Articolo 347 del Codice della navigazione
Articolo 345Articolo 348
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21 aprile 1942
Art. 347.
(Cambiamento dell'armatore).

Salvo il caso previsto nell'articolo 343, n. 2, in caso di cambiamento dell'armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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