TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2580/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'Avv. Giuseppe Armenante, elett.te domiciliato in Cava Parte_1
de' Tirreni, alla Via Sante Di Marino n. 34, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to Controparte_1
Giulia Alviggi, elett.te domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te CP_2
domiciliato come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 3/6/2025, ha adito questo giudice, Parte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259003872544000,
notificata in data 22/4/2025. Ha limitato le sue doglianze avverso gli avvisi di addebito prodromici n. 40020190009420206000 e n. 40020210002867207 000, eccependo l'omessa notifica dei predetti atti presupposti e la prescrizione dei crediti. Ha concluso come da pagina
7 del ricorso.
Si è costituita l , contrastando le richieste della ricorrente e Controparte_1
concludendo come da pagine 13 e 14 della memoria. Si è costituito l , contestando gli assunti avversi e concludendo come da pagina 9 della CP_2
memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto.
ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito prodromici Parte_1
all'intimazione opposta riportati in precedenza.
E' evidente che bisogna esaminare se sono state eseguite le notifiche degli atti presupposti perché, nell'ipotesi di esito positivo della verifica, risulta inammissibile ogni vizio investente il merito della pretesa creditoria.
Verificata la produzione dell' , si riscontra che i predetti avvisi di addebito prodromici CP_2
all'intimazione opposta sono stati correttamente notificati nelle date riportate negli atti per cui è causa. Coincidono i numeri degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con quelli di cui agli avvisi di addebito in questione.
Deve dirsi che, nel caso di notifica per posta effettuata direttamente dall' , cosa CP_2
avvenuta nel caso di specie, il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario.
Infatti, “la notificazione dell'avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale
convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale), CP_2
è possibile, a norma del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, u.p., conv. con mod. da L. n.
122 del 2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in
applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le
disposizioni della L. n. 890 del 1982, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o
annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico;
sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a
quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se
il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne
cognizione” (Cass. n. 39159 del 2021; n. 16423 del 2023).
Peraltro, riguardo alle raccomandate consegnate a “persona di famiglia”, va riportato ciò cha ha sostenuto la Cassazione nella sentenza n. 4160/2022, secondo cui “In tema di
notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita
direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma
1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a
mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto
sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere
di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che
indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto”.
Tale orientamento è condiviso dallo scrivente e conduce a ritenere corrette le notifiche dei predetti avvisi di addebito prodromici all'atto opposto effettuate nei confronti del ricorrente.
Riguardo alla contestazione attorea elativa alla produzione in copia della documentazione da parte dell' , va detto che sul punto la Cassazione (sentenza n. 2419/2006) ha CP_2
affermato che non ci si può limitare a contestare la conformità della copia senza alcuna deduzione in ordine agli elementi necessari per una valutazione della censura.
In realtà, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura - secondo il consolidato insegnamento della Cassazione (nn. 9439/10, 2419/06,
11269/04, 4395/04, 866/00 - non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall' art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all' originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è
prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
Quindi, la contestazione attorea, per come formulata, è priva di pregio.
Infatti, esaminati gli atti prodotti, non emergono elementi tali da far dubitare della conformità
agli originali delle versioni depositate;
né i presunti vizi elencati dal ricorrente acquistano alcuna rilevanza in ordine alla predetta valutazione: come già detto, la riferibilità delle ricevute di ritorno ai relativi avvisi si desume dai codici numerici presenti su entrambi gli atti.
Di conseguenza, poiché sono state correttamente eseguite le notifiche degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta, deve dichiararsi l'inammissibilità, non solo della doglianza di omessa notifica degli stessi, ma anche di tutte le censure riguardanti il merito delle pretese per cui è causa e, quindi, dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo antecedente alle notifiche degli avvisi di addebito in questione.
Quanto alla prescrizione eccepita per il periodo successivo alle comunicazioni al ricorrente dei predetti atti prodromici, va detto che, come è ben noto, in materia si applica il termine quinquennale anche dopo la notifica dell'atto prodromico.
Non vi sono dubbi sul fatto che la prescrizione non è maturata per i crediti di cui all'avviso di addebito n. 40020210002867207000, perché la notifica è intervenuta il 20/12/2021. Infatti,
la comunicazione al ricorrente del predetto atto è intervenuta entro i cinque anni dalla notifica dell''intimazione opposta, avvenuta il 22/4/2025.
Quanto all'avviso di addebito n. 40020190009420206000 (la cui notifica è avvenuta il
27/1/2020), è da considerare che l ha depositato un atto interruttivo Controparte_3
della prescrizione, costituito dall'intimazione di pagamento n. 10020239009573478000,
intervenuta il 4/12/2023. La notifica è stata eseguita con raccomandata a.r. e, pertanto, valgono le considerazioni espresse in precedenza sul punto.
Quindi, non era prescritto il credito di cui al predetto avviso di addebito al momento della notifica dell'intimazione opposta.
In ogni caso, anche senza voler considerare l'atto interruttivo, deve osservarsi che la causa di estinzione del credito non era maturata al momento della notifica dell'intimazione opposta,
in virtù della sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale VI
19.
Infatti, bisogna tenere conto di quanto segue: 1) art. 68, commi 1 e 2 D.L. n. 18 del 2020 cd.
“Cura Italia” che ha sospeso l'attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/5/2020; 2) art. 154
D.L. 34/2020 che ha prorogato la sospensione dal 31/5/2020 al 31/8/2020; 3) art. 99 D.L.
104/2020 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 31/8/2020 al 15/10/2020; 4)
art.
1-bis D.L. 125/2020 che ha prorogato ancora la sospensione dal 15/1/2020 al
31/12/2020; 5) art. 1 D.L. 3/2021 che ha di nuovo prorogato la sospensione dal 31/12/2020
al 31/1/2021; 6) art. 22-bis D.L. 183/2020 che ha prorogato ancora una volta la sospensione dal 31/1/2021 al 28/2/2021; 7) art. 4 D.L. 41/2020 che ha nuovamente prorogato la sospensione dal 28/2/2021 al 30/4/2021; 8) art. 9 D.L. 73/2021 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 30/4/2021 al 30/6/2021; 9) art. 2 D.L. 99/2021 che ha, infine,
prorogato la sospensione dal 30/6/2021 fino al 31/8/2021. Quindi, vi è stata la sospensione,
per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività riscossione mediante ruolo. Tale sospensione, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al
DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31/12/2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28/2/2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30/4/2021), ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio
2021, per un totale di 64 gg., durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione deve essere quantificata, pertanto, in totali 478 gg. (cioè un anno, tre mesi e 23 giorni).
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte opposta costituita in giudizio.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'Avv. Giuseppe Armenante, elett.te domiciliato in Cava Parte_1
de' Tirreni, alla Via Sante Di Marino n. 34, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to Controparte_1
Giulia Alviggi, elett.te domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te CP_2
domiciliato come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 3/6/2025, ha adito questo giudice, Parte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259003872544000,
notificata in data 22/4/2025. Ha limitato le sue doglianze avverso gli avvisi di addebito prodromici n. 40020190009420206000 e n. 40020210002867207 000, eccependo l'omessa notifica dei predetti atti presupposti e la prescrizione dei crediti. Ha concluso come da pagina
7 del ricorso.
Si è costituita l , contrastando le richieste della ricorrente e Controparte_1
concludendo come da pagine 13 e 14 della memoria. Si è costituito l , contestando gli assunti avversi e concludendo come da pagina 9 della CP_2
memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto.
ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito prodromici Parte_1
all'intimazione opposta riportati in precedenza.
E' evidente che bisogna esaminare se sono state eseguite le notifiche degli atti presupposti perché, nell'ipotesi di esito positivo della verifica, risulta inammissibile ogni vizio investente il merito della pretesa creditoria.
Verificata la produzione dell' , si riscontra che i predetti avvisi di addebito prodromici CP_2
all'intimazione opposta sono stati correttamente notificati nelle date riportate negli atti per cui è causa. Coincidono i numeri degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con quelli di cui agli avvisi di addebito in questione.
Deve dirsi che, nel caso di notifica per posta effettuata direttamente dall' , cosa CP_2
avvenuta nel caso di specie, il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario.
Infatti, “la notificazione dell'avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale
convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale), CP_2
è possibile, a norma del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, u.p., conv. con mod. da L. n.
122 del 2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in
applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le
disposizioni della L. n. 890 del 1982, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o
annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico;
sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a
quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se
il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne
cognizione” (Cass. n. 39159 del 2021; n. 16423 del 2023).
Peraltro, riguardo alle raccomandate consegnate a “persona di famiglia”, va riportato ciò cha ha sostenuto la Cassazione nella sentenza n. 4160/2022, secondo cui “In tema di
notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita
direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma
1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a
mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto
sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere
di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che
indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto”.
Tale orientamento è condiviso dallo scrivente e conduce a ritenere corrette le notifiche dei predetti avvisi di addebito prodromici all'atto opposto effettuate nei confronti del ricorrente.
Riguardo alla contestazione attorea elativa alla produzione in copia della documentazione da parte dell' , va detto che sul punto la Cassazione (sentenza n. 2419/2006) ha CP_2
affermato che non ci si può limitare a contestare la conformità della copia senza alcuna deduzione in ordine agli elementi necessari per una valutazione della censura.
In realtà, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura - secondo il consolidato insegnamento della Cassazione (nn. 9439/10, 2419/06,
11269/04, 4395/04, 866/00 - non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall' art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all' originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è
prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
Quindi, la contestazione attorea, per come formulata, è priva di pregio.
Infatti, esaminati gli atti prodotti, non emergono elementi tali da far dubitare della conformità
agli originali delle versioni depositate;
né i presunti vizi elencati dal ricorrente acquistano alcuna rilevanza in ordine alla predetta valutazione: come già detto, la riferibilità delle ricevute di ritorno ai relativi avvisi si desume dai codici numerici presenti su entrambi gli atti.
Di conseguenza, poiché sono state correttamente eseguite le notifiche degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta, deve dichiararsi l'inammissibilità, non solo della doglianza di omessa notifica degli stessi, ma anche di tutte le censure riguardanti il merito delle pretese per cui è causa e, quindi, dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo antecedente alle notifiche degli avvisi di addebito in questione.
Quanto alla prescrizione eccepita per il periodo successivo alle comunicazioni al ricorrente dei predetti atti prodromici, va detto che, come è ben noto, in materia si applica il termine quinquennale anche dopo la notifica dell'atto prodromico.
Non vi sono dubbi sul fatto che la prescrizione non è maturata per i crediti di cui all'avviso di addebito n. 40020210002867207000, perché la notifica è intervenuta il 20/12/2021. Infatti,
la comunicazione al ricorrente del predetto atto è intervenuta entro i cinque anni dalla notifica dell''intimazione opposta, avvenuta il 22/4/2025.
Quanto all'avviso di addebito n. 40020190009420206000 (la cui notifica è avvenuta il
27/1/2020), è da considerare che l ha depositato un atto interruttivo Controparte_3
della prescrizione, costituito dall'intimazione di pagamento n. 10020239009573478000,
intervenuta il 4/12/2023. La notifica è stata eseguita con raccomandata a.r. e, pertanto, valgono le considerazioni espresse in precedenza sul punto.
Quindi, non era prescritto il credito di cui al predetto avviso di addebito al momento della notifica dell'intimazione opposta.
In ogni caso, anche senza voler considerare l'atto interruttivo, deve osservarsi che la causa di estinzione del credito non era maturata al momento della notifica dell'intimazione opposta,
in virtù della sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale VI
19.
Infatti, bisogna tenere conto di quanto segue: 1) art. 68, commi 1 e 2 D.L. n. 18 del 2020 cd.
“Cura Italia” che ha sospeso l'attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/5/2020; 2) art. 154
D.L. 34/2020 che ha prorogato la sospensione dal 31/5/2020 al 31/8/2020; 3) art. 99 D.L.
104/2020 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 31/8/2020 al 15/10/2020; 4)
art.
1-bis D.L. 125/2020 che ha prorogato ancora la sospensione dal 15/1/2020 al
31/12/2020; 5) art. 1 D.L. 3/2021 che ha di nuovo prorogato la sospensione dal 31/12/2020
al 31/1/2021; 6) art. 22-bis D.L. 183/2020 che ha prorogato ancora una volta la sospensione dal 31/1/2021 al 28/2/2021; 7) art. 4 D.L. 41/2020 che ha nuovamente prorogato la sospensione dal 28/2/2021 al 30/4/2021; 8) art. 9 D.L. 73/2021 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 30/4/2021 al 30/6/2021; 9) art. 2 D.L. 99/2021 che ha, infine,
prorogato la sospensione dal 30/6/2021 fino al 31/8/2021. Quindi, vi è stata la sospensione,
per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività riscossione mediante ruolo. Tale sospensione, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al
DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31/12/2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28/2/2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30/4/2021), ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio
2021, per un totale di 64 gg., durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione deve essere quantificata, pertanto, in totali 478 gg. (cioè un anno, tre mesi e 23 giorni).
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte opposta costituita in giudizio.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo