Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00256/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01546/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in proprio e in qualità di genitori della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Candiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corigliano Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Miryam Macella e Francesco Gradilone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto preordinato e connesso anche non conosciuto;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 15 giugno 2023 da -OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitori della minore -OMISSIS-:
- del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria prot. n. -OMISSIS-;
- nonché di ogni atto preordinato, connesso o conseguente, anche se non indicato o conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano-Rossano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. TT DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono acquirenti all'asta giudiziaria di un immobile ad uso abitativo (tipologia villino), sito in Corigliano-Rossano, località -OMISSIS-.
Riferiscono che né l’avviso di vendita, né il successivo decreto di trasferimento davano atto della presenza di difformità urbanistico ed edilizie, fornendo una descrizione del bene del tutto coincidente con lo stato di fatto.
2. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Comune ha disposto la demolizione dell’immobile, ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 380/2001.
L’ordinanza segue gli accertamenti della Guardia di Finanza, che hanno evidenziato:
- una superficie reale di mq. 95, superiore a quella oggetto di DIA, con l'aggiunta di un piano mansardato, che non figura in alcun elaborato progettuale depositato;
- lo stato attuale dei luoghi non corrisponde ai grafici depositati, rendendo l'opera diversa da quella dichiarata;
- l'immobile ricade in fascia di tutela paesaggistica (entro 300 metri dalla battigia, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004), contrariamente a quanto asseverato nella documentazione tecnica allegata alla DIA presentata;
- è stata omessa l'acquisizione del parere paesaggistico e ambientale.
3. L’ordinanza di demolizione è stata impugnata con il ricorso meglio specificato in epigrafe, per i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono il difetto di istruttoria e motivazione, in quanto l’amministrazione si sarebbe limitata a recepire gli accertamenti della Guardia di Finanza, senza svolgere verifiche autonome.
3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l’insussistenza del vincolo paesaggistico, in quanto l’art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 esclude il vincolo dei 300 metri dalla battigia per le aree che, già al 6 settembre 1985, erano classificate come zone A o B (centri storici o zone di completamento).
Nel caso di specie, l'area dove ricade l’immobile è disciplinata come Zona -OMISSIS- dal PRG del Comune di Corigliano, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29 febbraio 1980, ovvero in data antecedente al termine individuato dal citato comma 2 del d.lgs. n. 42/2004 per l’applicazione dell’esenzione.
3.3. Con il terzo motivo, si deduce che l’amministrazione avrebbe erroneamente applicato l’art. 31 del DPR n. 380 del 2001, che presuppone la totale assenza di titolo, mentre, nel caso di specie, si sarebbe dovuto applicare l’art. 33, trattandosi di “difformità” rispetto alla DIA presentata nel -OMISSIS-, con conseguente possibilità di fiscalizzare l'abuso.
3.4. Con il quarto motivo, si sostiene che il Comune non avrebbe specificato quali parti siano abusive rispetto alla DIA; sotto altro profilo, si evidenzia che l’acquisto dell’immobile tramite asta giudiziaria costituirebbe un indice presuntivo della sua commerciabilità e della sua non radicale abusività.
4. Si è costituito il Comune Corigliano Rossano, con memoria solo formale.
5. Con motivi aggiunti depositati in data 15 giugno 2023, i ricorrenti hanno impugnato il successivo diniego opposto dal Comune di Corigliano Rossano alla domanda di sanatoria presentata a seguito dell’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso introduttivo di questo giudizio.
5.1. Con il primo motivo aggiunto, i ricorrenti sostengono che il Comune avrebbe errato a considerare la “fascia di rispetto” come una destinazione urbanistica che rende il suolo inedificabile.
5.2. Con il secondo motivo aggiunto, si sostiene che la violazione delle distanze minime ((10 metri dagli altri fabbricati e 5 metri dai confini) si fonderebbe su stime meramente presuntive, senza una reale contezza dello stato dei luoghi. La difesa evidenzia, inoltre, come l'amministrazione abbia ignorato la peculiare origine dell'acquisto, avvenuto tramite asta giudiziaria: circostanza che avrebbe reso difficile per i nuovi proprietari ricostruire la storia edilizia del bene, generando un legittimo affidamento sulla regolarità dell'immobile, garantita dall'intervento dell'autorità giudiziaria.
5.3. Con il terzo motivo aggiunto, si deduce ancora una volta l’insussistenza del vincolo paesaggistico, che, peraltro, verrebbe affermato apoditticamente dall’amministrazione, senza spiegare con quali modalità sia stata individuata la linea della battigia.
5.4. Con il quarto motivo aggiunto, i ricorrenti sostengono la piena regolarità igienico e sanitaria dell’immobile e il rispetto delle altezze minime interne.
6. Con memoria depositata in data 3 novembre 2025, il Comune ha contestato la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendone il rigetto in quanto l'azione amministrativa deve ritenersi immune dai vizi dedotti.
7. In prossimità dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato, ai sensi dell’art. 73 del c.p.a., memoria di replica, con la quale hanno ribadito le proprie argomentazioni difensive,
8. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso introduttivo è infondato.
Il Comune ha posto a fondamento dell’ordinanza di demolizione sia la realizzazione dell’immobile in assenza di permesso di costruire, sia la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e ambientale.
Dagli atti di causa, risulta accertato che l’intervento ha comportato un rilevante ampliamento volumetrico e una sopraelevazione rispetto all'originaria consistenza legittimata dalla DIA del -OMISSIS-.
In particolare, l’opera realizzata presenta un incremento di superficie pari a 35 mq, rispetto al progetto allegato alla DIA (95 mq reali a fronte dei 60 mq dichiarati), e un piano primo mansardato, che non figura in alcun elaborato progettuale.
Tali opere, per dimensioni e caratteristiche, configurano un organismo edilizio radicalmente differente dal preesistente, che richiedono obbligatoriamente il permesso di costruire, in mancanza del quale l'intervento va qualificato come “totalmente difforme”, ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001 (secondo il quale gli interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio, in totale difformità o con variazioni essenziali sono quelli che “ comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile ”).
Ne consegue, che, una volta cristallizzata l'esistenza di volumi abusivi e accertata l’assenza del titolo necessario, l'amministrazione ha l'obbligo di applicare la sanzione ripristinatoria prevista dalla citata disposizione.
In tale contesto, trattandosi, come detto, di atto plurimotivato, la gravità oggettiva dell'abuso costituito da nuova volumetria senza l’adeguato titolo è di per sé sufficiente a giustificare l'ordine di demolizione, rendendo legittimo l’operato dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 8174, secondo il quale “[i] n presenza di un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ”).
Peraltro, la natura vincolata del provvedimento prevale su qualunque affidamento del terzo o del proprietario, non essendo richiesto al Comune alcun onere motivazionale ulteriore rispetto alla mera descrizione del contrasto tra l'opera e la normativa urbanistica.
Né rileva la circostanza che i ricorrenti siano acquirenti in buona fede tramite asta giudiziaria. L'ordine di demolizione ha natura di onere reale e segue l’immobile a prescindere dal trasferimento di proprietà; l'acquisto all’asta giudiziaria non ha, infatti, effetto “purgativo” dei vizi urbanistici.
Il fatto che il Tribunale abbia ritenuto l’immobile "vendibile" riguarda, infatti, la possibilità di circolazione giuridica del diritto di proprietà, ma non sana l'illecito edilizio, poiché il giudice dell’esecuzione non ha il potere di “legittimare” urbanisticamente un immobile abusivo (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 26 giugno 2019, n. 1305)
10. Sono parimenti infondati i motivi aggiunti.
Anche in questo caso, si osserva, preliminarmente, che il rigetto della domanda di sanatoria si configura come un atto plurimotivato, essendo fondato su una pluralità di ragioni autonome (violazione del vincolo paesaggistico, violazione della fascia di rispetto stradale, inosservanza delle distanze legali e delle altezze minime interne), ciascuna delle quali di per sé idonea a sorreggere la decisione di diniego.
11. Orbene, il Collegio ritiene che il mancato rispetto delle distanze legali rivesta carattere dirimente e precluda, di per sé, l'accoglimento dei motivi aggiunti proposti.
L’amministrazione ha, infatti, giustificato il proprio diniego alla domanda di sanatoria, rilevando come l’ampliamento realizzato non rispetti la distanza minima di 10 metri tra i fabbricati, nonché la distanza di 5 metri dai confini prevista dal PRG comunale.
Tali violazioni hanno natura oggettiva e non sono state smentite dai ricorrenti, che non hanno neanche dimostrato la collocazione del manufatto originario, prima della sua demolizione e ricostruzione, nella medesima posizione attuale.
Al riguardo, è, altresì, dirimente osservare che la violazione delle distanze rilevata dall’amministrazione non riguarda l’immobile originario, bensì i volumi realizzati in ampliamento senza titolo, che per tale ragione non sono ritenuti sanabili.
Né rileva l’ulteriore tesi, secondo la quale il manufatto si affaccerebbe oggi su uno spiazzo pubblico non destinato alla circolazione, a seguito della cessione al Comune di un’area standard contigua.
Tale affermazione, oltre a essere generica e non provata, non sana, comunque, l'illiceità originaria dell'opera: la conformità ai fini della sanatoria deve, infatti, sussistere sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia a quello della presentazione della domanda (cd. principio della “doppia conformità”).
Risulta, invece, poco chiaro come la permuta di aree contigue, formalizzata con rogito del -OMISSIS-, possa sanare il mancato rispetto delle distanze dai confini, fermo restando che l’ampliamento risulterebbe, comunque, originariamente abusivo.
12. In definitiva, l'accertata violazione delle distanze (dai confini e dagli altri fabbricati) determina l'insanabilità dell’immobile, rendendo legittimo il diniego dell'amministrazione.
Infatti, trattandosi di un provvedimento plurimotivato, la tenuta logico giuridica anche di una sola delle ragioni ostative (nella specie, il mancato rispetto delle distanze) è sufficiente a sorreggere l'intero atto, rendendo irrilevante l'eventuale fondatezza delle restanti censure mosse dai ricorrenti.
13. Concludendo, per le ragioni sopra esposte, il Collegio respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, mentre la peculiarità delle questioni trattate e, in particolare, la complessità in fatto della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TT DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT DI | VO CO |
IL SEGRETARIO