Articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2024, n. 77
Articolo 8Articolo 10
Versione
26 giugno 2024
Art. 9. Revoca del finanziamento 1. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, sentito il soggetto attuatore responsabile unico dell'intervento considerato, assegna allo stesso un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia procede alla revoca, eventualmente anche pro quota, del finanziamento. Sono comunque fatti salvi i casi di proroga motivata di cui all'articolo 6, comma 5.
2. L'eventuale scostamento tra lo stato di avanzamento delle progettazioni e il rispettivo cronoprogramma non comporta revoca del finanziamento purche' sia rispettato il termine di cui all'articolo 6, comma 4.
3. Qualora dall'esito del progetto di fattibilita' tecnico-economica risulti non opportuno procedere alla realizzazione dei successivi livelli progettuali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ne danno comunicazione tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. In tal caso, la mancata approvazione del progetto esecutivo entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4, non puo' dar luogo a revoca o a restituzione delle somme gia' utilizzate per il progetto di fattibilita' tecnico-economica. Le eventuali risorse residue costituiscono economie rimodulabili ai sensi dell'articolo 7, comma 5.
4. Le eventuali risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1 del presente articolo sono versate in favore del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la finalita' originaria prevista dalla norma.
Entrata in vigore il 26 giugno 2024
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