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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1300 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
“cartolare” del 29.10.2025 e vertente tra tra
(C.F. , rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Bruno Mercurio
-opponente-
e
Controparte_1
-opposta contumace-
e
(C.F. e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Alessandro Barbaro
e AR ZÀ
-terza intervenuta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29.10.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2021, immediatamente esecutivo, con il quale l'intestato Tribunale gli ha ingiunto, in solido con il fideiussore
, il pagamento, in favore della Parte_2 Controparte_4
[...
[...] della somma di euro 86.684,28, oltre interessi e spese, quale esposizione
[...] debitoria derivante dal contratto di mutuo per notar del 23.7.2023 (rep. Per_1
336.906/racc. 66.411).
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: a) la nullità del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
b)
l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi nella determinazione delle condizioni economiche del rapporto e la violazione degli artt. 1175, 1375, 1439 c.c.; c) la nullità del decreto ingiuntivo per la violazione da parte della Controparte_1 dell'obbligo di indicazione analitica delle spese accessorie
[...] ricomprese nel Tasso Annuo Effettivo Globale;
d) la nullità ex art. 1815, comma
2, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori;
e) la nullità del contratto di mutuo per la violazione di cui all'art. 1341 co. 2 c.c.; f)
l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle suddette eccezioni, l'opponente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE DI RITO: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito concedere termini per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 5 co. 1 bis del D.Lgs. n. 28/2010; IN VIA PRELIMINARE NEL
MERITO: Sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
Accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 65/2021, emesso dal Tribunale di Cassino in persona della
Dott. Notari, per le motivazioni meglio espresse in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA da attribuire in favore del procuratore antistatario”.
Con istanza del 4.6.2021 l'opponente ha dichiarato l'intervenuto decesso in data
21.5.2021 del fideiussore e chiesto l'interruzione del processo ex Parte_2 art. 300 c.p.c. L'istanza è stata respinta dal giudice istruttore, posto che Parte_2
non era parte del giudizio.
[...]
Con successiva istanza del 7.7.2021 l'opponente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'intervenuta cessione del credito dalla alla Controparte_1 Controparte_2
In data 19.7.2021 si è costituita in giudizio la per mezzo Controparte_2 della procuratrice generale quale cessionaria del credito azionato dalla CP_3
2 contestando la domanda attorea e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed onerate le parti di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, rilevato l'esito negativo del predetto, il giudice istruttore ha concesso, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Con ordinanza del 15.4.2024, all'esito dell'udienza “cartolare” del 27.3.2024, il giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c, che è stata accettata solo dall'opponente.
La causa, istruita con prova documentale, è stata assunta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 29.10.2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
Orbene, la ha agito in via monitoria per la Controparte_1 condanna di al pagamento della somma di euro 86.684,28, quale Parte_1 esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo per notar del Per_1
23.7.2023 (rep. n. 336.906 /racc. n. 66.411).
Al fine di dimostrare la sussistenza del credito, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, la ha prodotto i seguenti Controparte_1 documenti: contratto di mutuo rogato dal Notaio dott. in data 23.7.2013 Per_1
3 (rep. n. 336.906 / racc. n. 66.411) (all.1); relazione legale (all.2); estratto conto mutuo al 5.11.2020 (all.3); comunicazione di risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine datate 10.9.2019 e 20.10.2020 (allegati 6 e
7).
In sede di costituzione nel presente giudizio di opposizione, la CP_2 ha depositato l'estratto della Gazzetta ufficiale n. 146 del 15.12.2020 (all. 2
[...] alla comparsa di costituzione e risposta).
A fronte di ciò, non ha opposto alcuna eccezione in grado di Parte_1 paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
2.1. Innanzitutto, si rileva l'infondatezza del motivo di opposizione fondato sulla presunta nullità del ricorso monitorio, atteso che tale atto presenta tutti i requisiti prescritti dagli art. 125 e 638 c.p.c.
2.2. Quanto alla presunta insufficienza probatoria della documentazione allegata al ricorso monitorio, occorre evidenziare che, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di prestito, non è necessaria la produzione della documentazione richiesta dall'art. 50 T.U.B. Tale conclusione si fonda sulla ratio di tale norma, che, richiedendo la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) del contratto di conto corrente che la banca intende azionare. Detta documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto “aperto” su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale (Trib. Brindisi, 22.12.2021, n. 1699; Trib. Frosinone
27.1.2020; Trib. Lecce 9.3.2020, n. 764).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, può affermarsi che, in relazione ai contratti di prestito, la produzione della documentazione prevista dall'art. 50 TUB non è essenziale per l'emissione del decreto ingiuntivo, essendo desumibile la prova del credito dal regolamento contrattuale in atti, con collegato pianto di ammortamento (cfr. all. n. 1 al ricorso monitorio).
2.3. Poi, rispetto alla legittimazione sostanziale attiva della cessionaria del credito
è importante evidenziare che l'opponente ha sollevato Controparte_2
4 contestazioni su tale aspetto solo con le note autorizzate del 8.7.2025 e, pertanto, successivamente alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum. Le contestazioni inerenti alla legittimazione della cessionaria, quindi, devono ritenersi inammissibili poiché tardive.
Ad ogni modo, anche a non voler condividere tale rilievo, si ritiene che l'opponente abbia tenuto un comportamento processuale incompatibile con la contestazione tardivamente svolta.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormi consolidato, ha affermato il principio secondo il quale “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass.
n. 25798/2020).
Nel caso che qui occupa l'opponente, con istanza del 7.7.2021, ha rappresentato che “la in qualità di società incaricata del recupero del credito, con CP_3 raccomandata datata 06/05/2021, esibita insieme alla presente, comunicava al sig. che, a seguito di operazione di cartolarizzazione, il credito Parte_1 di cui al contratto n. 05372M0128000061498, intestato a e al Parte_1 defunto , veniva ceduto da in favore di Parte_2 Controparte_1
p. Iva con sede in Roma alla via Piemonte 38. Controparte_2 P.IVA_1
Nella raccomandata veniva specificato che la società cessionaria CP_2 diveniva unica titolare del credito e che ogni futuro pagamento, da
[...] corrispondersi su IBAN indicato nella stessa, sarebbe stato da corrispondersi esclusivamente ad essa e non alla .” Controparte_1
Con la medesima istanza l'opponente ha dedotto l'intervenuta carenza di interesse della originaria creditrice ed il Controparte_1 difetto di legittimazione ad agire della stessa, evidenziando che, a seguito della intervenuta cessione del credito, la legittimazione ad agire è stata trasferita alla cessionaria. Sulla base di tali deduzioni, l'opponente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, così riconoscendo la legittimazione sostanziale della cessionaria del credito.
5 Alla luce delle considerazioni che precedono, perde concreta rilevanza l'eccezione in esame. Dal contegno processuale dell'opponente discende che la legittimazione attiva sostanziale della terza intervenuta esula dal thema probandum.
2.4. Ulteriormente, l'opponente, con allegazioni vaghe, generiche e completamente avulse dall'esame del rapporto dedotto in lite, ha censurato l'applicazione di interessi usurari.
Difetta, tuttavia, negli scritti difensivi l'indicazione dei singoli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati, non è neppure indicato un dato economico, una posta contabile o un periodo di riferimento.
Tuttavia, quando la doglianza riguardi il carattere usurario degli interessi, l'onere di allegazione impone alla parte di indicare il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia, il tasso soglia applicabile alla tipologia di rapporto bancario che viene in rilievo, con la segnalazione, mediante conteggi chiari e verificabili, delle somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi usurari. Come di recente evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597/2020, esprimendo principi senza dubbio estensibili anche alla voce di credito relativo agli interessi corrispettivi, “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
È quindi evidente come la censura in esame sia troppo generica per essere correttamente valutata, dal momento che l'opponente si è limitato dedurre l'applicazione di interessi anatocistici, senza alcuna specifica deduzione e allegazione in ordine ai modi, ai tempi e alla misura del superamento dei c.d. tassi-soglia.
2.5. Parimenti, l'eccezione per cui l'istituto di credito ha esercitato in modo illegittimo lo ius variandi risulta genericamente formulata, stante l'omessa indicazione delle condizioni economiche presuntivamente modificate dalla banca opposta nonché i modi, i tempi e la misura delle relative variazioni.
6 La giurisprudenza, invero, ha ritenuto che rappresenti un vizio di allegazione il fatto che la citazione consti di deduzioni del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario (Trib. Milano, 24 settembre 2013). Ciò in quanto, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è tenuto ad individuare specificamente le clausole di cui assume la nullità e le singole poste ritenute indebite. È appena il caso di ricordare, che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sotto il profilo del contenuto, è equiparabile ad una comparsa di risposta, con la conseguenza che deve presentare i requisiti di cui all'art. 167
c.p.c. (v. Cass. 22528/2006), dovendo in essa l'opponente proporre tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall'attore sostanziale a fondamento della domanda.
Diversamente, si finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che, tuttavia, non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
2.6. Quanto alla dedotta violazione del principio di trasparenza bancaria, è importante evidenziare che il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo dedotto in giudizio contiene la specifica indicazione delle spese incluse nel TAEG
o escluse.
2.7. Non coglie nel segno neppure la contestazione relativa alla violazione dell'art. 1341 c.c., alla luce del chiaro e limpido principio giurisprudenziale secondo cui le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass. n.
15253/2020).
2.8. Alla luce delle considerazioni che precedono, la documentazione prodotta dall'opposta, valutata unitamente al contegno processuale dell'opponente ed alla circostanza che lo stesso non ha mosso alcuna contestazione analitica al quantum del credito ingiunto - né l'opponente, al fine di superare tale deficit assertorio, ha provveduto al deposito della prima memoria di cui all'art. 183,
7 comma 6, c.p.c. - si ritiene idonea a dimostrare con tranquillizzante certezza l'an
e il quantum del credito azionato.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (52.001,00- 260.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (cfr. art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico di parte opponente, in omaggio al principio della soccombenza.
3.1. Il rigetto dell'opposizione e la mancata costituzione della Controparte_1 determinano l'irripetibilità delle spese di lite sostenute
[...] dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_1
2) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 65/2021 emesso da questo Tribunale, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite della presente fase giudiziale in favore della terza intervenuta, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.
4) nulla sulle spese nei rapporti tra opponente e opposta.
Cassino, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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