Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2011, n. 43665
CASS
Sentenza 18 ottobre 2011

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Massime2

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma primo, cod. proc. pen., sollevata per contrasto con gli articoli 24, comma secondo, e 111 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce anche alla parte civile la legittimazione ad avanzare istanza di rimessione del procedimento. (Vedi Corte cost., sentenza n. 168 del 2006).

Nel procedimento relativo a richiesta di rimessione davanti alla Corte di cassazione le parti private non possono essere sentite personalmente, potendo comparire unicamente per mezzo dei propri difensori.

Commentario1

  • 1Art. 48 c.p.p. Decisione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2011, n. 43665
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43665
Data del deposito : 18 ottobre 2011

Testo completo