Articolo 7 della Legge 25 novembre 1971, n. 1079
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 gennaio 1972
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Versione
1 luglio 1978
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Versione
15 novembre 1996
Art. 7. (Pensione diretta - Criteri di calcolo)

L'ammontare annuo della pensione e' pari a tanti trentacinquesimi dell'88 per cento della retribuzione annua per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.
La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo al Fondo.
La pensione e' maggiorata per il coniuge e per i figli minori, studenti o inabili secondo le disposizioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per quanto riguarda sia i requisiti soggettivi che la misura.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N.562)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N.562))
L'iscritto con almeno venti anni di anzianita' contributiva, che cessi dal servizio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomo, o del sessantesimo, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del sessantesimo o del cinquantacinquesimo anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41 .
L'iscritto che cessi dal servizio con almeno trentacinque anni di contribuzione al Fondo ha diritto, indipendentemente dalla eta', alla pensione di anzianita'.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N.562))
Entrata in vigore il 15 novembre 1996
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