Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 862
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto che, in base alla giurisprudenza della Cassazione, i crediti erariali sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale e che vi è stata una sospensione dei termini di riscossione per un periodo di 542 o 558 giorni a causa della normativa emergenziale, escludendo quindi l'intervenuta prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità e/o inesistenza della notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento, effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. tramite consegna a persona di famiglia e successiva comunicazione a mezzo raccomandata, è da considerarsi rituale secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata della Corte di Cassazione, la quale equipara la consegna a persona di famiglia a quella al coniuge separato se vi è presenza consuetudinaria e non occasionale, e che la prova contraria spetta al notificando.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 862
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 862
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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