Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 959
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto

    L'ente impositore non ha fornito prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto, rendendo illegittima la cartella opposta.

  • Accolto
    Prescrizione e decadenza triennale

    La mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto ha comportato la maturazione della decadenza triennale, considerando la data di notifica della cartella.

  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata notifica dell'atto presupposto, che implica anche un vizio nella motivazione della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 959
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 959
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo