TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 256
TAR
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
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TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    L'ordinanza di demolizione è fondata su plurime motivazioni, tra cui la realizzazione di un organismo edilizio radicalmente differente dal preesistente che richiede obbligatoriamente il permesso di costruire. La gravità oggettiva dell'abuso è di per sé sufficiente a giustificare l'ordine di demolizione. Non rileva la buona fede degli acquirenti all'asta giudiziaria poiché l'ordine di demolizione ha natura di onere reale e segue l'immobile.

  • Rigettato
    Insussistenza del vincolo paesaggistico

    La Corte ha ritenuto che la gravità oggettiva dell'abuso costituito da nuova volumetria senza l'adeguato titolo è di per sé sufficiente a giustificare l'ordine di demolizione, rendendo legittimo l'operato dell'amministrazione. L'atto è plurimotivato e la legittimità di una sola delle giustificazioni è sufficiente a sorreggere l'atto.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 31 DPR n. 380/2001 anziché art. 33

    L'intervento ha comportato un rilevante ampliamento volumetrico e una sopraelevazione rispetto all'originaria consistenza legittimata dalla DIA, configurando un organismo edilizio radicalmente differente dal preesistente, che richiede obbligatoriamente il permesso di costruire. L'opera è quindi qualificata come 'totalmente difforme' ai sensi dell'art. 31 DPR n. 380/2001.

  • Rigettato
    Mancata specificazione delle parti abusive e presunzione di commerciabilità

    L'amministrazione ha l'obbligo di applicare la sanzione ripristinatoria prevista dalla disposizione in caso di assenza del titolo necessario. L'acquisto all'asta giudiziaria non sana l'illecito edilizio.

  • Rigettato
    Erronea considerazione della fascia di rispetto

    Il diniego alla sanatoria si configura come atto plurimotivato, fondato su ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggere la decisione di diniego. Il mancato rispetto delle distanze legali riveste carattere dirimente e preclude l'accoglimento dei motivi aggiunti. L'amministrazione ha giustificato il diniego rilevando che l'ampliamento realizzato non rispetta la distanza minima di 10 metri tra i fabbricati e 5 metri dai confini prevista dal PRG comunale. Tali violazioni hanno natura oggettiva e non sono state smentite dai ricorrenti. La conformità ai fini della sanatoria deve sussistere sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia a quello della presentazione della domanda (cd. principio della 'doppia conformità').

  • Rigettato
    Violazione delle distanze legali basata su stime presuntive e ignoranza dell'origine dell'acquisto

    Il mancato rispetto delle distanze legali riveste carattere dirimente e precludere, di per sé, l'accoglimento dei motivi aggiunti proposti. Le violazioni hanno natura oggettiva e non sono state smentite dai ricorrenti. La violazione delle distanze non riguarda l'immobile originario, bensì i volumi realizzati in ampliamento senza titolo, che per tale ragione non sono ritenuti sanabili. La permuta di aree contigue non sana il mancato rispetto delle distanze dai confini, fermo restando che l'ampliamento risulterebbe, comunque, originariamente abusivo.

  • Rigettato
    Insussistenza del vincolo paesaggistico affermata apoditticamente

    Il diniego alla sanatoria si configura come atto plurimotivato, fondato su ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggere la decisione di diniego. Il mancato rispetto delle distanze legali riveste carattere dirimente e precludere, di per sé, l'accoglimento dei motivi aggiunti proposti.

  • Rigettato
    Piena regolarità igienico-sanitaria e rispetto altezze minime interne

    Il diniego alla sanatoria si configura come atto plurimotivato, fondato su ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggere la decisione di diniego. Il mancato rispetto delle distanze legali riveste carattere dirimente e precludere, di per sé, l'accoglimento dei motivi aggiunti proposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 256
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 256
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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