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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 346/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CAPRIO VINCENZO, Presidente
MA ILARIA, LA
SC ANNA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3309/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006088965000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090002912513000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090002912513000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090002912513000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090002912513000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090002912513000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5101/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259006088965000 chiedendone l'annullamento unitamente alla prodromica cartella di pagamento n. 02820090002912513000 limitatamente ai crediti di natura tributaria per Irpef ed IVA 2005, eccependo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento e, dunque, la decadenza e prescrizione decennale per i tributi e quinquennale per gli accessori.
Si è costituita l' Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione in quanto il contribuente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione avverso gli atti prodromici posti a fondamento del successivo atto di riscossione, in quanto la cartella di pagamento sottesa all' intimazione impugnata è stata ritualmente notificata, nonché il difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni relative ai crediti vantati dall' Ente creditore e a tutta l'attività compiuta da quest'ultimo; ha, poi, eccepito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza della pretesa creditoria, deducendo l'applicabilità del termine ordinario di dieci anni e che è stata interrotta da parte dell'Agente della Riscossione con i successivi atti di preavviso di fermo amministrativo n.
02880201400001547000 e intimazione di pagamento n. 02820169006586478000 ritualmente notificati.
Ha, poi, fatto valere la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione ex art. 68, co. 1, D.L. n.
18/2021 (Decreto Cura Italia) e art. 4 del Decreto Sostegni n. 41/21 convertito nella legge n. 69/21, che In considerazione dell'emergenza sanitaria sorta per il COVID 19, hanno introdotto una sospensione ex lege dell'attività di riscossione dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 nonché una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 543 gg.
Si è costituita, altresì, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente per lite temeraria, atteso che la cartella di pagamento n.
02820090002912513000 dell'importo di € 19.396,19 per IRPEF ed IVA anno 2005 è stata già oggetto d'impugnazione in data 13/10/2021 da parte del ricorrente, difeso dal medesimo difensore, respinga con sentenza n.1040/01/2022 pronunciata il 14/02/2022 e depositata il 24/03/2022 con n. di R.G.
n.002530/2021i, dalla ex Commissione Tributaria provinciale di Caserta anche con condanna alle spese di lite, mai impugnata e divenuta quindi definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Dalla documentazione in atti si evince che la cartella sottesa è stata correttamente notificata dall'ufficiale giudiziario con consegna alla madre convivente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 30.3.2009. Tardiva, pertanto, è l'eccezione di decadenza, non essendo stata tempestivamente impugnata la cartella di pagamento.
Quanto all'eccezione di prescrizione, va considerato che in relazione ai crediti di cui alla su citata cartella di pagamento è stato successivamente notificato il preavviso di fermo n. 02880201400001547000, ricevuto in data 1.7.2014 dalla moglie convivente, e l'intimazione di pagamento 02820169006586478000, ricevuta il 31.3.2016 dalla moglie convivente.
Pertanto, infondata è l'eccezione di prescrizione dei tributi, non essendo decorso da tale ultima data un ulteriore termine decennale di prescrizione
La medesima conclusione si applica per le sanzioni, alla luce del principio più volte affermato dalla
Suprema Corte secondo cui il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. civ., sez. trib., 26/02/2019, n. 5577).
Del resto, la cartella sottesa all'atto qui impugnato è stata oggetto di precedente opposizione respinta da questa Corte di giustizia tributaria.
Non si ritiene, però, sussistano gli estremi per la condanna per lite temeraria, trattandosi di un atto impositivo successivo alla sentenza cui si riferisce la sentenza già emessa.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte costituita, liquidate come in dispositivo € 2.000 oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in
€ 2.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti, da attribuirsi all'Agenzia delle Entrate, ed ulteriori € 2.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti, da attribuirsi all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CAPRIO VINCENZO, Presidente
MA ILARIA, LA
SC ANNA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3309/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006088965000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090002912513000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090002912513000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090002912513000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090002912513000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090002912513000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5101/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259006088965000 chiedendone l'annullamento unitamente alla prodromica cartella di pagamento n. 02820090002912513000 limitatamente ai crediti di natura tributaria per Irpef ed IVA 2005, eccependo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento e, dunque, la decadenza e prescrizione decennale per i tributi e quinquennale per gli accessori.
Si è costituita l' Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione in quanto il contribuente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione avverso gli atti prodromici posti a fondamento del successivo atto di riscossione, in quanto la cartella di pagamento sottesa all' intimazione impugnata è stata ritualmente notificata, nonché il difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni relative ai crediti vantati dall' Ente creditore e a tutta l'attività compiuta da quest'ultimo; ha, poi, eccepito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza della pretesa creditoria, deducendo l'applicabilità del termine ordinario di dieci anni e che è stata interrotta da parte dell'Agente della Riscossione con i successivi atti di preavviso di fermo amministrativo n.
02880201400001547000 e intimazione di pagamento n. 02820169006586478000 ritualmente notificati.
Ha, poi, fatto valere la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione ex art. 68, co. 1, D.L. n.
18/2021 (Decreto Cura Italia) e art. 4 del Decreto Sostegni n. 41/21 convertito nella legge n. 69/21, che In considerazione dell'emergenza sanitaria sorta per il COVID 19, hanno introdotto una sospensione ex lege dell'attività di riscossione dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 nonché una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 543 gg.
Si è costituita, altresì, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente per lite temeraria, atteso che la cartella di pagamento n.
02820090002912513000 dell'importo di € 19.396,19 per IRPEF ed IVA anno 2005 è stata già oggetto d'impugnazione in data 13/10/2021 da parte del ricorrente, difeso dal medesimo difensore, respinga con sentenza n.1040/01/2022 pronunciata il 14/02/2022 e depositata il 24/03/2022 con n. di R.G.
n.002530/2021i, dalla ex Commissione Tributaria provinciale di Caserta anche con condanna alle spese di lite, mai impugnata e divenuta quindi definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Dalla documentazione in atti si evince che la cartella sottesa è stata correttamente notificata dall'ufficiale giudiziario con consegna alla madre convivente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 30.3.2009. Tardiva, pertanto, è l'eccezione di decadenza, non essendo stata tempestivamente impugnata la cartella di pagamento.
Quanto all'eccezione di prescrizione, va considerato che in relazione ai crediti di cui alla su citata cartella di pagamento è stato successivamente notificato il preavviso di fermo n. 02880201400001547000, ricevuto in data 1.7.2014 dalla moglie convivente, e l'intimazione di pagamento 02820169006586478000, ricevuta il 31.3.2016 dalla moglie convivente.
Pertanto, infondata è l'eccezione di prescrizione dei tributi, non essendo decorso da tale ultima data un ulteriore termine decennale di prescrizione
La medesima conclusione si applica per le sanzioni, alla luce del principio più volte affermato dalla
Suprema Corte secondo cui il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. civ., sez. trib., 26/02/2019, n. 5577).
Del resto, la cartella sottesa all'atto qui impugnato è stata oggetto di precedente opposizione respinta da questa Corte di giustizia tributaria.
Non si ritiene, però, sussistano gli estremi per la condanna per lite temeraria, trattandosi di un atto impositivo successivo alla sentenza cui si riferisce la sentenza già emessa.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte costituita, liquidate come in dispositivo € 2.000 oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in
€ 2.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti, da attribuirsi all'Agenzia delle Entrate, ed ulteriori € 2.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti, da attribuirsi all'Agenzia delle Entrate Riscossione.