CASS
Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2024, n. 18844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18844 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTRUZIONI DUE S.R.L. avverso il decreto del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha concluso per dinammissibilità del ricorso. Letta la memoria del difensore della ricorrente, che insiste nei motivi di ricorso e conclude per liaccoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18844 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 20/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il provvedimento del Tribunale di quella stessa città - Sezione Misure di prevenzione - con cui era stata rigettata la richiesta della società TR DU s.r.l. , destinataria di una misura interdittiva antimafia (n. 45642 del 10 maggio 2022), adottata, ai sensi dell'art. 84 del C. L.vo n. 159/2011, dal Prefetto di Catanzaro, di applicazione del controllo giudiziario, avanzata ai sensi dell'art. 34 -bis comma sesto del D. L.vo n. 159/2011. 2. Propone ricorso per cassazione la società TR DU s.r.I., attraverso il legale rappresentante, con il ministero dei difensori di fiducia avvocati Massimiliano Carnovale e IO OV, i quali svolgono tre motivi, dolendosi, in linea generale, che la Corte di appello avrebbe fornito una motivazione fragile e illogica, acriticamente recettiva delle risultanze del provvedimento prefettizio, senza adeguarsi alle coordinate delineate dalle Sezioni Unite "Ricchiuto" e dalla successiva giurisprudenza, ampiamente richiamata nel ricorso, in relazione: - al pre-requisito della occasionalità del pericolo di infiltrazioni mafiose;
- al nesso di agevolazione che, nell'ipotesi di controllo volontario, deve avere riguardo esclusivamente ai rapporti esistenti tra la attività economica svolta dall'impresa e i soggetti portatori di pericolosità qualificata;
- al contenuto del giudizio prognostico, incentrato sulla verifica della concreta possibilità di riallineamento dell'azienda con il contesto economico sano. 2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia, in uno a vizi di motivazione, l'omesso scrutinio della prognosi di bonificabilità dell'impresa TR DU s.r.I., contestando, in specie, l'argomentazione incentrata sulla affermazione che la società sarebbe esposta a un pericolo di infiltrazione mafiosa affatto occasionale, laddove il giudice di merito ha ritenuto detto pericolo come stabile, sul rilievo che la società ricorrente ha operato sul mercato servendosi dell'illecito appoggio di soggetti facenti capo a diverse organizzazioni mafiose. Secondo la Difesa, invece, il pericolo di contaminazione mafiosa, se esistente, è meramente occasionale, in quanto non sussistono, né sono stati indicati nel provvedimento impugnato, incoerenze patrimoniali, né flussi finanziari anomali in entrata o in uscita né rapporti economici con ambienti criminali. L'interdittiva antimafia non evidenzia una attuale riferibilità dell'impresa ricorrente a consorterie mafiose, né indica elementi significativi dell'agevolazione mafiosa nei confronti di soggetti pericolosi. Ci si duole che il provvedimento prefettizio sia incentrato sulla figura di CO CI, zio dell'amministratore dell'impresa ricorrente ( IC RC), laddove, la giurisprudenza ha chiaramente escluso validità all'equazione tra rapporto familiare e comunanza degli interessi economici, in assenza di indicatori di conferma: IC RC non è soggetto pericoloso, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 159/2011, mentre gli indicatori di pericolosità individuati nel caso di specie hanno riguardo a singoli soggetti e non all'impresa. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizi della motivazione in merito alla sussistenza della condizione ostativa al controllo giudiziario, consistente nella esistenza di una 2 condizione di agevolazione perdurante dell'impresa a vantaggio di realtà mafiose. Invero - si sostiene - nel caso di specie, è stato ritenuto ostativo il mero collegamento familiare con CO CI, in spregio agli approdi giurisprudenziali raggiunti in merito a tale profilo, e comunque, si argomenta, "non esiste alcun elemento neppure indiziario che dimostri come il signor CI CO abbia mai contribuito con le proprie condotte a suffragare un quadro indiziario dell'asserita sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa" ( pg. 34), precisandosi che tutte le scelte aziendali strategiche sono state prese dai vertici della società TR DU s.r.l. e non dal CI. In ogni caso, il CI non sarebbe attualmente soggetto pericoloso, con la conseguente insussistenza del rischio attuale di infiltrazione mafiosa. 2.3. Il terzo motivo denuncia ancora vizi della motivazione in merito all'influenza che la famiglia MP avrebbe avuto sulle strategie imprenditoriali della società ricor -ente. I giudici di merito non hanno indicato le modalità, la tempistica e le occasioni di ingerenza della cosca MP nella gestione della impresa ricorrente, donde l'infondatezza dell'assunto espresso dalla sentenza impugnata, che ravvisa il pericolo attuale e concreto di infiltrazione, e la non la permeabilità occasionale della società alla criminalità organizzata mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non è fondato, e per alcuni aspetti denuncia vizi della motivazione, con incursioni nel merito della valutazione dei fatti e delle fonti di conoscenza, propugnando censure non consentite nel giudizio di legittimità avente a oggetto misure di prevenzione. 1.1.La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, da tempo, messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata, tra l'altro, riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale( Sez. 6, r. 38471 del 13/10/2010 Cc. (dep. 02/11/2010 ) Rv. 248797 ). Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di 3 legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Cost;
125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione;
conf. Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272608 ). Mentre non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246). 2. Venendo ai motivi di ricorso, la doglianza incentrata sul mancato scrutinio della prognosi di bonificabilità non è fondata, dal momento che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i Giudici di merito hanno fornito congrua argomentazione sul punto, cosicchè la motivazione neppure può dirsi apparente. 2.1. E' opportuno richiamare brevemente le coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento agli strumenti di contrasto alle derive criminali che possono verificarsi nelle realtà imprenditoriali. La necessità di contrasto alla pericolosità economico/patrimoniale, in un sistema giuridico che ricollega le limitazioni di diritti (costituzionalmente protetti) ad una base legale appropriata ed a momenti cognitivi giurisdizionali, hanno condotto il legislatore del 2017 (legge n.161) ad incrementare, in sede di misure di prevenzione, la potenzialità applicativa degli strumenti rappresentati - in campo patrimoniale - dalla amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche (art. 34) e del controllo giudiziario delle aziende (art. 34 bis), visti come modalità di intervento potenzialmente alternativo rispetto all'ordinario binomio sequestro/confisca dei beni del soggetto portatore di pericolosità. In tale ottica, va ribadito che le disposizioni contenute nell'articolo 34 e nell'art. 34- bis del d.lgs. n.159 del 2011 vanno 'lette insieme' in quanto rappresentano - nelle intenzioni del legislatore - un sistema con pretese di omogeneità, basato sulla necessità di diversificazione della risposta giudiziaria prevenzionale al fenomeno della «contaminazione» dell attività di impresa da parte della criminalità organizzata. Da ciò non soltanto si desume che le misure 'alternative' della amministrazione o del controllo risultano affidate al prudente apprezzamento del giudice di prevenzione investito da una domanda di sequestro, ma soprattutto che lo sforzo richiesto al Tribunale della Prevenzione è quello di realizzare - sia pure in prima approssimazione 4 - una calibrata qualificazione della «relazione» intercorrente tra i beni in questione ed il soggetto indicato come portatore di pericolosità tipica. La qualificazione preliminare della tipologìa di relazione esistente tra persona e beni organizzati in azienda determina la scelta della tipologìa di misura in funzione, essenzialmente, dei diversi scopi assegnati dal legislatore alle medesime. E' evidente, infatti che mentre l'amministrazione ed il controllo mirano - essenzialmente - ad un ripristino funzionale dell'attività di impresa - una volta ridotta l'ingerenza dei soggetti portatori di pericolosità - il sequestro deriva da una constatazione di pericolosità del soggetto che gestisce l'attività economica e mira alla recisione del nesso tra persona pericolosa e beni.( Sez. 1 n. 34544/2021 n.m.) 2.2. L'istituto del controllo giudiziario è stato introdotto nel tentativo di limitare gli effetti della paralisi delle attività economiche interessate da accertamenti positivi sulla sussistenza delle "infiltrazioni mafiose", ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Giova ricordare che, quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario, ex art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, su iniziativa della parte pubblica, la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione, in funzione di un controllo c.d. prescrittivo, mentre nel caso di istanza della parte privata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale valutazione deve tener conto dell'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo cori l'informazione antimafia interdittiva, che rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell'ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l'esercizio dell'impresa.(Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Rv. 28090602). 2.3. Con specifico riferimento alla misura di prevenzione del controllo delle aziende «su domanda» ai sensi dell'art.34 bis co.6 cod. ant.y qui in rilievo, essa realizza - in tale ambito - una ulteriore sottopartizione con caratteri peculiari. In presenza di un primo accertamento, a fini amministrativi, del «tentativo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa» (art. 84 cod.ant.), è data all'impresa (che pure contesta il fondamento fattuale della interdittiva) la possibilità di adottare un percorso emendativo ricorrendo all'applicazione del controllo giudiziario su domanda. Si configura in tal modo una alternativa rappresentata dalla «consegna» dell'impresa al Tribunale delle misure di prevenzione, il che comporta l' applicazione di penetranti strumenti di controllo della gestione, di verifica dei flussi di finanziamento, di comunicazione di situazioni di fatto rilevanti, nonché l'eventuale obbligo di adottare misure organizzative idonee a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa (secondo il modello normativo di cui all'art.34-bis co.2 lett. b, unico applicabile al controllo volontario). 2.4. Come è stato già chiarito, la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente 5 nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.(Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020 Cc. (dep.2021 ); Rv. 280341; conf. Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, Rv. 281834), da ciò discendendo che, ad essere ostativa all'accoglimento della domanda di controllo 'volontario', è, pertanto, la constatazione (da parte del Tribunale della prevenzione) della esistenza di una condizione di agevolazione «perdurante» dell'impresa a vantaggio di realtà organizzate, inquadrabili come reall:à associative di stampo mafioso, se ed in quanto tale condizione - al momento della domanda di ammissione - renda negativa la prognosi di 'riallineamento dell'impresa a condizioni operative di legalità e competitività( Sez. 1 n. 24678 del 2021, n.m.). Tale assetto interpretativo deriva dai contenuti espressi dalla Sezioni Unite nel noto arresto ric. Ricchiuto del 2019 (Sez. U. n. 48898 del 26/09/2019, dep. 19/11/2019), secondo cui la verifica della condizione di fatto in cui si trova l'impresa richiedente va realizzata (sulla base delle fonti di conoscenza già emerse o allegate dalle parti in sede di udienza camerale) essenzialmente in chiave prognostica, nel senso della utilità o meno dello strumento oggetto di richiesta. "L'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo /'iter che la misura alternativa comporta."( Sez. Un.cit.). In altre parole, ciò che esclude la occasionalità della agevolazione è la 'tendenziale perduranza' del rapporto di condizionamento venutosi a creare tra l'ente criminale e l'impresa, con stabilità dei sottostanti assetti di interessi. 3.Fatta tale premessa teorica e venendo al provvedimento impugnato, osserva il Collegio che la Corte di appello ha evidenziato come, dallo spettro delle vicende societarie, analiticamente riassunte dai giudici di merito, sia emerso che la società ricorrente non costituisca una monade imprenditoriale, ma si integri in una più complessa realtà aziendale facente capo al CI, del quale risultano accertati i legami con contesti associativi nel territorio di riferimento dell'attività imprenditoriale. Hanno infatti sottolineato i Giudici di merito come il legame esistente tra le società ( TR D2; Costruire s.r.I.; Moviterra s.n.c.) facenti capo al medesimo gruppo familiare, "evidenziasse la stabilità dei rapporti tra soggetti a vario titolo coinvolti in operazioni antimafia entrati nella gestione della TR DU, costituita per dare continuità alla società cessata TR s.r.l." (che aveva già assorbito la Moviterra s.r.I.). 3.1. Con riguardo ai legami del CI con contesti associativi territoriali, è stato evidenziato come il CI sia stato condannato per il reato di cui agli art. 110 - 416 -bis cod. pen. nell'ambito del procedimento cd. "Piana", per la sua stabile messa a disposizione della cosca MP di Lametia Terme;
oltre ad essere stato coinvolto nella operazione antimafia denominata "Ceralacca", per turbativa d'asta in concorso con esponenti della famiglia mafiosa dei Bagalà. E' emerso, ancora, che CI gestisce le società a lui riferibili attraverso prestanomi individuati 6 nell'ambito familiare, tra cui può annoverarsi lo stesso IC RC, che è il I.r. della odierna ricorrente. Questi, - nipote acquisito del CI - dal canto s-10, è stato recentemente sottoposto a misura interdittiva per reati di induzione e falso. I Giudici di merito, nel lumeggiare la figura del C:ianflone, nei termini ora descritti, hanno ricordato che egli era uscito di scena, abbandonando la rappresentanza delle società, non appena aveva appreso della pendenza di procedimenti a suo carico, senza, tuttavia, lasciare la concreta gestione delle attività riconducibili a tali società, avendo mantenuto il controllo della 'TR DU' dalla quale si faceva 'tempestivamente' licenziare;
sono stati posti in rilievo i suoi rapporti con esponenti della famiglia mafiosa dei MP (di cui avevano riferito i collaboratori di giustizia), della quale era considerato l'imprenditore di riferimento, e orazie ai quali le società facenti parte del gruppo familiare HI - CI, avevano beneficiato del subappalto di forniture di calcestruzzo, fino ad acquisire - attraverso la mediazione del capoclan Bonaddio, a cui proprio il CI si era rivolto, per ottenere commesse - una posizione di monopolio delle forniture di cemento nel territorio lametino, incentrato su un patto mafioso che prevedeva la imposizione di un certo prezzo al metro cubo di cemento, comprensivo di una sorta di tassa destinata ai MP, che l'imprenditore avrebbe dovuto versare al Bonaddio. Si segnalava, ancora, come altro procedimento sia tuttora pendente, c.d. Ceralacca, per turbativa d'asta mediante condizionamento di gare d'appalto, attual:a attraverso condotte collusive realizzate in concorso con soggetti a loro volta coinvolti in altra operazione, caratterizzata dalla contestazione delle aggravanti mafiose. Inoltre, le società avevano manifestato analoga disponibilità anche nei confronti di altre cosche, a significare i collegamenti con una pluralità di compagini mafiose. 3.2.Anche il HI era stato coinvolto in un procedimento penale e raggiunto da misura cautelare, per reati di induzione e falso nell'ambito di una vicenda che aveva visto un accordo con altra società a sua volta raggiunta da interdittiva antimafia con coinvolgimento del suo I.r., unitamente a CI, in un'operazione contro cosche di 'ndrangheta. 4. In ragione di rapporti illeciti intessuti dal CI (anche coinvolgendo il nipote) e dalle società appartenenti al suo nucleo familiare, tra cui quella ricorrente, con soggetti variamente legati alla criminalità organizzata e operanti in situazioni e contesti diversificati, la Corte di appello ha osservato come "la società istante abbia fatto parte di un unitario gruppo imprenditoriale a conduzione familiare, ruotante attorno alla figura di CI", che è "l'effettivo gestore di tutte le società facenti capo alla famiglia HI-CI, pur non rivestendo attualmente alcuna carica formale", e che IC HI e CO CI, legati da stretti rapporti di parentela, "operano in un contesto familiare che si proietta direttamente in quello imprenditoriale". 4.1. Alla luce di tali elementi, congruamente analizzati, è stato desunto il pericolo di infiltrazione mafiosa che caratterizza la società ricorrente, in presenza di situazioni obiettive indicative dell'esistenza di un rapporto di agevolazione non occasionale, rapporto in relazione al quale i giudici hanno correttamente osservato che esso deve riguardare non interessi individuali / ma i 7 rapporti che, "per mezzo dell'opera di intermediazione necessariamente riconducibile a persone fisiche, fanno capo e riguardano interessi riconducibili all'attività imprenditoriale della società che avanza richiesta di controllo giudiziario" ( pg. 5 del provvedimento di primo grado). All'uopo, per un verso, è stata posta in rilievo la figura centrale di CO CI, e dall'altro, si è evidenziato anche il coinvolgimento dello stesso HI in affari illeciti favoriti dallo zio, attraverso società della famiglia, e, del tutto razionalmente, si è osservato che "non può certo sostenersi che i rapporti coltivati dal CI con esponenti della cosca MP...abbiano riguardato attività personali dello stesso CI„ estranee all'ambito di operatività della odierna istante", con ciò risultando confutata la tesi difensiva, riproposta con il ricorso ( pg.14), della insussistenza, nella società ricorrente, di incoerenze patrimoniali, di flussi finanziari anomali o di rapporti economici con ambienti criminali. Piuttosto, i rapporti coltivati dal CI con esponenti mafiosi hanno consentito alle sue società di acquisire il monopolio nel settore delle forniture di calcestruzzo, attraverso un accordo economico che ha determinato un condizionamento integrale della vita economica della società, cosicchè, risulta del tutto coerente - anche in ragione della perduranza nel tempo di simile atteggiamento imprenditoriale e della certa riferibilità della 'TR DU' non solo al HI /ma al gruppo familiare in cui rientra la figura del CI, condannato per delitti di mafia - l'affermazione che non risulti "meramente occasionale ed episodica l'infiltrazione mafiosa registrata a carico della società", emergendo al contrario "il costante e sistematico asservimento delle società del gruppo agli interessi di 'ndrangheta favoriti tanto dal HI che dal Cianfrone" ( pg.11). Come sinteticamente si osserva nel provvedimento impugnato, trattasi "di una tendenza, di un modo di fare impresa che non è semplicemente aperta al rischio di infiltrazioni, ma la cerca", segnalandosi, quale elemento significativo della "sedimentata attitudine ai legami con le consorterie mafiose" da parte dei soggetti coinvolti nella gestione delle imprese, la circostanza che "tutte le società riferibili, nei vari momenti storici, al CI e alla famiglia nucleare del HI hanno manifestato un'attitudine a intessere legami con vari gruppi di 'ndrangheta operativi in contesti territoriali differenti", altresì sottolineandosi che "l'accettazione di forniture a condizioni contrattuali che prevedevano il pagamento della tassa alla consorteria, determinando flussi di danaro certamente visibili per le aziende, non potevano essere ignorati dai vari soggetti del gruppo familiare coinvolto nella gestione delle società, compresa la "TR DU". 4.2. Si tratta di una argomentazione sorretta da lineare logicità, di talchè, con congruo ragionamento, la Corte di appello ha escluso che il rapporto tra CI, la società ricorrente e IC RC sia riconducibile al mero legame parentale, il quale, piuttosto, è significativo della circostanza che il CI - vero dominus della società ricorrente e delle società del gruppo familiare - abbia scelto persone fidate della sua famiglia alle quali intestare formalmente le sue aziende, che ha sempre gestito. 4.3. Si coglie, allora, agevolmente la distanza con la situazione di fatto che ha condotto all'affermazione del principio - evocato nel ricorso - che ripudia l'equazione tra rapporto 8 familiare e comunanza degli interessi economici, in assenza di dati di conferma (cfr. Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022 (dep. 2023 ) Rv. 284243, così massimata: "In tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, digs. 6 settembre 2011, n. 159, le relazioni parentali tra soci o gestori dell'impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono determinare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell'influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell'impresa"), giacchè, qui, la rilevata interferenza tra componenti della famiglia HI/CI e gestione dell'impresa è stata congruamente argomentata dai Giudici di merito, attraverso la valorizzazione di elementi significativi, non solo della mera influenza esercitata dal CI sulle scelte e gli indirizzi dell'azienda, quanto, della riconducibilità dell'integrale gestione di fatto al predetto, di talchè, lungi dal fondarsi su base meramente congetturale, tale profilo risulta specificamente vagliato alla luce di concreti elementi, e logicamente analizzato. 5. Le conclusioni a cui è giunta la Corte di appello in merito al rapporto intercorrente tra impresa e organismo criminale di stampo mafioso - laddove ha ravvisato una strumentalizzazione della realtà economico/aziendale al fine di acquisire e mantenere una condizione di potere e di influenza «di mercato» riconducibile alle finalità perseguite da gruppi criminali organizzati (in particolare di stampo mafioso, nel cui ambito la proiezione economica dell'agire rappresenta una delle finalità tipizzate nella previsione incriminatrice di cui all'art. 416 bis cod.pen.) - hanno portato alla logica esclusione, in radice, della prognosi positiva di recupero dell'attività aziendale verso modelli virtuosi, rispettosi dell'ordine economico e della libera ccncorrenza, in ragione di una accertata condizione di 'stabile agevolazione' e finanche di 'coincidenza soggettiva tra l'imprenditore e il portatore di pericolosità', condizioni che, secondo condivisa affermazione giurisprudenziale, rendono 'non ragionevole' formulare una prognosi di recupero dell'attività aziendale verso modelli rispettosi dell'ordine economico e della libera concorrenza.( Sez. 1 n. 31831 del 22/04/2021 n.m.). Quella che viene in rilievo, nella fattispecie in scrutinio, è, infatti, una prognosi di bonifica e radicale risanamento, che involge una metodica imprenditoriale - incentrata sull'asservimento delle società del gruppo agli interessi di 'ncirangheta, favoriti sia da HI che da CI- radicatasi tanto profondamente nel tempo, da rendere del tutto irrealistica la prospettiva di recupero alla quale deve ispirarsi l'accoglimento dell'istanza della parte. Condizione di acclarata cronicità dell'infiltrazione, che, dunque, sbarra l'accesso alla misura invocata, non potendosi ragionevolmente ritenere che si sia al cospetto di effetti reversibili (ed in tal senso 'occasionali') dell'inquinamento mafioso, tal di poter essere affrontati positivamente con strumenti duttili da adeguare alla realtà contingente, in forza del sostegno "controllante" e "prescrittivo" dell'autorità giudiziaria"( Sez. 6 n. 9208/2022 n.m..). 5.1. Il decreto impugnato ha svolto un'adeguata motivazione in ordire alle ragioni per cui si ritengono insuperate le argomentazioni del primo giudice, e le censure difensive alla motivazione, oltre che inammissibili nel presente scrutinio, risultano del tutto decontestualizzate 9 rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, che contiene specifici e pertinenti argomenti a sostegno della decisione, la cui motivazione non risulta, dunque, affatto apparente. 6. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, addì 20 marzo 2024 Il/Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha concluso per dinammissibilità del ricorso. Letta la memoria del difensore della ricorrente, che insiste nei motivi di ricorso e conclude per liaccoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18844 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 20/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il provvedimento del Tribunale di quella stessa città - Sezione Misure di prevenzione - con cui era stata rigettata la richiesta della società TR DU s.r.l. , destinataria di una misura interdittiva antimafia (n. 45642 del 10 maggio 2022), adottata, ai sensi dell'art. 84 del C. L.vo n. 159/2011, dal Prefetto di Catanzaro, di applicazione del controllo giudiziario, avanzata ai sensi dell'art. 34 -bis comma sesto del D. L.vo n. 159/2011. 2. Propone ricorso per cassazione la società TR DU s.r.I., attraverso il legale rappresentante, con il ministero dei difensori di fiducia avvocati Massimiliano Carnovale e IO OV, i quali svolgono tre motivi, dolendosi, in linea generale, che la Corte di appello avrebbe fornito una motivazione fragile e illogica, acriticamente recettiva delle risultanze del provvedimento prefettizio, senza adeguarsi alle coordinate delineate dalle Sezioni Unite "Ricchiuto" e dalla successiva giurisprudenza, ampiamente richiamata nel ricorso, in relazione: - al pre-requisito della occasionalità del pericolo di infiltrazioni mafiose;
- al nesso di agevolazione che, nell'ipotesi di controllo volontario, deve avere riguardo esclusivamente ai rapporti esistenti tra la attività economica svolta dall'impresa e i soggetti portatori di pericolosità qualificata;
- al contenuto del giudizio prognostico, incentrato sulla verifica della concreta possibilità di riallineamento dell'azienda con il contesto economico sano. 2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia, in uno a vizi di motivazione, l'omesso scrutinio della prognosi di bonificabilità dell'impresa TR DU s.r.I., contestando, in specie, l'argomentazione incentrata sulla affermazione che la società sarebbe esposta a un pericolo di infiltrazione mafiosa affatto occasionale, laddove il giudice di merito ha ritenuto detto pericolo come stabile, sul rilievo che la società ricorrente ha operato sul mercato servendosi dell'illecito appoggio di soggetti facenti capo a diverse organizzazioni mafiose. Secondo la Difesa, invece, il pericolo di contaminazione mafiosa, se esistente, è meramente occasionale, in quanto non sussistono, né sono stati indicati nel provvedimento impugnato, incoerenze patrimoniali, né flussi finanziari anomali in entrata o in uscita né rapporti economici con ambienti criminali. L'interdittiva antimafia non evidenzia una attuale riferibilità dell'impresa ricorrente a consorterie mafiose, né indica elementi significativi dell'agevolazione mafiosa nei confronti di soggetti pericolosi. Ci si duole che il provvedimento prefettizio sia incentrato sulla figura di CO CI, zio dell'amministratore dell'impresa ricorrente ( IC RC), laddove, la giurisprudenza ha chiaramente escluso validità all'equazione tra rapporto familiare e comunanza degli interessi economici, in assenza di indicatori di conferma: IC RC non è soggetto pericoloso, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 159/2011, mentre gli indicatori di pericolosità individuati nel caso di specie hanno riguardo a singoli soggetti e non all'impresa. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizi della motivazione in merito alla sussistenza della condizione ostativa al controllo giudiziario, consistente nella esistenza di una 2 condizione di agevolazione perdurante dell'impresa a vantaggio di realtà mafiose. Invero - si sostiene - nel caso di specie, è stato ritenuto ostativo il mero collegamento familiare con CO CI, in spregio agli approdi giurisprudenziali raggiunti in merito a tale profilo, e comunque, si argomenta, "non esiste alcun elemento neppure indiziario che dimostri come il signor CI CO abbia mai contribuito con le proprie condotte a suffragare un quadro indiziario dell'asserita sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa" ( pg. 34), precisandosi che tutte le scelte aziendali strategiche sono state prese dai vertici della società TR DU s.r.l. e non dal CI. In ogni caso, il CI non sarebbe attualmente soggetto pericoloso, con la conseguente insussistenza del rischio attuale di infiltrazione mafiosa. 2.3. Il terzo motivo denuncia ancora vizi della motivazione in merito all'influenza che la famiglia MP avrebbe avuto sulle strategie imprenditoriali della società ricor -ente. I giudici di merito non hanno indicato le modalità, la tempistica e le occasioni di ingerenza della cosca MP nella gestione della impresa ricorrente, donde l'infondatezza dell'assunto espresso dalla sentenza impugnata, che ravvisa il pericolo attuale e concreto di infiltrazione, e la non la permeabilità occasionale della società alla criminalità organizzata mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non è fondato, e per alcuni aspetti denuncia vizi della motivazione, con incursioni nel merito della valutazione dei fatti e delle fonti di conoscenza, propugnando censure non consentite nel giudizio di legittimità avente a oggetto misure di prevenzione. 1.1.La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, da tempo, messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata, tra l'altro, riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale( Sez. 6, r. 38471 del 13/10/2010 Cc. (dep. 02/11/2010 ) Rv. 248797 ). Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di 3 legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Cost;
125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione;
conf. Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272608 ). Mentre non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246). 2. Venendo ai motivi di ricorso, la doglianza incentrata sul mancato scrutinio della prognosi di bonificabilità non è fondata, dal momento che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i Giudici di merito hanno fornito congrua argomentazione sul punto, cosicchè la motivazione neppure può dirsi apparente. 2.1. E' opportuno richiamare brevemente le coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento agli strumenti di contrasto alle derive criminali che possono verificarsi nelle realtà imprenditoriali. La necessità di contrasto alla pericolosità economico/patrimoniale, in un sistema giuridico che ricollega le limitazioni di diritti (costituzionalmente protetti) ad una base legale appropriata ed a momenti cognitivi giurisdizionali, hanno condotto il legislatore del 2017 (legge n.161) ad incrementare, in sede di misure di prevenzione, la potenzialità applicativa degli strumenti rappresentati - in campo patrimoniale - dalla amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche (art. 34) e del controllo giudiziario delle aziende (art. 34 bis), visti come modalità di intervento potenzialmente alternativo rispetto all'ordinario binomio sequestro/confisca dei beni del soggetto portatore di pericolosità. In tale ottica, va ribadito che le disposizioni contenute nell'articolo 34 e nell'art. 34- bis del d.lgs. n.159 del 2011 vanno 'lette insieme' in quanto rappresentano - nelle intenzioni del legislatore - un sistema con pretese di omogeneità, basato sulla necessità di diversificazione della risposta giudiziaria prevenzionale al fenomeno della «contaminazione» dell attività di impresa da parte della criminalità organizzata. Da ciò non soltanto si desume che le misure 'alternative' della amministrazione o del controllo risultano affidate al prudente apprezzamento del giudice di prevenzione investito da una domanda di sequestro, ma soprattutto che lo sforzo richiesto al Tribunale della Prevenzione è quello di realizzare - sia pure in prima approssimazione 4 - una calibrata qualificazione della «relazione» intercorrente tra i beni in questione ed il soggetto indicato come portatore di pericolosità tipica. La qualificazione preliminare della tipologìa di relazione esistente tra persona e beni organizzati in azienda determina la scelta della tipologìa di misura in funzione, essenzialmente, dei diversi scopi assegnati dal legislatore alle medesime. E' evidente, infatti che mentre l'amministrazione ed il controllo mirano - essenzialmente - ad un ripristino funzionale dell'attività di impresa - una volta ridotta l'ingerenza dei soggetti portatori di pericolosità - il sequestro deriva da una constatazione di pericolosità del soggetto che gestisce l'attività economica e mira alla recisione del nesso tra persona pericolosa e beni.( Sez. 1 n. 34544/2021 n.m.) 2.2. L'istituto del controllo giudiziario è stato introdotto nel tentativo di limitare gli effetti della paralisi delle attività economiche interessate da accertamenti positivi sulla sussistenza delle "infiltrazioni mafiose", ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Giova ricordare che, quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario, ex art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, su iniziativa della parte pubblica, la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione, in funzione di un controllo c.d. prescrittivo, mentre nel caso di istanza della parte privata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale valutazione deve tener conto dell'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo cori l'informazione antimafia interdittiva, che rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell'ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l'esercizio dell'impresa.(Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Rv. 28090602). 2.3. Con specifico riferimento alla misura di prevenzione del controllo delle aziende «su domanda» ai sensi dell'art.34 bis co.6 cod. ant.y qui in rilievo, essa realizza - in tale ambito - una ulteriore sottopartizione con caratteri peculiari. In presenza di un primo accertamento, a fini amministrativi, del «tentativo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa» (art. 84 cod.ant.), è data all'impresa (che pure contesta il fondamento fattuale della interdittiva) la possibilità di adottare un percorso emendativo ricorrendo all'applicazione del controllo giudiziario su domanda. Si configura in tal modo una alternativa rappresentata dalla «consegna» dell'impresa al Tribunale delle misure di prevenzione, il che comporta l' applicazione di penetranti strumenti di controllo della gestione, di verifica dei flussi di finanziamento, di comunicazione di situazioni di fatto rilevanti, nonché l'eventuale obbligo di adottare misure organizzative idonee a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa (secondo il modello normativo di cui all'art.34-bis co.2 lett. b, unico applicabile al controllo volontario). 2.4. Come è stato già chiarito, la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente 5 nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.(Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020 Cc. (dep.2021 ); Rv. 280341; conf. Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, Rv. 281834), da ciò discendendo che, ad essere ostativa all'accoglimento della domanda di controllo 'volontario', è, pertanto, la constatazione (da parte del Tribunale della prevenzione) della esistenza di una condizione di agevolazione «perdurante» dell'impresa a vantaggio di realtà organizzate, inquadrabili come reall:à associative di stampo mafioso, se ed in quanto tale condizione - al momento della domanda di ammissione - renda negativa la prognosi di 'riallineamento dell'impresa a condizioni operative di legalità e competitività( Sez. 1 n. 24678 del 2021, n.m.). Tale assetto interpretativo deriva dai contenuti espressi dalla Sezioni Unite nel noto arresto ric. Ricchiuto del 2019 (Sez. U. n. 48898 del 26/09/2019, dep. 19/11/2019), secondo cui la verifica della condizione di fatto in cui si trova l'impresa richiedente va realizzata (sulla base delle fonti di conoscenza già emerse o allegate dalle parti in sede di udienza camerale) essenzialmente in chiave prognostica, nel senso della utilità o meno dello strumento oggetto di richiesta. "L'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo /'iter che la misura alternativa comporta."( Sez. Un.cit.). In altre parole, ciò che esclude la occasionalità della agevolazione è la 'tendenziale perduranza' del rapporto di condizionamento venutosi a creare tra l'ente criminale e l'impresa, con stabilità dei sottostanti assetti di interessi. 3.Fatta tale premessa teorica e venendo al provvedimento impugnato, osserva il Collegio che la Corte di appello ha evidenziato come, dallo spettro delle vicende societarie, analiticamente riassunte dai giudici di merito, sia emerso che la società ricorrente non costituisca una monade imprenditoriale, ma si integri in una più complessa realtà aziendale facente capo al CI, del quale risultano accertati i legami con contesti associativi nel territorio di riferimento dell'attività imprenditoriale. Hanno infatti sottolineato i Giudici di merito come il legame esistente tra le società ( TR D2; Costruire s.r.I.; Moviterra s.n.c.) facenti capo al medesimo gruppo familiare, "evidenziasse la stabilità dei rapporti tra soggetti a vario titolo coinvolti in operazioni antimafia entrati nella gestione della TR DU, costituita per dare continuità alla società cessata TR s.r.l." (che aveva già assorbito la Moviterra s.r.I.). 3.1. Con riguardo ai legami del CI con contesti associativi territoriali, è stato evidenziato come il CI sia stato condannato per il reato di cui agli art. 110 - 416 -bis cod. pen. nell'ambito del procedimento cd. "Piana", per la sua stabile messa a disposizione della cosca MP di Lametia Terme;
oltre ad essere stato coinvolto nella operazione antimafia denominata "Ceralacca", per turbativa d'asta in concorso con esponenti della famiglia mafiosa dei Bagalà. E' emerso, ancora, che CI gestisce le società a lui riferibili attraverso prestanomi individuati 6 nell'ambito familiare, tra cui può annoverarsi lo stesso IC RC, che è il I.r. della odierna ricorrente. Questi, - nipote acquisito del CI - dal canto s-10, è stato recentemente sottoposto a misura interdittiva per reati di induzione e falso. I Giudici di merito, nel lumeggiare la figura del C:ianflone, nei termini ora descritti, hanno ricordato che egli era uscito di scena, abbandonando la rappresentanza delle società, non appena aveva appreso della pendenza di procedimenti a suo carico, senza, tuttavia, lasciare la concreta gestione delle attività riconducibili a tali società, avendo mantenuto il controllo della 'TR DU' dalla quale si faceva 'tempestivamente' licenziare;
sono stati posti in rilievo i suoi rapporti con esponenti della famiglia mafiosa dei MP (di cui avevano riferito i collaboratori di giustizia), della quale era considerato l'imprenditore di riferimento, e orazie ai quali le società facenti parte del gruppo familiare HI - CI, avevano beneficiato del subappalto di forniture di calcestruzzo, fino ad acquisire - attraverso la mediazione del capoclan Bonaddio, a cui proprio il CI si era rivolto, per ottenere commesse - una posizione di monopolio delle forniture di cemento nel territorio lametino, incentrato su un patto mafioso che prevedeva la imposizione di un certo prezzo al metro cubo di cemento, comprensivo di una sorta di tassa destinata ai MP, che l'imprenditore avrebbe dovuto versare al Bonaddio. Si segnalava, ancora, come altro procedimento sia tuttora pendente, c.d. Ceralacca, per turbativa d'asta mediante condizionamento di gare d'appalto, attual:a attraverso condotte collusive realizzate in concorso con soggetti a loro volta coinvolti in altra operazione, caratterizzata dalla contestazione delle aggravanti mafiose. Inoltre, le società avevano manifestato analoga disponibilità anche nei confronti di altre cosche, a significare i collegamenti con una pluralità di compagini mafiose. 3.2.Anche il HI era stato coinvolto in un procedimento penale e raggiunto da misura cautelare, per reati di induzione e falso nell'ambito di una vicenda che aveva visto un accordo con altra società a sua volta raggiunta da interdittiva antimafia con coinvolgimento del suo I.r., unitamente a CI, in un'operazione contro cosche di 'ndrangheta. 4. In ragione di rapporti illeciti intessuti dal CI (anche coinvolgendo il nipote) e dalle società appartenenti al suo nucleo familiare, tra cui quella ricorrente, con soggetti variamente legati alla criminalità organizzata e operanti in situazioni e contesti diversificati, la Corte di appello ha osservato come "la società istante abbia fatto parte di un unitario gruppo imprenditoriale a conduzione familiare, ruotante attorno alla figura di CI", che è "l'effettivo gestore di tutte le società facenti capo alla famiglia HI-CI, pur non rivestendo attualmente alcuna carica formale", e che IC HI e CO CI, legati da stretti rapporti di parentela, "operano in un contesto familiare che si proietta direttamente in quello imprenditoriale". 4.1. Alla luce di tali elementi, congruamente analizzati, è stato desunto il pericolo di infiltrazione mafiosa che caratterizza la società ricorrente, in presenza di situazioni obiettive indicative dell'esistenza di un rapporto di agevolazione non occasionale, rapporto in relazione al quale i giudici hanno correttamente osservato che esso deve riguardare non interessi individuali / ma i 7 rapporti che, "per mezzo dell'opera di intermediazione necessariamente riconducibile a persone fisiche, fanno capo e riguardano interessi riconducibili all'attività imprenditoriale della società che avanza richiesta di controllo giudiziario" ( pg. 5 del provvedimento di primo grado). All'uopo, per un verso, è stata posta in rilievo la figura centrale di CO CI, e dall'altro, si è evidenziato anche il coinvolgimento dello stesso HI in affari illeciti favoriti dallo zio, attraverso società della famiglia, e, del tutto razionalmente, si è osservato che "non può certo sostenersi che i rapporti coltivati dal CI con esponenti della cosca MP...abbiano riguardato attività personali dello stesso CI„ estranee all'ambito di operatività della odierna istante", con ciò risultando confutata la tesi difensiva, riproposta con il ricorso ( pg.14), della insussistenza, nella società ricorrente, di incoerenze patrimoniali, di flussi finanziari anomali o di rapporti economici con ambienti criminali. Piuttosto, i rapporti coltivati dal CI con esponenti mafiosi hanno consentito alle sue società di acquisire il monopolio nel settore delle forniture di calcestruzzo, attraverso un accordo economico che ha determinato un condizionamento integrale della vita economica della società, cosicchè, risulta del tutto coerente - anche in ragione della perduranza nel tempo di simile atteggiamento imprenditoriale e della certa riferibilità della 'TR DU' non solo al HI /ma al gruppo familiare in cui rientra la figura del CI, condannato per delitti di mafia - l'affermazione che non risulti "meramente occasionale ed episodica l'infiltrazione mafiosa registrata a carico della società", emergendo al contrario "il costante e sistematico asservimento delle società del gruppo agli interessi di 'ndrangheta favoriti tanto dal HI che dal Cianfrone" ( pg.11). Come sinteticamente si osserva nel provvedimento impugnato, trattasi "di una tendenza, di un modo di fare impresa che non è semplicemente aperta al rischio di infiltrazioni, ma la cerca", segnalandosi, quale elemento significativo della "sedimentata attitudine ai legami con le consorterie mafiose" da parte dei soggetti coinvolti nella gestione delle imprese, la circostanza che "tutte le società riferibili, nei vari momenti storici, al CI e alla famiglia nucleare del HI hanno manifestato un'attitudine a intessere legami con vari gruppi di 'ndrangheta operativi in contesti territoriali differenti", altresì sottolineandosi che "l'accettazione di forniture a condizioni contrattuali che prevedevano il pagamento della tassa alla consorteria, determinando flussi di danaro certamente visibili per le aziende, non potevano essere ignorati dai vari soggetti del gruppo familiare coinvolto nella gestione delle società, compresa la "TR DU". 4.2. Si tratta di una argomentazione sorretta da lineare logicità, di talchè, con congruo ragionamento, la Corte di appello ha escluso che il rapporto tra CI, la società ricorrente e IC RC sia riconducibile al mero legame parentale, il quale, piuttosto, è significativo della circostanza che il CI - vero dominus della società ricorrente e delle società del gruppo familiare - abbia scelto persone fidate della sua famiglia alle quali intestare formalmente le sue aziende, che ha sempre gestito. 4.3. Si coglie, allora, agevolmente la distanza con la situazione di fatto che ha condotto all'affermazione del principio - evocato nel ricorso - che ripudia l'equazione tra rapporto 8 familiare e comunanza degli interessi economici, in assenza di dati di conferma (cfr. Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022 (dep. 2023 ) Rv. 284243, così massimata: "In tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, digs. 6 settembre 2011, n. 159, le relazioni parentali tra soci o gestori dell'impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono determinare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell'influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell'impresa"), giacchè, qui, la rilevata interferenza tra componenti della famiglia HI/CI e gestione dell'impresa è stata congruamente argomentata dai Giudici di merito, attraverso la valorizzazione di elementi significativi, non solo della mera influenza esercitata dal CI sulle scelte e gli indirizzi dell'azienda, quanto, della riconducibilità dell'integrale gestione di fatto al predetto, di talchè, lungi dal fondarsi su base meramente congetturale, tale profilo risulta specificamente vagliato alla luce di concreti elementi, e logicamente analizzato. 5. Le conclusioni a cui è giunta la Corte di appello in merito al rapporto intercorrente tra impresa e organismo criminale di stampo mafioso - laddove ha ravvisato una strumentalizzazione della realtà economico/aziendale al fine di acquisire e mantenere una condizione di potere e di influenza «di mercato» riconducibile alle finalità perseguite da gruppi criminali organizzati (in particolare di stampo mafioso, nel cui ambito la proiezione economica dell'agire rappresenta una delle finalità tipizzate nella previsione incriminatrice di cui all'art. 416 bis cod.pen.) - hanno portato alla logica esclusione, in radice, della prognosi positiva di recupero dell'attività aziendale verso modelli virtuosi, rispettosi dell'ordine economico e della libera ccncorrenza, in ragione di una accertata condizione di 'stabile agevolazione' e finanche di 'coincidenza soggettiva tra l'imprenditore e il portatore di pericolosità', condizioni che, secondo condivisa affermazione giurisprudenziale, rendono 'non ragionevole' formulare una prognosi di recupero dell'attività aziendale verso modelli rispettosi dell'ordine economico e della libera concorrenza.( Sez. 1 n. 31831 del 22/04/2021 n.m.). Quella che viene in rilievo, nella fattispecie in scrutinio, è, infatti, una prognosi di bonifica e radicale risanamento, che involge una metodica imprenditoriale - incentrata sull'asservimento delle società del gruppo agli interessi di 'ncirangheta, favoriti sia da HI che da CI- radicatasi tanto profondamente nel tempo, da rendere del tutto irrealistica la prospettiva di recupero alla quale deve ispirarsi l'accoglimento dell'istanza della parte. Condizione di acclarata cronicità dell'infiltrazione, che, dunque, sbarra l'accesso alla misura invocata, non potendosi ragionevolmente ritenere che si sia al cospetto di effetti reversibili (ed in tal senso 'occasionali') dell'inquinamento mafioso, tal di poter essere affrontati positivamente con strumenti duttili da adeguare alla realtà contingente, in forza del sostegno "controllante" e "prescrittivo" dell'autorità giudiziaria"( Sez. 6 n. 9208/2022 n.m..). 5.1. Il decreto impugnato ha svolto un'adeguata motivazione in ordire alle ragioni per cui si ritengono insuperate le argomentazioni del primo giudice, e le censure difensive alla motivazione, oltre che inammissibili nel presente scrutinio, risultano del tutto decontestualizzate 9 rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, che contiene specifici e pertinenti argomenti a sostegno della decisione, la cui motivazione non risulta, dunque, affatto apparente. 6. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, addì 20 marzo 2024 Il/Consigliere estensore