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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2330/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
NICASTRO GIUSEPPE, Presidente
ON UGO, EL
BONAVENTURA MARIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3386/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 0196301279 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 0196301279 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 0196301279 000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12247/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1 impugnava, previa istanza di sospensione, la cartella di pagamento n. 09720240196301279000 del valore di euro 7.201,64 notificata in data 9 novembre 2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 a seguito del mancato versamento dell'Irpef, dell'addizionale regionale e comunale
(oltre sanzioni ed interessi) relativa all'anno d'imposta 2019 (dichiarazione redditi anno 2020). La cartella sarebbe stata emessa a seguito della comunicazione degli esiti del controllo predisposta in data
7.06.2022, codice atto numero 13150462011, comunicazione che però non sarebbe stata mai notificata e/
o pervenuta al ricorrente, come risulterebbe anche dalla cartella impugnata
In relazione all'atto impugnato eccepiva:
- L'omessa notifica dell'atto prodromico – avviso bonario
- La carenza di motivazione e la mancata allegazione dell'atto prodromico
- l'omessa indicazione di calcolo degli interessi.
- L'illegittima applicazione degli interessi sulle sanzioni irrogate
- La tardività e/o decadenza
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che replicava alle argomentazioni di parte ricorrente sostenendo la non obbligatorietà della comunicazione in caso di contestazione che si basi sulle dichiarazioni rese dal contribuente, la sufficiente motivazione effettuata per relationem all'avviso bonario, la corretta applicazione degli interessi, e la tempestività
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione relativa alla omessa notifica della comunicazione di cui all'art. 36 bis DPR n. 600/1973 è infondata.
Ed infatti, l'invio della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 non risulta obbligatoria, qualora si tratti di somme dichiarate dallo stesso contribuente e non versate (come nella fattispecie che ci occupa). Nello specifico, la norma in esame prevede un generale dovere di comunicare al contribuente l'esito della liquidazione delle dichiarazioni effettuata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente stesso, ma tale obbligo di comunicazione sussiste solamente qualora esistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. In proposito la giurisprudenza ha più volte chiarito che
“la notifica della cartella a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dall'avviso bonario, ogniqualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione”. (Cass. 5981/2024).
Nel caso di specie trattasi di omesso versamento dell'Irpef, nonché dell'addizionale regionale e comunale dovute sulla base della dichiarazione dei redditi 2020 presentata dal ricorrente e relativa all'anno di imposta 2019 con conseguente insussistenza del presupposto afferente le “effettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
Confermativa di quanto precede risulta una recente sentenza (CGT primo grado Roma n. 16059 del 27 dicembre 2024) la quale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha precisato che “….quanto alla violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, si rileva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati. Peraltro, l'obbligo imposto all'Amministrazione finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, sicché, in caso di sua violazione, deve parlarsi di semplice irregolarità (Cfr. Cass. 15/09/2021, n. 24813, Cass. 17/12/2019 n. 33344). Quanto al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, l'inadempimento di detto obbligo è stavolta sanzionato con la nullità. Peraltro, esso non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dei menzionati artt. 36 - bis D.P.R. n. 600 del 1972 (ndr artt. 36 - bis D.P.R. n. 600 del
1973) e 54 - bis D.P.R. 633 del 1972, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo”. (cfr. Cass. 13/02/2024, n. 3955
Cass. 30/06/2021, n. 18405, Cass. n. 33344 del 2019 cit.)”.
Nessun vizio di motivazione è presente nella fattispecie in quanto trattandosi di omesso versamento di somme dichiarate dallo stesso contribuente egli era già nella conoscenza delle ragioni della pretesa.
Atteso comunque il mancato invio dell'avviso bonario si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
NICASTRO GIUSEPPE, Presidente
ON UGO, EL
BONAVENTURA MARIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3386/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 0196301279 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 0196301279 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 0196301279 000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12247/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1 impugnava, previa istanza di sospensione, la cartella di pagamento n. 09720240196301279000 del valore di euro 7.201,64 notificata in data 9 novembre 2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 a seguito del mancato versamento dell'Irpef, dell'addizionale regionale e comunale
(oltre sanzioni ed interessi) relativa all'anno d'imposta 2019 (dichiarazione redditi anno 2020). La cartella sarebbe stata emessa a seguito della comunicazione degli esiti del controllo predisposta in data
7.06.2022, codice atto numero 13150462011, comunicazione che però non sarebbe stata mai notificata e/
o pervenuta al ricorrente, come risulterebbe anche dalla cartella impugnata
In relazione all'atto impugnato eccepiva:
- L'omessa notifica dell'atto prodromico – avviso bonario
- La carenza di motivazione e la mancata allegazione dell'atto prodromico
- l'omessa indicazione di calcolo degli interessi.
- L'illegittima applicazione degli interessi sulle sanzioni irrogate
- La tardività e/o decadenza
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che replicava alle argomentazioni di parte ricorrente sostenendo la non obbligatorietà della comunicazione in caso di contestazione che si basi sulle dichiarazioni rese dal contribuente, la sufficiente motivazione effettuata per relationem all'avviso bonario, la corretta applicazione degli interessi, e la tempestività
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione relativa alla omessa notifica della comunicazione di cui all'art. 36 bis DPR n. 600/1973 è infondata.
Ed infatti, l'invio della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 non risulta obbligatoria, qualora si tratti di somme dichiarate dallo stesso contribuente e non versate (come nella fattispecie che ci occupa). Nello specifico, la norma in esame prevede un generale dovere di comunicare al contribuente l'esito della liquidazione delle dichiarazioni effettuata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente stesso, ma tale obbligo di comunicazione sussiste solamente qualora esistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. In proposito la giurisprudenza ha più volte chiarito che
“la notifica della cartella a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dall'avviso bonario, ogniqualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione”. (Cass. 5981/2024).
Nel caso di specie trattasi di omesso versamento dell'Irpef, nonché dell'addizionale regionale e comunale dovute sulla base della dichiarazione dei redditi 2020 presentata dal ricorrente e relativa all'anno di imposta 2019 con conseguente insussistenza del presupposto afferente le “effettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
Confermativa di quanto precede risulta una recente sentenza (CGT primo grado Roma n. 16059 del 27 dicembre 2024) la quale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha precisato che “….quanto alla violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, si rileva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati. Peraltro, l'obbligo imposto all'Amministrazione finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, sicché, in caso di sua violazione, deve parlarsi di semplice irregolarità (Cfr. Cass. 15/09/2021, n. 24813, Cass. 17/12/2019 n. 33344). Quanto al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, l'inadempimento di detto obbligo è stavolta sanzionato con la nullità. Peraltro, esso non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dei menzionati artt. 36 - bis D.P.R. n. 600 del 1972 (ndr artt. 36 - bis D.P.R. n. 600 del
1973) e 54 - bis D.P.R. 633 del 1972, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo”. (cfr. Cass. 13/02/2024, n. 3955
Cass. 30/06/2021, n. 18405, Cass. n. 33344 del 2019 cit.)”.
Nessun vizio di motivazione è presente nella fattispecie in quanto trattandosi di omesso versamento di somme dichiarate dallo stesso contribuente egli era già nella conoscenza delle ragioni della pretesa.
Atteso comunque il mancato invio dell'avviso bonario si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.