposizione all'esecuzione o di un'opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Invero, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. mira all'accertamento della prescrizione dei crediti previdenziali a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi o cartelle e non è soggetta ad alcun termine di prescrizione se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Risulta infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Vi è prova in atti della regolare notifica CP_ dell'avviso di addebito impugnato in data 8.1.2015 (cfr. in all. .
Successivamente, è stata notificata in data 27.1.2020 l'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Non vi è prova inequivoca di atti medio tempore intervenuti.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine di prescrizione quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
2 4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022). CP_ Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice dott.ssa TA TO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali sottesi all'avviso di addebito n. 33420140005376329000, notificato in data 8.1.2015 e riportati nell'intimazione n. 0342019901474781000;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.865,00, a titolo di CP_4 compenso professionale, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore dell'Avv. Mimmo Manfredi;
CP_
- compensa le spese nei confronti di
Castrovillari, 24.10.2025 La Giudice del Lavoro
TA TO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa TA TO- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra
, con l'assistenza e difesa dall'Avv. Mimmo Manfredi;
Parte_1
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato;
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_2
IA IT;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/01/2020, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0342019901474781000, notificata in data 27/01/2020, limitatamente all'avviso di addebito n. 33420140005376329000, per il pagamento di complessivi euro 12.146,21 per contributi IVS su reddito eccedente il minimale anno 2008, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del credito contributivo per intervenuta prescrizione. CP_ Si è costituito in giudizio contestando preliminarmente il difetto di legittimazione passiva,
l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
1 Si è costituito in giudizio contestando preliminarmente il difetto di legittimazione passiva CP_4
e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del
25.6.2025.
2. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_2
Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del CP_4 credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
3. Ebbene, premesso che spetta al Giudice qualificare la domanda del contribuente al fine sottoporlo al relativo regime giuridico- a seconda si tratti di un'opposizione contro il ruolo, di un'opposizione all'esecuzione o di un'opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Invero, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. mira all'accertamento della prescrizione dei crediti previdenziali a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi o cartelle e non è soggetta ad alcun termine di prescrizione se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Risulta infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Vi è prova in atti della regolare notifica CP_ dell'avviso di addebito impugnato in data 8.1.2015 (cfr. in all. .
Successivamente, è stata notificata in data 27.1.2020 l'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Non vi è prova inequivoca di atti medio tempore intervenuti.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine di prescrizione quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
2 4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022). CP_ Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice dott.ssa TA TO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali sottesi all'avviso di addebito n. 33420140005376329000, notificato in data 8.1.2015 e riportati nell'intimazione n. 0342019901474781000;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.865,00, a titolo di CP_4 compenso professionale, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore dell'Avv. Mimmo Manfredi;
CP_
- compensa le spese nei confronti di
Castrovillari, 24.10.2025 La Giudice del Lavoro
TA TO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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