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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Giunta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6915/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. TOMA EMANUELE elettivamente domiciliato in VIA IGINO GIORDANI 81 00159 ROMA presso il difensore avv. TOMA EMANUELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2 TOMA EMANUELE elettivamente domiciliato in VIA IGINO GIORDANI 81 00159 ROMA presso il difensore avv. TOMA EMANUELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_3
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge e ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa:
- accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis dalla nascita dei ricorrenti quali discendenti in linea paterna;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza del suddetto, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, cpa, e spese generali come per legge.
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/05/2024 gli attori e Parte_2
in proprio, tutti cittadini brasiliani, hanno Parte_1
chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato NO (FE) il 13.08.1877 Persona_1
emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.2).
Con decreto del 11/11/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
04/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_1
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 02/12/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
I ricorrenti sono discendenti diretti di figlio di e di Persona_1 Per_2
nato a [...], Ferrara, Italia, il 13 agosto 1877 (All. 2), e coniugato in Per_3
Ficarolo, Rovigo, Italia, il giorno 15 novembre 1900 con con Persona_4 Per_5
, anch'essa italiana (All. 3), successivamente emigrando in Brasile, ove decedeva
[...]
a Sao João do Iva il giorno 2 gennaio 1957 (All. 4), senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come risulta dalla CNN allegata al presente ricorso (all. 5);
2. Considerato altresì che dal matrimonio tra e è Persona_1 Persona_4
venuto alla luce nato il giorno 20 aprile 1924 a Cravinhos, San Persona_6
Paolo, Brasile, dichiarato dal padre che trasmette la cittadinanza (All. 6), che si pagina 2 di 8 coniugava in data 11 gennaio 1947 con (All. 7) e decedeva in data 2 Persona_7
giugno 1999 (all. 8);
3.
Considerato che
dal matrimonio tra e è venuta Persona_6 Persona_7
alla luce nata il giorno 20 marzo 1951 a Santa Mariana, Paranà, Persona_8
Brasile, dichiarata dal padre che trasmette la cittadinanza (All. 9), che si coniugava in data 16 maggio 1968 con (All. 10); Persona_9
4.
Considerato che
dal matrimonio tra e è venuta Parte_3 Persona_9
alla luce nata il giorno 17 settembre 1971 a Ivaiporà, Paranà, Persona_10
Brasile (All.11), che si coniugava in data 30 giugno 1993 con Controparte_2
(All. 12);
[...]
5. Considerato, infine, che dal matrimonio tra e Persona_10 [...]
sono venuti alla luce: Controparte_2
a. odierno ricorrente, nato in [...] 8 dicembre Parte_2
1994, a São José dos Pinhais, Paraná, Brasile, dichiarato dalla madre che trasmette la cittadinanza (All. 13), e coniugato in data 15 settembre 2023 con Persona_11
da Costa;
b. odierno ricorrente, nato il giorno 30 aprile Parte_1
2001, a Curitiba, Paranà, Brasile, dichiarato sia dal padre che dalla madre che trasmette la cittadinanza (All. 14);
Considerato ancora che i documenti che attestano la discendenza da avo italiano sono allegati al ricorso, tradotti e apostillati nelle forme di legge. Gli stessi certificati, aventi fede pubblica;
considerando che rispettano tutte le formalità di legge, provano l'assenza di ogni interruzione nella linea di discendenza, come anche dimostrato dalla coerenza dei dati anagrafici registrati in ciascun atto, nonostante le piccole variazioni dovute alle diverse regole fonetiche che contraddistinguono la lingua portoghese da quella italiana. Infatti, è comune che suoni rappresentati nella lingua italiana con i lemmi “gl” e “gn” vengano rappresentati come “lh” e “nh” in portoghese, così come il suono delle lettere “doppie”,
pagina 3 di 8 sconosciuto alla lingua portoghese, viene rappresentato con l'impiego di una lettera sola, come è accaduto nella variazione del cognome di famiglia da a . Per_1 Per_6
Allo stesso modo non è infrequente che nomi che sono suscettibili di traduzione vengano tradotti passando dai certificati italiani a quelli brasiliani, così come accadde Per_1 nel caso di che divenne “ ”. Nonostante questi piccoli particolari, risulta Per_1
comunque agevole per il lettore riconoscere tali fenomeni, lasciando di tutta evidenza anche a chi non parla portoghese che in tutti i certificati si faccia riferimento sempre alle stesse persone;
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito
Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, emerge documentalmente come entrambi i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di NO (FE);
Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente pagina 4 di 8 la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e
Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.
362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di pagina 5 di 8 applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano nato NO Persona_1
(FE) il 13.08.1877 il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione pagina 6 di 8 di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
Persona_1
SULLE SPESE DI LITE
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, pagina 7 di 8 • dichiara la contumacia del;
Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
Parte_2 Parte_2
Parte_1
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
Bologna, 04/12/2025
Il Giudice
dott. Massimo Giunta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Giunta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6915/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. TOMA EMANUELE elettivamente domiciliato in VIA IGINO GIORDANI 81 00159 ROMA presso il difensore avv. TOMA EMANUELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2 TOMA EMANUELE elettivamente domiciliato in VIA IGINO GIORDANI 81 00159 ROMA presso il difensore avv. TOMA EMANUELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_3
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge e ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa:
- accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis dalla nascita dei ricorrenti quali discendenti in linea paterna;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza del suddetto, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, cpa, e spese generali come per legge.
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/05/2024 gli attori e Parte_2
in proprio, tutti cittadini brasiliani, hanno Parte_1
chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato NO (FE) il 13.08.1877 Persona_1
emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.2).
Con decreto del 11/11/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
04/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_1
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 02/12/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
I ricorrenti sono discendenti diretti di figlio di e di Persona_1 Per_2
nato a [...], Ferrara, Italia, il 13 agosto 1877 (All. 2), e coniugato in Per_3
Ficarolo, Rovigo, Italia, il giorno 15 novembre 1900 con con Persona_4 Per_5
, anch'essa italiana (All. 3), successivamente emigrando in Brasile, ove decedeva
[...]
a Sao João do Iva il giorno 2 gennaio 1957 (All. 4), senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come risulta dalla CNN allegata al presente ricorso (all. 5);
2. Considerato altresì che dal matrimonio tra e è Persona_1 Persona_4
venuto alla luce nato il giorno 20 aprile 1924 a Cravinhos, San Persona_6
Paolo, Brasile, dichiarato dal padre che trasmette la cittadinanza (All. 6), che si pagina 2 di 8 coniugava in data 11 gennaio 1947 con (All. 7) e decedeva in data 2 Persona_7
giugno 1999 (all. 8);
3.
Considerato che
dal matrimonio tra e è venuta Persona_6 Persona_7
alla luce nata il giorno 20 marzo 1951 a Santa Mariana, Paranà, Persona_8
Brasile, dichiarata dal padre che trasmette la cittadinanza (All. 9), che si coniugava in data 16 maggio 1968 con (All. 10); Persona_9
4.
Considerato che
dal matrimonio tra e è venuta Parte_3 Persona_9
alla luce nata il giorno 17 settembre 1971 a Ivaiporà, Paranà, Persona_10
Brasile (All.11), che si coniugava in data 30 giugno 1993 con Controparte_2
(All. 12);
[...]
5. Considerato, infine, che dal matrimonio tra e Persona_10 [...]
sono venuti alla luce: Controparte_2
a. odierno ricorrente, nato in [...] 8 dicembre Parte_2
1994, a São José dos Pinhais, Paraná, Brasile, dichiarato dalla madre che trasmette la cittadinanza (All. 13), e coniugato in data 15 settembre 2023 con Persona_11
da Costa;
b. odierno ricorrente, nato il giorno 30 aprile Parte_1
2001, a Curitiba, Paranà, Brasile, dichiarato sia dal padre che dalla madre che trasmette la cittadinanza (All. 14);
Considerato ancora che i documenti che attestano la discendenza da avo italiano sono allegati al ricorso, tradotti e apostillati nelle forme di legge. Gli stessi certificati, aventi fede pubblica;
considerando che rispettano tutte le formalità di legge, provano l'assenza di ogni interruzione nella linea di discendenza, come anche dimostrato dalla coerenza dei dati anagrafici registrati in ciascun atto, nonostante le piccole variazioni dovute alle diverse regole fonetiche che contraddistinguono la lingua portoghese da quella italiana. Infatti, è comune che suoni rappresentati nella lingua italiana con i lemmi “gl” e “gn” vengano rappresentati come “lh” e “nh” in portoghese, così come il suono delle lettere “doppie”,
pagina 3 di 8 sconosciuto alla lingua portoghese, viene rappresentato con l'impiego di una lettera sola, come è accaduto nella variazione del cognome di famiglia da a . Per_1 Per_6
Allo stesso modo non è infrequente che nomi che sono suscettibili di traduzione vengano tradotti passando dai certificati italiani a quelli brasiliani, così come accadde Per_1 nel caso di che divenne “ ”. Nonostante questi piccoli particolari, risulta Per_1
comunque agevole per il lettore riconoscere tali fenomeni, lasciando di tutta evidenza anche a chi non parla portoghese che in tutti i certificati si faccia riferimento sempre alle stesse persone;
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito
Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, emerge documentalmente come entrambi i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di NO (FE);
Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente pagina 4 di 8 la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e
Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.
362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di pagina 5 di 8 applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano nato NO Persona_1
(FE) il 13.08.1877 il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione pagina 6 di 8 di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
Persona_1
SULLE SPESE DI LITE
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, pagina 7 di 8 • dichiara la contumacia del;
Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
Parte_2 Parte_2
Parte_1
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
Bologna, 04/12/2025
Il Giudice
dott. Massimo Giunta
pagina 8 di 8