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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 959/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9627/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240032758367 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 490/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 24.4.2025 nei confronti dell'ADER e della Regione Campania, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. n. 10020240032758367/000 dell'importo complessivo di € 242,56, a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica 2017, notificatagli in data
25.2.2025; il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella: 1) per la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
2) la prescrizione e decadenza triennale;
3) il difetto di motivazione;
tanto dedotto,
l'istante ha chiesto l'annullamento della cartella opposta, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto anche per difetto di legittimazione passiva, vinte le spese con distrazione. Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante dell'avviso di accertamento presupposto con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta e la maturazione dell'eccepita prescrizione (rectius decadenza) triennale (tassa auto 2017 e notifica della cartella solo in data 25.2.2025). Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti in solido e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte istante che si liquidano in euro 150,00 per compenso oltre cut ed accessori di legge con distrazione .
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9627/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240032758367 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 490/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 24.4.2025 nei confronti dell'ADER e della Regione Campania, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. n. 10020240032758367/000 dell'importo complessivo di € 242,56, a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica 2017, notificatagli in data
25.2.2025; il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella: 1) per la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
2) la prescrizione e decadenza triennale;
3) il difetto di motivazione;
tanto dedotto,
l'istante ha chiesto l'annullamento della cartella opposta, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto anche per difetto di legittimazione passiva, vinte le spese con distrazione. Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante dell'avviso di accertamento presupposto con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta e la maturazione dell'eccepita prescrizione (rectius decadenza) triennale (tassa auto 2017 e notifica della cartella solo in data 25.2.2025). Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti in solido e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte istante che si liquidano in euro 150,00 per compenso oltre cut ed accessori di legge con distrazione .