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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 861/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
RUSSO MASSIMO, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 828/2023 depositato il 13/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420220001552590000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste come in atti
Resistente: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992 contro la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia,
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29420220001552590000, notificata in data 23 luglio 2022, per un importo complessivo di € 430,10, comprensivo di imposta, interessi e sanzioni per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'annualità 2019 riferita ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, deducendo la nullità dell'atto per omessa notifica di atti prodromici di accertamento e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia, contestando l'assunto del ricorrente e sostenendo la legittimità della cartella sulla base della normativa regionale che consente l'iscrizione diretta a ruolo senza previa notifica dell'avviso di accertamento.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento è, invero, priva di fondamento.
Infatti, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n° 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la Regione Siciliana è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari, affidandone la riscossione all'Agente della Riscossione territorialmente competente, sulla base dei presupposti necessari per l'applicazione del tributo auto dichiarati dal contribuente in sede di immatricolazione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico che ope legis trasferisce le informazioni (nel caso che qui interessa relative alla tassazione) all'archivio regionale della tassa automobilistica che in automatico e senza correzione del dato auto dichiarato dal contribuente iscrive a ruolo.
L'iscrizione a ruolo delle somme dovute costituisce una volta inserito nella cartella anche accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.
La cartella, avendo quindi anche le caratteristiche dell'atto di accertamento, deve contenere gli elementi minimi essenziali per l'identificazione dell'an e del quantum debeatur. Elementi presenti nel dettaglio degli addebiti contenuti nella cartella. Attraverso le informazioni contenute il contribuente può accertare la correttezza di quanto richiesto in pagamento.
Nel caso in esame l'atto impugnato è stato compiutamente motivato, atteso che il contribuente è stato messo nelle condizioni di comprendere pienamente gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di svolgere adeguatamente le proprie difese in questa sede.
L'atto impugnato indica, infatti, nel dettaglio la natura dell'imposta, l'anno d'imposta, il presupposto della pretesa consacrata nel ruolo (omesso pagamento), in ciò dovendosi sostanziare l'obbligo di motivazione dell'atto, nel caso in esame pienamente assolto dall'ente impositore.
In conclusione, non sussistendo atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa a costituire correttamente la prima intimazione di pagamento;
grazie alla innovazione normativa in esame, dunque, la relativa pretesa impositiva assume immediata forza esecutiva, senza passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo.
Tale sistema ha superato il vaglio di costituzionalità; la Corte Costituzionale con la sentenza n. 152/2018 a tal proposito ha evidenziato che:
<< La disciplina regionale in esame, piuttosto, appare in armonia con lo «“spirito” del sistema tributario dello
Stato» (sentenze n. 102 del 2008 e n. 304 del 2002), dando corpo ad un modulo procedimentale di determinazione della pretesa tributaria che si rivela omogeneo ad altre ipotesi impositive previste dalla legislazione statale, caratterizzate da analoghi profili strutturali nel verificare il corretto adempimento della prestazione tributaria>>.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia che si liquidano, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, in complessivi euro 200,00 (duecento/00), oltre IVA, spese ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott.ssa Vincenza Lo Manto
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
RUSSO MASSIMO, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 828/2023 depositato il 13/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420220001552590000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste come in atti
Resistente: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992 contro la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia,
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29420220001552590000, notificata in data 23 luglio 2022, per un importo complessivo di € 430,10, comprensivo di imposta, interessi e sanzioni per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'annualità 2019 riferita ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, deducendo la nullità dell'atto per omessa notifica di atti prodromici di accertamento e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia, contestando l'assunto del ricorrente e sostenendo la legittimità della cartella sulla base della normativa regionale che consente l'iscrizione diretta a ruolo senza previa notifica dell'avviso di accertamento.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento è, invero, priva di fondamento.
Infatti, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n° 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la Regione Siciliana è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari, affidandone la riscossione all'Agente della Riscossione territorialmente competente, sulla base dei presupposti necessari per l'applicazione del tributo auto dichiarati dal contribuente in sede di immatricolazione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico che ope legis trasferisce le informazioni (nel caso che qui interessa relative alla tassazione) all'archivio regionale della tassa automobilistica che in automatico e senza correzione del dato auto dichiarato dal contribuente iscrive a ruolo.
L'iscrizione a ruolo delle somme dovute costituisce una volta inserito nella cartella anche accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.
La cartella, avendo quindi anche le caratteristiche dell'atto di accertamento, deve contenere gli elementi minimi essenziali per l'identificazione dell'an e del quantum debeatur. Elementi presenti nel dettaglio degli addebiti contenuti nella cartella. Attraverso le informazioni contenute il contribuente può accertare la correttezza di quanto richiesto in pagamento.
Nel caso in esame l'atto impugnato è stato compiutamente motivato, atteso che il contribuente è stato messo nelle condizioni di comprendere pienamente gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di svolgere adeguatamente le proprie difese in questa sede.
L'atto impugnato indica, infatti, nel dettaglio la natura dell'imposta, l'anno d'imposta, il presupposto della pretesa consacrata nel ruolo (omesso pagamento), in ciò dovendosi sostanziare l'obbligo di motivazione dell'atto, nel caso in esame pienamente assolto dall'ente impositore.
In conclusione, non sussistendo atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa a costituire correttamente la prima intimazione di pagamento;
grazie alla innovazione normativa in esame, dunque, la relativa pretesa impositiva assume immediata forza esecutiva, senza passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo.
Tale sistema ha superato il vaglio di costituzionalità; la Corte Costituzionale con la sentenza n. 152/2018 a tal proposito ha evidenziato che:
<< La disciplina regionale in esame, piuttosto, appare in armonia con lo «“spirito” del sistema tributario dello
Stato» (sentenze n. 102 del 2008 e n. 304 del 2002), dando corpo ad un modulo procedimentale di determinazione della pretesa tributaria che si rivela omogeneo ad altre ipotesi impositive previste dalla legislazione statale, caratterizzate da analoghi profili strutturali nel verificare il corretto adempimento della prestazione tributaria>>.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia che si liquidano, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, in complessivi euro 200,00 (duecento/00), oltre IVA, spese ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott.ssa Vincenza Lo Manto