a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 42,3 milioni fino a lire 63,4 milioni; b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 63,4 milioni fino a lire 74,1 milioni; c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni. 6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato. 7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e contribuzione, che decorre dal pensionamento, o prima del compimento del biennio in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Ciascun supplemento e' calcolato, per ogni anno, applicando le percentuali di cui ai commi 2 e 5 alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi suc- cessive a quelle considerate per il calcolo della pensione. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 17. 8. Alle scadenze indicate dall'articolo 15, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al comma 5.
1 gennaio 1992
a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 42,3 milioni fino a lire 63,4 milioni; b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 63,4 milioni fino a lire 74,1 milioni; c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni. 6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato. 7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e contribuzione, che decorre dal pensionamento, o prima del compimento del biennio in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Ciascun supplemento e' calcolato, per ogni anno, applicando le percentuali di cui ai commi 2 e 5 alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi suc- cessive a quelle considerate per il calcolo della pensione. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 17. 8. Alle scadenze indicate dall'articolo 15, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al comma 5.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1338 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 18/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 18/01/2022), n.1338 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4073-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 2244 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 26/01/2022, (ud. 16/09/2021, dep. 26/01/2022), n.2244 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 23195-2019 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio degli avvocati MATTIA …
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Giurisprudenza • 20
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 02/02/2025, n. 2500Provvedimento: […] Sarebbe illegittima l'applicazione, da parte della Corte di Appello di Trieste, del solo regolamento del 1997 che ha elevato la media reddituale ai 15 migliori redditi degli ultimi 20 anni e ciò in quanto avrebbe dovuto applicare anche l'art. 2, comma 2, della legge 414/1991 che stabiliva di calcolare gli ultimi migliori 10 redditi tra gli ultimi 15 anni, con conseguente svuotamento del pro rata. 2.1. […] Con il secondo motivo la difesa del ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2 della legge 414/1991 e dell'art. 2, comma 2, del previgente art. 49 del regolamento della SS, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.. […]Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Roma, sentenza 12/10/2023, n. 3429Provvedimento: […] e, cioè, ex art. 2 della legge n. 414 del 1991 e 49 del regolamento di esecuzione previgente sulla base dei migliori 15 redditi dichiarati negli ultimi venti anni anteriori a quello di maturazione della pensione, rivalutati ai sensi dell'art. 17 della legge n. 414 del 1991 e dell'art. 41 del regolamento di esecuzione”;Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2022, n. 2244Provvedimento: […] Il Tribunale di Milano accolse il ricorso riconoscendo il diritto alle differenze nei limiti della prescrizione e sulla base della normativa vigente prima delle delibere del Comitato dei Delegati della SS del 22 giugno 2002 e del 20 dicembre 2003 ed in base all'art. 2 della legge n. 414 del 1991 ed all'art. 49 del regolamento esecutivo previgente. […]Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2023, n. 663Provvedimento: […] Premessi i principi ordinatori in tema di autonomia regolamentare necessaria per attuare “tutte le misure idonee a prevenire o limitare situazioni di squilibrio finanziario e, in ultima analisi, a realizzare le garanzie costituzionali dell'art. 38 della Costituzione.”, a mente degli artt.3, comma 12 delle legge n.335 de 1995 e 2 comma 2 del d.l.vo n.509 del 1994, ha rilevato che le modalità di calcolo del trattamento pensionistico di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 414 del 1991 sono state letteralmente riprodotte nelLeggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2019, n. 9746Provvedimento: […] nonchè alla condanna della SS Ragionieri alla corresponsione del trattamento pensionistico sulla base normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di esecuzione (vale a dire ai sensi dell'art. 2 della legge n. 414/1991 e dell'art. 49 del regolamento di esecuzione previgente) ed al conseguente pagamento delle differenze scaturenti dall'invocata riliquidazione. […]Leggi di più...
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