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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 27/01/2026, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1106/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG AM PP, Presidente
CICCHESE RT, Relatore
BRUNO BRUNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1634/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071962 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, ad essa notificato in data 25.11.2024, per pagamento Ta.Ri, periodo d'imposta 2018-2021, relativamente all'immobile sito in Indirizzo_1 sc. A int. 5
Rappresenta:
di aver acquistato l'immobile in data 13.07.2017;
che al momento dell'acquisto l'unità immobiliare era costituita di un appartamento, una cantina ed una box;
che inizialmente appartamento e cantina erano identificati nell'unico sub 0005, mentre il box si identificava con sub 0014;
che, subito dopo l'acquisto, ella effettuava la comunicazione di iscrizione /variazione/cessazione all'AMA
Roma in relazione alla tassa Rifiuti;
che, nel corso dei lavori di ristrutturazione l'architetto incaricato presentava una variazione catastale in forza della quale appartamento e cantina venivano separati;
in conseguenza di ciò l'appartamento veniva ad identificarsi con il sub 501 e la cantina con il sub 502 come da visure catastali depositate in atti;
che l'immobile era oggetto di lavori di ristrutturazione dal 22 giugno 2018 al 1° giugno 2021.
Lamenta l'illegittimità dell'avviso perché redatto senza tener conto delle variazioni catastali, avendo il
Comune richiesto somme relative sia alla particella 5, originariamente acquistata, sia le particelle 501 e
502 da questa derivate).
Lamenta poi l'illegittimità della richiesta con riferimento al periodo in cui erano in corso i lavori di ristrutturazione e conclude nel senso che la Ta.Ri. sarebbe dovuta solo a decorrere dal giugno 2021 per l'unità correttamente identificata per il solo importo della tassa, essendo la mancata liquidazione di essa imputabile all'ente impositore.
Roma Capitale si è costituita in data 21 gennaio 2026.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevata la tardività della costituzione di Roma Capitale, delle cui argomentazioni e produzione documentale non si terrà dunque conto.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta infatti dal provvedimento impugnato che vi è stata una parziale duplicazione di imposta, atteso che la pretesa è riferita sia al sub 5 (oggetto di acquisto) che ai sub 501 e 502 risultanti dal frazionamento dell'originaria particella.
Risultano del pari documentati i lavori che hanno reso l'immobile non abitabile fino al 1° giugno 2021. L'avviso di accertamento impugnato va dunque annullato, dovendo Roma Capitale riprovvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla luce della variazione catastale intervenuta e del periodo di inutilizzabilità dell'immobile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 700,00.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG AM PP, Presidente
CICCHESE RT, Relatore
BRUNO BRUNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1634/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071962 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, ad essa notificato in data 25.11.2024, per pagamento Ta.Ri, periodo d'imposta 2018-2021, relativamente all'immobile sito in Indirizzo_1 sc. A int. 5
Rappresenta:
di aver acquistato l'immobile in data 13.07.2017;
che al momento dell'acquisto l'unità immobiliare era costituita di un appartamento, una cantina ed una box;
che inizialmente appartamento e cantina erano identificati nell'unico sub 0005, mentre il box si identificava con sub 0014;
che, subito dopo l'acquisto, ella effettuava la comunicazione di iscrizione /variazione/cessazione all'AMA
Roma in relazione alla tassa Rifiuti;
che, nel corso dei lavori di ristrutturazione l'architetto incaricato presentava una variazione catastale in forza della quale appartamento e cantina venivano separati;
in conseguenza di ciò l'appartamento veniva ad identificarsi con il sub 501 e la cantina con il sub 502 come da visure catastali depositate in atti;
che l'immobile era oggetto di lavori di ristrutturazione dal 22 giugno 2018 al 1° giugno 2021.
Lamenta l'illegittimità dell'avviso perché redatto senza tener conto delle variazioni catastali, avendo il
Comune richiesto somme relative sia alla particella 5, originariamente acquistata, sia le particelle 501 e
502 da questa derivate).
Lamenta poi l'illegittimità della richiesta con riferimento al periodo in cui erano in corso i lavori di ristrutturazione e conclude nel senso che la Ta.Ri. sarebbe dovuta solo a decorrere dal giugno 2021 per l'unità correttamente identificata per il solo importo della tassa, essendo la mancata liquidazione di essa imputabile all'ente impositore.
Roma Capitale si è costituita in data 21 gennaio 2026.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevata la tardività della costituzione di Roma Capitale, delle cui argomentazioni e produzione documentale non si terrà dunque conto.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta infatti dal provvedimento impugnato che vi è stata una parziale duplicazione di imposta, atteso che la pretesa è riferita sia al sub 5 (oggetto di acquisto) che ai sub 501 e 502 risultanti dal frazionamento dell'originaria particella.
Risultano del pari documentati i lavori che hanno reso l'immobile non abitabile fino al 1° giugno 2021. L'avviso di accertamento impugnato va dunque annullato, dovendo Roma Capitale riprovvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla luce della variazione catastale intervenuta e del periodo di inutilizzabilità dell'immobile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 700,00.