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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 20/01/2026, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 829/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13534/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Forio - Via Cristoforo Colombo, 2 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017207711000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180000154169000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180034266569000 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 573/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 2/7/2025 e depositato il 15/7/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e del Comune di Forio l'intimazione di pagamento n.
07120259017207711-000 notificatale in data 07.05.2025, a fondamento della quale vi sono 13 tra cartelle e avvisi di accertamento.
La ricorrente ha limitato l'impugnazione alle cartelle di pagamento nn. 07120180000154169000, notificata presumibilmente in data 10.02.2018, avente ad oggetto la Tari tassa sui rifiuti anno 2016 dell'importo complessivo di euro 2.359,33, e n. 07120180034266569000, notificata presumibilmente in data 20.06.2018 avente ad oggetto tassa sui rifiuti e le relative sanzioni pecuniarie rifiuti solidi urbani anno 2011 dell'importo complessivo di euro 10.633,99.
La ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
«1. Intervenuta prescrizione del credito
Va subito rilevato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 161, della Legge 296 del 2006 "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Pertanto, nel caso in esame risulta decorso il termine di prescrizione come previsto dall'art. 2948 comma 1
n. 4 del codice civile, che afferma “si prescrivono in cinque anni: … 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Pertanto, per quanto ut supra specificato, con riferimento alla Cartella di Pagamento n.
07120180000154169000 notificato presumibilmente in data 10.02.2018 e alla Cartella di Pagamento n.
0712010180034266569000 notificata presumibilmente in data 20.06.2018, in mancanza di atti interruttivi, risulta decorso il termine prescrizionale previsto dalla normativa richiamata, comportando così vera e propria nullità, inesistenza e inefficacia delle Cartelle di Pagamento impugnate, per intervenuta prescrizione.».
Onere probatorio
Per ciò che invece riguarda l'onere probatorio nel processo tributario, nel processo tributario si applica il principio generale dell'onere della prova disciplinato dall' art. 2697 c.c. “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, vale anche per il processo tributario.
Pertanto, è l'Agente della Riscossione agendo per la riscossione del credito, a dover fornire prova dell'eventuale notifica degli atti presupposti alla pretesa tributaria oggetto dell'odierno giudizio nonché eventuali atti interruttivi.
Nullità delle Cartelle di Pagamento per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n.
212/2000 e dell'art. 3 l. n. 241/1990 Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si sono costituiti entrambi gli enti convenuti, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Come si desume dalle deduzioni svolte in ricorso, esattamente riportate nella parte espositiva, la ricorrente non ha contestato la mancata notificazione delle cartelle di pagamento (salvo, poi, effettuare, inammissibilmente perché tardive, doglianze nelle memorie ex art. 32 d. lgs. 546 del 1992).
Anzi, supponendo che ciò si è verificato, si è limitata ad eccepire la prescrizione dei relativi crediti che sarebbe a suo avviso maturata in seguito.
Questa doglianza è però priva di pregio.
Come obiettato dal Comune, opera nella specie la sospensione disposta dall'art. 35, comma 1 del DL 109/18, che, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1094 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), prevede che nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 , “i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.”.
Pertanto, alla luce della disposizione di cui al predetto art. 35, comma 1 del D.L. n. 109/2018, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono da ritenersi sospesi:
- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 (avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS);
- le attività esecutive, con riguardo alle entrate di qualsiasi natura, da parte degli Agenti della riscossione;
- i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
Questa sospensione dei termini – che, sovrapponendosi a quella cd. COVID, prevista dal DL 18/2020, l'art. 68, la incorpora – ha determinato, per effetto dell'operatività dell'art. 12 d. lgs. 159 del 2015, la sospensione dei termini di prescrizione nel periodo dal 29/9/2018 (data di entrata in vigore del d.l. 109 del 2018) al
31/12/2021.
La conseguenza è che, essendo decorsi dal 1/1/2022 al 7/5/2025 soli 3 anni 4 mesi e 7 giorni, pur sommando i mesi intercorrenti tra le notifiche delle due cartelle ed il 29/9/2018, non si raggiunge un arco di tempo della durata quinquennale e dunque la prescrizione non piò dirsi compiuta.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese processuali alle resistenti, liquidandole in 1200,00 euro per compensi e 180,00 euro per rimborso spese forfettarie, oltre cp e iva, se dovuti. Così deciso in Napoli, il 15/1/2026
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13534/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Forio - Via Cristoforo Colombo, 2 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017207711000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180000154169000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180034266569000 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 573/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 2/7/2025 e depositato il 15/7/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e del Comune di Forio l'intimazione di pagamento n.
07120259017207711-000 notificatale in data 07.05.2025, a fondamento della quale vi sono 13 tra cartelle e avvisi di accertamento.
La ricorrente ha limitato l'impugnazione alle cartelle di pagamento nn. 07120180000154169000, notificata presumibilmente in data 10.02.2018, avente ad oggetto la Tari tassa sui rifiuti anno 2016 dell'importo complessivo di euro 2.359,33, e n. 07120180034266569000, notificata presumibilmente in data 20.06.2018 avente ad oggetto tassa sui rifiuti e le relative sanzioni pecuniarie rifiuti solidi urbani anno 2011 dell'importo complessivo di euro 10.633,99.
La ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
«1. Intervenuta prescrizione del credito
Va subito rilevato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 161, della Legge 296 del 2006 "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Pertanto, nel caso in esame risulta decorso il termine di prescrizione come previsto dall'art. 2948 comma 1
n. 4 del codice civile, che afferma “si prescrivono in cinque anni: … 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Pertanto, per quanto ut supra specificato, con riferimento alla Cartella di Pagamento n.
07120180000154169000 notificato presumibilmente in data 10.02.2018 e alla Cartella di Pagamento n.
0712010180034266569000 notificata presumibilmente in data 20.06.2018, in mancanza di atti interruttivi, risulta decorso il termine prescrizionale previsto dalla normativa richiamata, comportando così vera e propria nullità, inesistenza e inefficacia delle Cartelle di Pagamento impugnate, per intervenuta prescrizione.».
Onere probatorio
Per ciò che invece riguarda l'onere probatorio nel processo tributario, nel processo tributario si applica il principio generale dell'onere della prova disciplinato dall' art. 2697 c.c. “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, vale anche per il processo tributario.
Pertanto, è l'Agente della Riscossione agendo per la riscossione del credito, a dover fornire prova dell'eventuale notifica degli atti presupposti alla pretesa tributaria oggetto dell'odierno giudizio nonché eventuali atti interruttivi.
Nullità delle Cartelle di Pagamento per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n.
212/2000 e dell'art. 3 l. n. 241/1990 Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si sono costituiti entrambi gli enti convenuti, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Come si desume dalle deduzioni svolte in ricorso, esattamente riportate nella parte espositiva, la ricorrente non ha contestato la mancata notificazione delle cartelle di pagamento (salvo, poi, effettuare, inammissibilmente perché tardive, doglianze nelle memorie ex art. 32 d. lgs. 546 del 1992).
Anzi, supponendo che ciò si è verificato, si è limitata ad eccepire la prescrizione dei relativi crediti che sarebbe a suo avviso maturata in seguito.
Questa doglianza è però priva di pregio.
Come obiettato dal Comune, opera nella specie la sospensione disposta dall'art. 35, comma 1 del DL 109/18, che, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1094 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), prevede che nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 , “i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.”.
Pertanto, alla luce della disposizione di cui al predetto art. 35, comma 1 del D.L. n. 109/2018, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono da ritenersi sospesi:
- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 (avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS);
- le attività esecutive, con riguardo alle entrate di qualsiasi natura, da parte degli Agenti della riscossione;
- i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
Questa sospensione dei termini – che, sovrapponendosi a quella cd. COVID, prevista dal DL 18/2020, l'art. 68, la incorpora – ha determinato, per effetto dell'operatività dell'art. 12 d. lgs. 159 del 2015, la sospensione dei termini di prescrizione nel periodo dal 29/9/2018 (data di entrata in vigore del d.l. 109 del 2018) al
31/12/2021.
La conseguenza è che, essendo decorsi dal 1/1/2022 al 7/5/2025 soli 3 anni 4 mesi e 7 giorni, pur sommando i mesi intercorrenti tra le notifiche delle due cartelle ed il 29/9/2018, non si raggiunge un arco di tempo della durata quinquennale e dunque la prescrizione non piò dirsi compiuta.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese processuali alle resistenti, liquidandole in 1200,00 euro per compensi e 180,00 euro per rimborso spese forfettarie, oltre cp e iva, se dovuti. Così deciso in Napoli, il 15/1/2026
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello