Versione
4 gennaio 1972
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Versione
1 luglio 1978
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Versione
15 novembre 1996
15 novembre 1996
Art. 7. (Pensione diretta - Criteri di calcolo)
L'ammontare annuo della pensione e' pari a tanti trentacinquesimi dell'88 per cento della retribuzione annua per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.
La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo al Fondo.
La pensione e' maggiorata per il coniuge e per i figli minori, studenti o inabili secondo le disposizioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per quanto riguarda sia i requisiti soggettivi che la misura.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N.562)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N.562))
L'iscritto con almeno venti anni di anzianita' contributiva, che cessi dal servizio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomo, o del sessantesimo, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del sessantesimo o del cinquantacinquesimo anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41 .
L'iscritto che cessi dal servizio con almeno trentacinque anni di contribuzione al Fondo ha diritto, indipendentemente dalla eta', alla pensione di anzianita'.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N.562))
L'ammontare annuo della pensione e' pari a tanti trentacinquesimi dell'88 per cento della retribuzione annua per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.
La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo al Fondo.
La pensione e' maggiorata per il coniuge e per i figli minori, studenti o inabili secondo le disposizioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per quanto riguarda sia i requisiti soggettivi che la misura.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N.562)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N.562))
L'iscritto con almeno venti anni di anzianita' contributiva, che cessi dal servizio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomo, o del sessantesimo, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del sessantesimo o del cinquantacinquesimo anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41 .
L'iscritto che cessi dal servizio con almeno trentacinque anni di contribuzione al Fondo ha diritto, indipendentemente dalla eta', alla pensione di anzianita'.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N.562))
Giurisprudenza • 21
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 09/07/2025, n. 1181Provvedimento: […] Con ricorso depositato il 5/4/2022 parte ricorrente, lamentando l'illegittimità della liquidazione del rateo mensile della pensione anticipata categoria EL numero 00446890, per violazione dell'art. 7 l. n. 1079/1971 e dell'art. 1 legge n. 53/1963, previo esperimento di ricorso amministrativo, ha agito in giudizio per ottenere la rideterminazione dell'importo pensionistico secondo i criteri e i conteggi allegati al ricorso e la corresponsione della differenza maturata tra la pensione percepita e quella spettante, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del diritto maturato. […]Leggi di più...
- decadenza art. 47 d.P.R. 639/1970·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- riliquidazione pensione·
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