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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/11/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 235 2023
TRA
Parte_1 con l'avv. MAGLIE ANTONELLA DANIELA
Ricorrente
E
, Controparte_1 con l'avv. VETRI ALESSANDRA e TT LA
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo dichiararsi l'irripetibilità dell'importo di €. 5.811,80 - reputato dall' come CP_2 non dovuto con provvedimento del 08/10/2021 e preteso in restituzione, in pari data, con la stessa comunicazione di ricostituzione della prestazione - quale indebito assistenziale formatosi sul trattamento pensionistico in godimento (Cat. INVCIV n. 07054889) e pari a tutto quanto ricevuto a titolo di maggiorazione su pensione di inabilità civile - dal 01/07/2020 al 31/10/2021 - adducendo la seguente motivazione: “è stato corrisposto da 07/20 l'incremento della maggiorazione non spettante in quanto titolare di assegno di assistenza civile per invalidi parziali da 11/2017”.
Ritenuta l'illegittimità di tale richiesta restitutoria, il ricorrente introduceva il presente giudizio eccependo, in fatto, che la formazione del presunto indebito fosse da attribuirsi a responsabilità CP_ esclusiva dell' che erroneamente avrebbe versato nel 2020, al ricorrente, la maggiorazione sociale nonostante da ben due anni non percepisse più la pensione di invalidità civile.
Da tale errore dell' , rilevava ancora l'odierno istante, deriverebbe l'irripetibilità Controparte_3 delle somme versate al pensionato e l'illegittimità della ripetizione, come pure evidenziato, in punto di diritto, atteso che “nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è affermato un principio unico di settore secondo il quale, in luogo della generale regola di incondizionata restituzione dell'indebito, trova applicazione la regola propria di tale ambito, che esclude la richiesta di restituzione delle somme erogate quando l'”errore” non è riconducibile al beneficiario.”
Sulla scorta di tanto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “a) dichiarare e riconoscere CP_ l'irripetibilità della somma di €. 5.811,80 richiesta dall' al ricorrente con accertamento del CP_ 08.10.21, per i motivi in fatto ed in diritto di cui in premessa;
b) per l'effetto, ordinare all' la revoca della richiesta di indebito nei confronti del sig. ; c) con condanna alle Parte_1 spese di lite in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.” CP_ Si costituiva contestando, in fatto e in diritto, le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
Esponeva, l'ente convenuto, che l'indebito de quo fosse scaturito dall'esito della visita medica di revisione del 23/01/2018 secondo la seguente ricostruzione in fatto: “Il ricorrente, già invalido civile al 100% e percettore di pensione per invalidi civili totali da 10/2014 (e non dal 2017, come affermato in ricorso – vds. allegato verbale 2014), in data 23/01/2018 è stato sottoposto a visita sanitaria dalla competente Commissione Medica, venendo riconosciuto solo “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88)”, a decorrere da
11/2017 (vds. Verbale revisione 2018 allegato). Il verbale sanitario è stato notificato con raccomandata con avviso di ricevimento n. 630293903268, ricevuta dal pensionato a febbraio 2018
(All. raccomandata verbale e avviso di ricevimento). Non risulta che il verbale sanitario sia stato impugnato dall'interessato. Nonostante fosse venuta a conoscenza della variazione del grado di invalidità, tramite la suddetta ricezione del verbale, il pensionato non ha avuto cura di trasmettere il modello Ap70 in fase concessoria, come richiesto nella lettera di accompagnamento al verbale.
Pertanto, solo in sede di controlli d'ufficio, con ricostituzione del 8 ottobre 2021 (Vds. Te08 allegato), CP_ provvedeva a ricalcolare la prestazione Cat. INVCIV n. 07054889 con cambio fascia (da invalido totale a invalido parziale) e a quantificare le somme indebitamente percepite dal ricorrente.
Scaturiva l'indebito per cui è causa, avente ad oggetto il recupero della maggiorazione sociale con aumento ex art. 38 L. 448/2001, riscossa indebitamente per il periodo dal 07/2020 al 31/10/2021, in quanto, come detto, da novembre 2017 non sussisteva il requisito per la pensione di inabilità e le conseguenti prestazioni accessorie.” Deduceva l'applicazione alla fattispecie di causa della disciplina codicistica di cui all'art. 2033 c.c., allegava giurisprudenza a supporto ed insisteva per il rigetto.
Istruita la causa con l'acquisizione dei soli documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.
*****
Il ricorso è infondato e deve esser respinto per quanto di ragione.
In punto di fatto, gioverà evidenziare che l'indebito per cui è causa è scaturito – siccome ricostruito in atti- dall'esito della visita revisione effettuata in data 23/01/2018, in occasione della quale il ricorrente - già beneficiario di prestazione di invalidità civile n. 07054889 - è stato ritenuto
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13
L.118/71 e art 9 DL 509/88)” nella misura solo del 80%.
Segnatamente nella specie l'indebito concerne quanto ricevuto dal ricorrente a titolo di maggiorazione su pensione di inabilità civile - dal 01/07/2020 al 31/10/2021 – “non spettante in quanto titolare di assegno di assistenza civile per invalidi parziali da 11/2017”.
Tale indebito ha natura assistenziale essendo la maggiorazione collegata al trattamento della pensione di inabilità.
Ebbene, per una maggiore comprensione della controversia, si impone anzitutto un breve excursus sulla disciplina dell'indebito pensionistico assistenziale.
L'orientamento giurisprudenziale venutosi a consolidare sull'argomento, nell'escludere l'applicabilità, a questa tipologia di indebiti, della normativa relativa agli indebiti pensionistici, è nel senso che si debba restare ed operare nell'ambito dell'art. 2033 cod. civ., con conseguente applicabilità del principio generale della restituzione con il solo limite prescrizionale del decennio dalla data di percezione delle somme non spettanti.
In realtà dalla legislazione in merito (molto dispersiva e stratificata) si evincono alcuni principi utili a mitigare la rigidità dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. alla materia de qua, principi leggermente differenti a seconda che si tratti di indebiti per inv. civ. dipendenti da carenza di requisiti extrasanitari, ovvero del requisito sanitario come nel caso che ci occupa. Ebbene, nel primo caso, dalla specifica legislazione di settore (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L.
n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) si evince che l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Ciò d'altronde è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale: illuminanti ed esemplari, a tal proposito, sono Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08, secondo cui tutte le norme dettate in materia di indebito assistenziale non dovuto a questioni sanitarie prescrivono che vengano restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
e Corte Costituzionale n. 448 del 27/10/00, secondo cui è legittima la diversità di trattamento previsto per indebito previdenziale e assistenziale, solo in quanto le norme che riguardano quest'ultimo, limitando la ripetibilità alle somme indebitamente erogate successivamente al provvedimento che accerta che la prestazione non era dovuta, apprestano una tutela idonea, e come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., al percettore in buona fede.
Per ciò che attiene, invece, all'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile per carenza del requisito sanitario, come nella fattispecie, trova applicazione un principio quasi identico a quello precedente, ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3 ter D.L. 20/6/1996 n. 323, convertito con L. 425/1996; all'art. 5, comma 5, D.P.R. 21/9/1994 n. 698; all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449; all'art. 37, comma 8, L. 23/12/1998 n. 448; all'art. 42 D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con L. 24/11/2003
n. 326: secondo tale principio, ove in sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data.
Tutte le disposizioni succedutesi nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica.
A tale logica non sfugge neppure l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
Ne consegue che, devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ.,
Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente ben conosceva l'esito della visita medica cui era stato CP_ sottoposto in data 23/01/2018 essendogli stato tempestivamente comunicato con nota del CP_ 03.02.2018 ricevuta in data 19.02.2018 (come da ricevute racc. a.r all. al fascicolo telematico .
Orbene, per effetto dell'accertamento sanitario si è determinato il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. 19 dicembre 2016, n. 26162). Ergo, il dies a quo della ripetibilità delle somme erogate per prestazioni assistenziali coincide con la data dell'accertamento dell'inesistenza del relativo presupposto sanitario, dies a quo che, nella specie, risale alla visita di invalidità civile del 23/01/2018.
Con quel verbale la Commissione Medica ha dato atto dell'accertato venir meno del requisito sanitario per la prestazione economica collegata all'invalidità civile.
Sul punto viene in rilievo la recente pronuncia della Suprema Corte: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993(art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del
1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) – disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r.
n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento – la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere
i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Corte di Cassazione, Sezione 6, Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 34013).
Ebbene, nel caso de quo, lo si ripete, l'esito negativo della visita di verifica del 23.01.2018 è stato tempestivamente comunicato (in data 03.02.2018) e portato a conoscenza del ricorrente (il
19.02.2018), circostanza questa non contestata all'esito della costituzione dell'Istituto e che risulta in ogni caso comprovata dalla documentazione prodotta da (cfr. lettera con allegato verbale di CP_2 visita del 23.01.2018 e relativo avviso di ricevimento recapitato presso il medesimo indirizzo, indicato quale residenza del ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, e sottoscritto dallo stesso in occasione della notifica della nota impugnata n. di raccomandata 63029390326-8).
Non è pertanto ravvisabile, nel caso che occupa, un affidamento incolpevole tutelabile del ricorrente, che era stato posto nelle condizioni sia di apprendere della revoca della prestazione economica per il venir meno del requisito sanitario, sia di agire in via amministrativa o giurisdizionale avverso l'esito dell'accertamento sanitario per far attestare il proprio stato di salute.
In buona sostanza, non può essere tutelata la posizione di chi, ricevuto il verbale di revisione e dunque avvisato della riduzione della sua percentuale di invalidità, abbia continuato a percepire una prestazione incompatibile con la percentuale di invalidità riconosciuta. Di contro, l'operato dell' , che ha comunicato tempestivamente al ricorrente l'esito della visita CP_2 di revisione, è stato corretto ed è sufficiente ad escludere la buona fede del ricorrente. (cfr. Sentenza
Trib. Trani - sezione lavoro del 6.11.2023).
Di conseguenza, in base alla disciplina di settore, applicabile alla fattispecie (art. 37, comma 8 della legge n. 448/1998), i ratei di pensione erogati dal primo giorno del mese successivo alla visita di verifica, ovvero da febbraio 2018, nel caso in esame dal 01/07/2020 al 31/10/2021 (come richiesto nella nota impugnata), sono stati percepiti dal ricorrente senza titolo e sono dunque ripetibili dall' . CP_2
Conclusivamente, non potendosi invocare il principio dell'affidamento incolpevole, è legittima la CP_ ripetizione ad opera dell' dell'indebito assistenziale, così come determinato da (e non CP_2 contestato nel quantum) pari ad €. 5.811,80.
Per le esposte ragioni, di carattere assorbente, la domanda non merita accoglimento.
Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - rigetta il ricorso;
b) - spese di lite irripetibili.
Brindisi, 18/11/2025
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 235 2023
TRA
Parte_1 con l'avv. MAGLIE ANTONELLA DANIELA
Ricorrente
E
, Controparte_1 con l'avv. VETRI ALESSANDRA e TT LA
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo dichiararsi l'irripetibilità dell'importo di €. 5.811,80 - reputato dall' come CP_2 non dovuto con provvedimento del 08/10/2021 e preteso in restituzione, in pari data, con la stessa comunicazione di ricostituzione della prestazione - quale indebito assistenziale formatosi sul trattamento pensionistico in godimento (Cat. INVCIV n. 07054889) e pari a tutto quanto ricevuto a titolo di maggiorazione su pensione di inabilità civile - dal 01/07/2020 al 31/10/2021 - adducendo la seguente motivazione: “è stato corrisposto da 07/20 l'incremento della maggiorazione non spettante in quanto titolare di assegno di assistenza civile per invalidi parziali da 11/2017”.
Ritenuta l'illegittimità di tale richiesta restitutoria, il ricorrente introduceva il presente giudizio eccependo, in fatto, che la formazione del presunto indebito fosse da attribuirsi a responsabilità CP_ esclusiva dell' che erroneamente avrebbe versato nel 2020, al ricorrente, la maggiorazione sociale nonostante da ben due anni non percepisse più la pensione di invalidità civile.
Da tale errore dell' , rilevava ancora l'odierno istante, deriverebbe l'irripetibilità Controparte_3 delle somme versate al pensionato e l'illegittimità della ripetizione, come pure evidenziato, in punto di diritto, atteso che “nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è affermato un principio unico di settore secondo il quale, in luogo della generale regola di incondizionata restituzione dell'indebito, trova applicazione la regola propria di tale ambito, che esclude la richiesta di restituzione delle somme erogate quando l'”errore” non è riconducibile al beneficiario.”
Sulla scorta di tanto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “a) dichiarare e riconoscere CP_ l'irripetibilità della somma di €. 5.811,80 richiesta dall' al ricorrente con accertamento del CP_ 08.10.21, per i motivi in fatto ed in diritto di cui in premessa;
b) per l'effetto, ordinare all' la revoca della richiesta di indebito nei confronti del sig. ; c) con condanna alle Parte_1 spese di lite in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.” CP_ Si costituiva contestando, in fatto e in diritto, le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
Esponeva, l'ente convenuto, che l'indebito de quo fosse scaturito dall'esito della visita medica di revisione del 23/01/2018 secondo la seguente ricostruzione in fatto: “Il ricorrente, già invalido civile al 100% e percettore di pensione per invalidi civili totali da 10/2014 (e non dal 2017, come affermato in ricorso – vds. allegato verbale 2014), in data 23/01/2018 è stato sottoposto a visita sanitaria dalla competente Commissione Medica, venendo riconosciuto solo “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88)”, a decorrere da
11/2017 (vds. Verbale revisione 2018 allegato). Il verbale sanitario è stato notificato con raccomandata con avviso di ricevimento n. 630293903268, ricevuta dal pensionato a febbraio 2018
(All. raccomandata verbale e avviso di ricevimento). Non risulta che il verbale sanitario sia stato impugnato dall'interessato. Nonostante fosse venuta a conoscenza della variazione del grado di invalidità, tramite la suddetta ricezione del verbale, il pensionato non ha avuto cura di trasmettere il modello Ap70 in fase concessoria, come richiesto nella lettera di accompagnamento al verbale.
Pertanto, solo in sede di controlli d'ufficio, con ricostituzione del 8 ottobre 2021 (Vds. Te08 allegato), CP_ provvedeva a ricalcolare la prestazione Cat. INVCIV n. 07054889 con cambio fascia (da invalido totale a invalido parziale) e a quantificare le somme indebitamente percepite dal ricorrente.
Scaturiva l'indebito per cui è causa, avente ad oggetto il recupero della maggiorazione sociale con aumento ex art. 38 L. 448/2001, riscossa indebitamente per il periodo dal 07/2020 al 31/10/2021, in quanto, come detto, da novembre 2017 non sussisteva il requisito per la pensione di inabilità e le conseguenti prestazioni accessorie.” Deduceva l'applicazione alla fattispecie di causa della disciplina codicistica di cui all'art. 2033 c.c., allegava giurisprudenza a supporto ed insisteva per il rigetto.
Istruita la causa con l'acquisizione dei soli documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.
*****
Il ricorso è infondato e deve esser respinto per quanto di ragione.
In punto di fatto, gioverà evidenziare che l'indebito per cui è causa è scaturito – siccome ricostruito in atti- dall'esito della visita revisione effettuata in data 23/01/2018, in occasione della quale il ricorrente - già beneficiario di prestazione di invalidità civile n. 07054889 - è stato ritenuto
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13
L.118/71 e art 9 DL 509/88)” nella misura solo del 80%.
Segnatamente nella specie l'indebito concerne quanto ricevuto dal ricorrente a titolo di maggiorazione su pensione di inabilità civile - dal 01/07/2020 al 31/10/2021 – “non spettante in quanto titolare di assegno di assistenza civile per invalidi parziali da 11/2017”.
Tale indebito ha natura assistenziale essendo la maggiorazione collegata al trattamento della pensione di inabilità.
Ebbene, per una maggiore comprensione della controversia, si impone anzitutto un breve excursus sulla disciplina dell'indebito pensionistico assistenziale.
L'orientamento giurisprudenziale venutosi a consolidare sull'argomento, nell'escludere l'applicabilità, a questa tipologia di indebiti, della normativa relativa agli indebiti pensionistici, è nel senso che si debba restare ed operare nell'ambito dell'art. 2033 cod. civ., con conseguente applicabilità del principio generale della restituzione con il solo limite prescrizionale del decennio dalla data di percezione delle somme non spettanti.
In realtà dalla legislazione in merito (molto dispersiva e stratificata) si evincono alcuni principi utili a mitigare la rigidità dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. alla materia de qua, principi leggermente differenti a seconda che si tratti di indebiti per inv. civ. dipendenti da carenza di requisiti extrasanitari, ovvero del requisito sanitario come nel caso che ci occupa. Ebbene, nel primo caso, dalla specifica legislazione di settore (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L.
n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) si evince che l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Ciò d'altronde è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale: illuminanti ed esemplari, a tal proposito, sono Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08, secondo cui tutte le norme dettate in materia di indebito assistenziale non dovuto a questioni sanitarie prescrivono che vengano restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
e Corte Costituzionale n. 448 del 27/10/00, secondo cui è legittima la diversità di trattamento previsto per indebito previdenziale e assistenziale, solo in quanto le norme che riguardano quest'ultimo, limitando la ripetibilità alle somme indebitamente erogate successivamente al provvedimento che accerta che la prestazione non era dovuta, apprestano una tutela idonea, e come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., al percettore in buona fede.
Per ciò che attiene, invece, all'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile per carenza del requisito sanitario, come nella fattispecie, trova applicazione un principio quasi identico a quello precedente, ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3 ter D.L. 20/6/1996 n. 323, convertito con L. 425/1996; all'art. 5, comma 5, D.P.R. 21/9/1994 n. 698; all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449; all'art. 37, comma 8, L. 23/12/1998 n. 448; all'art. 42 D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con L. 24/11/2003
n. 326: secondo tale principio, ove in sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data.
Tutte le disposizioni succedutesi nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica.
A tale logica non sfugge neppure l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
Ne consegue che, devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ.,
Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente ben conosceva l'esito della visita medica cui era stato CP_ sottoposto in data 23/01/2018 essendogli stato tempestivamente comunicato con nota del CP_ 03.02.2018 ricevuta in data 19.02.2018 (come da ricevute racc. a.r all. al fascicolo telematico .
Orbene, per effetto dell'accertamento sanitario si è determinato il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. 19 dicembre 2016, n. 26162). Ergo, il dies a quo della ripetibilità delle somme erogate per prestazioni assistenziali coincide con la data dell'accertamento dell'inesistenza del relativo presupposto sanitario, dies a quo che, nella specie, risale alla visita di invalidità civile del 23/01/2018.
Con quel verbale la Commissione Medica ha dato atto dell'accertato venir meno del requisito sanitario per la prestazione economica collegata all'invalidità civile.
Sul punto viene in rilievo la recente pronuncia della Suprema Corte: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993(art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del
1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) – disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r.
n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento – la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere
i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Corte di Cassazione, Sezione 6, Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 34013).
Ebbene, nel caso de quo, lo si ripete, l'esito negativo della visita di verifica del 23.01.2018 è stato tempestivamente comunicato (in data 03.02.2018) e portato a conoscenza del ricorrente (il
19.02.2018), circostanza questa non contestata all'esito della costituzione dell'Istituto e che risulta in ogni caso comprovata dalla documentazione prodotta da (cfr. lettera con allegato verbale di CP_2 visita del 23.01.2018 e relativo avviso di ricevimento recapitato presso il medesimo indirizzo, indicato quale residenza del ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, e sottoscritto dallo stesso in occasione della notifica della nota impugnata n. di raccomandata 63029390326-8).
Non è pertanto ravvisabile, nel caso che occupa, un affidamento incolpevole tutelabile del ricorrente, che era stato posto nelle condizioni sia di apprendere della revoca della prestazione economica per il venir meno del requisito sanitario, sia di agire in via amministrativa o giurisdizionale avverso l'esito dell'accertamento sanitario per far attestare il proprio stato di salute.
In buona sostanza, non può essere tutelata la posizione di chi, ricevuto il verbale di revisione e dunque avvisato della riduzione della sua percentuale di invalidità, abbia continuato a percepire una prestazione incompatibile con la percentuale di invalidità riconosciuta. Di contro, l'operato dell' , che ha comunicato tempestivamente al ricorrente l'esito della visita CP_2 di revisione, è stato corretto ed è sufficiente ad escludere la buona fede del ricorrente. (cfr. Sentenza
Trib. Trani - sezione lavoro del 6.11.2023).
Di conseguenza, in base alla disciplina di settore, applicabile alla fattispecie (art. 37, comma 8 della legge n. 448/1998), i ratei di pensione erogati dal primo giorno del mese successivo alla visita di verifica, ovvero da febbraio 2018, nel caso in esame dal 01/07/2020 al 31/10/2021 (come richiesto nella nota impugnata), sono stati percepiti dal ricorrente senza titolo e sono dunque ripetibili dall' . CP_2
Conclusivamente, non potendosi invocare il principio dell'affidamento incolpevole, è legittima la CP_ ripetizione ad opera dell' dell'indebito assistenziale, così come determinato da (e non CP_2 contestato nel quantum) pari ad €. 5.811,80.
Per le esposte ragioni, di carattere assorbente, la domanda non merita accoglimento.
Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - rigetta il ricorso;
b) - spese di lite irripetibili.
Brindisi, 18/11/2025
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)