Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00736/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2026, proposto da
IE SO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e in particolare dalla Direzione Generale Fonti Energetiche e titoli abilitativi Divisione IV - Infrastrutture ed impianti di produzione energetica a fronte dell'istanza avanzata in data 28.10.25 ai sensi dell'art.9 DLgs 190/2024 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico con potenza minimale di 470 mw che si interconnetterà alla RTN presso la stazione di RI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Con il ricorso in epigrafe, la IE SO S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale al fine di veder accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE rispetto all’obbligo di provvedere in relazione all’istanza avanzata in data 28 ottobre 2025, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 190/2024, per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico con potenza nominale di 470 MW che si interconnetterà alla RTN presso la stazione di RI (Sassari).
La ricorrente ha esposto di avere presentato, in data 28 ottobre 2025, l’istanza (BESS-2025-10-0001502) prot. n. 1502 per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 (già artt. 12, D.Lgs. n. 387/2003 e 1, co. 2-quater, lett. b), D.L. n. 7/2002); tuttavia, a partire da tale momento, si è registrato un ingiustificato stallo procedimentale. Difatti, il Ministero non ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento, non ha comunicato la procedibilità dell’istanza e non ha convocato la conferenza dei servizi.
2. Stante la perdurante inerzia del MASE nel concludere il procedimento, nonostante le sollecitazioni rivoltegli anche in data 15 gennaio 2026, la ricorrente ha presentato l’odierno ricorso avverso il silenzio, domandando di accertare e dichiarare l’illegittimità dell’inerzia del Ministero a fronte dell’istanza sopra citata, con la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento entro 30 giorni. Nel merito, la ricorrente ha lamentato:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024 e delle Linee Guida di cui all’Allegato I del d.m. 10.09.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 6, 14-bis della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione 2 dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione degli obiettivi contenuti nel PNIEC. Nel dettaglio, premessa l’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 190/2024, la ricorrente ha ricostruito la scansione temporale di cui all’art. 9, comma 4, del citato decreto in base al quale entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza, l’Amministrazione convoca la conferenza di servizi i cui lavori devono terminare entro 120 giorni dalla data della prima riunione. Nel caso di specie, tuttavia, l’Amministrazione ha palesemente violato la descritta scansione temporale, non avendo ancora avviato il procedimento (in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990), né comunicato la procedibilità dell’istanza. Infine la società ha sottolineato come l’obbligo di provvedere e la conseguente illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero resistente nell’ambito del procedimento autorizzativo relativo al progetto deriverebbe anche dagli obiettivi fissati nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), in relazione agli impianti di stoccaggio.
3. Si sono costituite in giudizio, in data 31 marzo 2026, le Amministrazioni statali indicate in epigrafe eccependo l’incompetenza territoriale del TAR adito in favore di quella del TAR Lazio, “[…] ciò in quanto la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico, quale quello cui si riferisce l’istanza di autorizzazione, non inciderebbe sul solo territorio regionale: la logistica, il trasporto e la fornitura di energia accumulata dall’impianto verrebbero a coinvolgere più Regioni. Dalla rilevanza nazionale dell’impianto, destinato a servire l’intera rete elettrica nazionale, discende che gli effetti dell’atto autorizzativo non sono limitati all'ambito territoriale della Regione” . In fatto, le Amministrazioni hanno esposto che in data 2 marzo 2026, è stata trasmessa alla società ricorrente la richiesta di integrazione necessaria per poter avviare la Conferenza di servizi e, in seguito all’integrazione eseguita in data 10 marzo 2026 dalla proponente, ha modificato lo stato del procedimento da “da visionare” in “Conferenza di Servizi da avviare”.
4. All’udienza camerale del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
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1. Preliminarmente, il Collegio deve disattendere l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa erariale.
Sul punto, anche prescindendo dalla contrapposta eccezione di tardività del rilievo formulata dalla ricorrente, deve essere richiamato, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., quanto già affermato da questo T.A.R. in ordine al fatto che “[…] l’autorizzazione oggetto dell’istanza su cui il MASE non si è ancora pronunciato non è destinata a produrre effetti su tutto il territorio nazionale perché l’impianto sarebbe “destinato a servire l’intera rete elettrica nazionale”, come deduce l’Avvocatura dello Stato. In realtà, l’impianto in esame è – naturaliter – collegato alla rete elettrica nazionale, ma ciò non determina che lo stesso abbia una rilevanza “spaziale” su tutto il territorio nazionale, ma semplicemente che lo stesso verrà posto in rete. Tuttavia, come ben eccepito dalla ricorrente, la circostanza in questione è comune a qualsiasi impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (a cui peraltro talora si accompagna altresì la realizzazione di un impianto di accumulo), i quali evidentemente non possono considerarsi autorizzati con provvedimenti aventi efficacia ultraregionale. L’effetto del provvedimento autorizzatorio richiesto dalla ricorrente nulla ha a che vedere con “la logistica, il trasporto e la fornitura di energia accumulata dall’impianto (che) verrebbero a coinvolgere più Regioni”, ma attiene unicamente all’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto sul territorio della Regione Sardegna, unico ambito territoriale nel quale dunque l’atto richiesto esplicherebbe i suoi effetti” (Tar Sardegna, sent. n. 404 del 6.5.2025, confermata dalla Consiglio di Stato, sent. 1763 del 5.3.2026).
Tale principio di diritto è pienamente applicabile alla fattispecie in esame ed è sufficiente per rigettare l’eccezione di incompetenza territoriale, atteso che la procedura autorizzativa riguarda un impianto localizzato sul territorio regionale ricompreso nella competenza di questo T.A.R.
2. Venendo al merito, il ricorso è fondato.
Non assume particolare rilievo quanto evidenziato dall’Amministrazione in ordine alla richiesta di integrazione documentale del 2 marzo 2026 o alla “modifica dello stato” del procedimento in “conferenza da avviare”. Si tratta, a ben vedere, di atti endoprocedimentali (adottati successivamente al decorso dei termini di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024) non idonei a determinare il superamento della situazione di inerzia colpevole, con il conseguente venir meno dell’interesse al ricorso, atteso che ciò può avvenire esclusivamente se l'Amministrazione conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento. Non rilevano, pertanto, atti infra procedimentali o soprassessori, dato che non possono dare vita ad alcun provvedimento ultimativo del procedimento di cui è chiesta la conclusione mediante il ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm.
2.1. In questo quadro, il Collegio osserva come siano pacifiche in atti l’applicabilità della scansione temporale stabilita dall’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024, nonché l’assenza di attività procedimentale dalla presentazione dell’istanza del 28 ottobre 2025 sino alla richiesta di integrazione documentale del 2 marzo 2026. Non può rilevare a giustificazione di tale inerzia neanche l’eccepita “mole” di lavoro che l’Amministrazione sta affrontando, trattandosi di questione organizzativa interna che non la può sottrarre all’obbligo di concludere il procedimento.
Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di autorizzazione presentata dalla ricorrente per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico con potenza nominale di 470 MW, da costruire nel Comune di RI.
Per l'effetto, deve ordinarsi:
- di procedere alla convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024 e all’adozione del provvedimento conclusivo entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’odierna decisione, o dalla sua notificazione se anteriore.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico del MASE in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di autorizzazione presentata dalla ricorrente per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico con potenza nominale di 470 MW, da costruire nel Comune di RI. Condanna il Mase a concludere il procedimento in questione entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’odierna sentenza, o dalla sua notifica se anteriore.
Condanna il Mase a rifondere le spese di lite alla ricorrente, che si liquidano in euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge e con la rifusione del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TI RU |
IL SEGRETARIO