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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 862/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI SIMONETTA, Presidente
PESCINO PASQUALE, TO
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3771/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007181517000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007181517000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140035377407000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140040420835000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 420/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: si riporta alle controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 , residente in [...]d'Aversa (CE), Indirizzo_1 , elettivamente domiciliato in San Marcellino (CE), alla Indirizzo_2, presso lo studio dell'avv.to Ricorrente_1, propone ricorso avverso Intimazione di pagamento n. 028 2025 9007181517\000 e le Cartelle di Pagamento in essa contenute n.: - 028 20140035377407 000 – Irap- Anno 2011 - 028 20140040420835 000 – Irpef-
Anno 2010, per complessivi € 11.982,09
Il ricorrente eccepisce che non è mai venuto a conoscenza né della cartella di pagamento, né degli avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate sottesi alla cartella di pagamento. Pertanto si eccepisce comunque la nullità e/o inesistenza della notifica di esse.
In via assolutamente preliminare, il ricorrente eccepisce la decadenza e la prescrizione dell'avversa pretesa.
Da quanto emerge, la pretesa creditoria del Concessionario per la riscossione risulta illegittima per intervenuta decadenza.
Conclude con la richiesta di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, per l'effetto dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
B)- In via subordinata dichiarare, comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relativa cartella di pagamento, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti;
c)- Condannarsi, anche in considerazione del mancato esercizio dell'autotutela, i resistenti al pagamento delle spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio, contesta le eccezioni di parte ricorrente, deposita relate di notifica, e conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso è infondato.
l sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.028 2025 9007181517000 ricevuta in data 09.07.2025 da parte di agenzia delle entrate riscossione, contenente, tra le altre, le cartelle 1) 028 20140035377407
000 – Irap- Anno 2011 (notificata in data 12.01.2015); 2) 028 20140040420835 000 – Irpef- Anno 2010
(notificata in data 28.03.2015) Ciò detto, dalla disamina della relata che si produce, emerge che la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., tramite ufficiale della riscossione/messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani di persona di famiglia;
dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata.
Sul punto, è stato affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che “In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. dv., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza delconsegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (così, Cass. n. 21362 del 15/10/2010; v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 18085 del 25/07/2013). E' stato altresì precisato nell'arresto da ultimo menzionato che “La notifica, quando effettuata a mezzo del servizio postale, va considerata rituale, ai sensi dell'art. 7, comma secondo della legge 20 novembre 1982, n. 890, ove l'agente postale abbia consegnato il plico a persona di famiglia (nella specie, al coniuge separato), qualora risulti la presenza consuetudinaria e non occasionale della stessa presso l'abitazione del destinatario, accertata dal giudice di merito” (v. anche: n. 24852 del 2006; n. 22607 del 2009).
In realtà, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il vincolo presuntivo di cui al secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., ritenendo che la notificazione mediante consegna a persona di famiglia richiede che l'atto da notificare sia consegnato a persona che, pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, sia a lui legato da vincolo di parentela, che giustifichi la presunzione di sollecita consegna;
presunzione superabile da parte del notificando, che assuma di non avere ricevuto l'atto, con la dimostrazione della presenza occasionale e temporanea del familiare consegnatario (così le pronunce n.n. 187/2000,
5671/1997, 7371997). Ma se tale è la formula adottata, è anche palese che il testo non impone alcuna indicazione, nella formula notificatoria, della convivenza, posto che, come più volte da questa Corte precisato, viene instaurata la presunzione della convivenza temporanea del familiare nella abitazione del destinatario per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa ed abbia preso in consegna l'atto (cfr.: Cass.
1843/98 – 7544/97 – 615/95 – 6100/94 – 2348/94), presunzione certamente superabile da prova contraria fornita dall'interessato (e ad oggetto la carenza di alcuna pur temporanea convivenza) e sulla quale il legislatore ha fondato l'ulteriore presunzione normativa, quella di consegna immediata dell'atto al suo destinatario da parte del ridetto familiare.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale, facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, giungendo ad affermare che "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n.
4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo". Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019)" (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass.
24322 del 2014; Cass. n. 16232 del 2020)”.
In particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 6 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al
31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Liquida le spese di lite in € 1.000,00, oltre oneri accessori se dovuti, a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI SIMONETTA, Presidente
PESCINO PASQUALE, TO
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3771/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007181517000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007181517000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140035377407000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140040420835000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 420/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: si riporta alle controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 , residente in [...]d'Aversa (CE), Indirizzo_1 , elettivamente domiciliato in San Marcellino (CE), alla Indirizzo_2, presso lo studio dell'avv.to Ricorrente_1, propone ricorso avverso Intimazione di pagamento n. 028 2025 9007181517\000 e le Cartelle di Pagamento in essa contenute n.: - 028 20140035377407 000 – Irap- Anno 2011 - 028 20140040420835 000 – Irpef-
Anno 2010, per complessivi € 11.982,09
Il ricorrente eccepisce che non è mai venuto a conoscenza né della cartella di pagamento, né degli avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate sottesi alla cartella di pagamento. Pertanto si eccepisce comunque la nullità e/o inesistenza della notifica di esse.
In via assolutamente preliminare, il ricorrente eccepisce la decadenza e la prescrizione dell'avversa pretesa.
Da quanto emerge, la pretesa creditoria del Concessionario per la riscossione risulta illegittima per intervenuta decadenza.
Conclude con la richiesta di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, per l'effetto dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
B)- In via subordinata dichiarare, comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relativa cartella di pagamento, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti;
c)- Condannarsi, anche in considerazione del mancato esercizio dell'autotutela, i resistenti al pagamento delle spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio, contesta le eccezioni di parte ricorrente, deposita relate di notifica, e conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso è infondato.
l sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.028 2025 9007181517000 ricevuta in data 09.07.2025 da parte di agenzia delle entrate riscossione, contenente, tra le altre, le cartelle 1) 028 20140035377407
000 – Irap- Anno 2011 (notificata in data 12.01.2015); 2) 028 20140040420835 000 – Irpef- Anno 2010
(notificata in data 28.03.2015) Ciò detto, dalla disamina della relata che si produce, emerge che la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., tramite ufficiale della riscossione/messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani di persona di famiglia;
dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata.
Sul punto, è stato affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che “In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. dv., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza delconsegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (così, Cass. n. 21362 del 15/10/2010; v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 18085 del 25/07/2013). E' stato altresì precisato nell'arresto da ultimo menzionato che “La notifica, quando effettuata a mezzo del servizio postale, va considerata rituale, ai sensi dell'art. 7, comma secondo della legge 20 novembre 1982, n. 890, ove l'agente postale abbia consegnato il plico a persona di famiglia (nella specie, al coniuge separato), qualora risulti la presenza consuetudinaria e non occasionale della stessa presso l'abitazione del destinatario, accertata dal giudice di merito” (v. anche: n. 24852 del 2006; n. 22607 del 2009).
In realtà, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il vincolo presuntivo di cui al secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., ritenendo che la notificazione mediante consegna a persona di famiglia richiede che l'atto da notificare sia consegnato a persona che, pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, sia a lui legato da vincolo di parentela, che giustifichi la presunzione di sollecita consegna;
presunzione superabile da parte del notificando, che assuma di non avere ricevuto l'atto, con la dimostrazione della presenza occasionale e temporanea del familiare consegnatario (così le pronunce n.n. 187/2000,
5671/1997, 7371997). Ma se tale è la formula adottata, è anche palese che il testo non impone alcuna indicazione, nella formula notificatoria, della convivenza, posto che, come più volte da questa Corte precisato, viene instaurata la presunzione della convivenza temporanea del familiare nella abitazione del destinatario per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa ed abbia preso in consegna l'atto (cfr.: Cass.
1843/98 – 7544/97 – 615/95 – 6100/94 – 2348/94), presunzione certamente superabile da prova contraria fornita dall'interessato (e ad oggetto la carenza di alcuna pur temporanea convivenza) e sulla quale il legislatore ha fondato l'ulteriore presunzione normativa, quella di consegna immediata dell'atto al suo destinatario da parte del ridetto familiare.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale, facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, giungendo ad affermare che "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n.
4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo". Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019)" (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass.
24322 del 2014; Cass. n. 16232 del 2020)”.
In particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 6 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al
31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Liquida le spese di lite in € 1.000,00, oltre oneri accessori se dovuti, a favore dell'Agenzia delle Entrate.