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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/11/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1208/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1208/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Sansalone Domenico Eugenio
RICORRENTE
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
UG (VC) con il patrocinio dell'avv. Viti Tiziana
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Le parti, raggiunto un accordo parziale su alcuni punti della causa, all'udienza di discussione del
5.11.2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Conclusioni conformi delle parti:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17.06.2007, nel Comune di
SA (TO), con la signora (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2007); Controparte_1
Confermare l'affidamento condiviso dei minori , e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 Per_3 abitazione e residenza principale presso la madre, con visita concordata da entrambi i genitori e secondo i desiderata dei figli e, in difetto di accordo, alle seguenti modalità: un pomeriggio a settimana dalle ore 14.00 alle ore 20.00, da individuarsi secondo il calendario lavorativo del sig.
(di volta in volta preventivamente comunicato); sabato e domenica a settimane alterne, Parte_1 dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del giorno successivo compatibilmente con i turni lavorativi (di volta in volta preventivamente comunicato), con un pernottamento alla settimana presso l'abitazione del padre;
il giorno della Vigilia di Natale (fino alle ore 10.00 del mattino di Natale) e il giorno di Natale
(fino alle ore 10.00 del giorno successivo) ad anni alterni;
ad anni alterni il periodo compreso tra il 25 dicembre e il 1 gennaio (dalle ore 10.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 1 gennaio) e quello tra il 1 gennaio al 7 gennaio (dalle ore 10.00 del 1 gennaio alle ore 10.00 del 7 gennaio); il giorno di Pasqua
e di Pasquetta ad anni alterni;
due settimane non consecutive durante il periodo estivo, in epoca da concordare con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno. Analogo periodo esclusivo spetta alla madre. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi entro il 30 giugno l'esatta località e l'indirizzo del luogo ove intendono recarsi con il minore e i recapiti telefonici ove gli stessi potranno essere reperiti telefonicamente;
il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni con il papà o la mamma e salvo diversi accordi tra i genitori.
Disporre che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie così come individuate nel protocollo d'intesa tra il Tribunale di Vercelli e l'Ordine degli
Avvocati di Vercelli.
pagina 2 di 7 Conclusioni difformi di parte ricorrente:
Disporre che l'assegno unico INPS venga assegnato interamente alla signora con rinuncia CP_1 del signor alla propria quota, e ciò quale assolvimento del dovere di contribuzione al Parte_1 mantenimento dei figli minori.
In subordine: Disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento per i figli minori la somma complessiva di Euro 100,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.
Disporre che l'assegno unico INPS venga ripartito nella misura del 50% tra entrambi i genitori, prevedendo che il signor versi mensilmente l'importo di propria competenza alla signora Parte_1 per il mantenimento dei figli. CP_1
Conclusioni difformi di parte resistente:
Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei tre figli minori Parte_1
, ed pari ad € 750,00 (50% del reddito paterno) da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2 Per_3 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e ricreative o, in via subordinata, disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli Parte_1
, ed pari ad € 450,00 (30% del reddito paterno) da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2 Per_3 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e ricreative.
Disporre che l'AUU per i figli venga assegnato interamente alla sig.ra CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in data 17.06.2007 nel Comune Controparte_1 Parte_1 di SA (TO), in regime di separazione dei beni (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli il 24.09.2009, il 29.11.2014 Persona_4 Persona_5 ed il 30.05.2017. Persona_6
In data 29.03.2023 le parti si sono separate consensualmente avanti al Tribunale di Ivrea.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia sulla cessazione del vincolo, la conferma di quanto disposto in separazione con riferimento al regime di affidamento dei figli, chiedendo invece una modifica delle condizioni che ne regolano la permanenza presso il padre e un aumento dell'assegno per il loro mantenimento.
pagina 3 di 7 Con comparsa di costituzione la convenuta ha aderito alla domanda di divorzio, opponendosi alle modifiche richieste.
Celebrata l'udienza in data 21.1.2025 avanti al Giudice relatore, le parti hanno raggiunto un accordo parziale, concordando in via provvisoria di ridurre il mantenimento indiretto dei figli a carico del padre da euro 300 mensili, come previsto in separazione, a 200 euro mensili, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e assegno unico alla convenuta;
hanno chiesto inoltre un differimento per l'avvio di un percorso di mediazione familiare per la regolamentazione della permanenza dei figli presso ciascuno.
Celebrata le successive udienze del 19.6.2025 (trattazione scritta), la causa è stata istruita documentalmente, stante l'assenza di istanze istruttorie ammissibili;
è stata discussa all'udienza del
5.11.2025.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati dall'udienza di comparizione avanti al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 29.3.2023, in sede di separazione consensuale, con la conseguenza che sussistono i presupposti temporali per l'accoglimento della relativa domanda, essendo il ricorso per divorzio stato depositato in data 30.9.2024.
SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO e DIRITTO DI VISITA DELLA PROLE
MINORENNE
Entrambe le parti hanno rassegnato sul punto conclusioni conformi, chiedendo la conferma del regime di affido e collocamento attualmente vigenti, così come disciplinate in sede di separazione.
Pertanto, i figli minori , ed restano affidati in via condivisa ai genitori con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso la madre ove avranno la residenza anagrafica.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulla permanenza presso ciascun genitore, che, in assenza di accordi migliorativi, sarà regolata come segue: un pomeriggio a settimana dalle ore 14.00 alle ore
20.00, da individuarsi secondo il calendario lavorativo del sig. (di volta in volta Parte_1 preventivamente comunicato); sabato e domenica a settimane alterne, dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del giorno successivo compatibilmente con i turni lavorativi (di volta in volta preventivamente comunicato), con un pernottamento alla settimana presso l'abitazione del padre;
il giorno della Vigilia
pagina 4 di 7 di Natale (fino alle ore 10.00 del mattino di Natale) e il giorno di Natale (fino alle ore 10.00 del giorno successivo) ad anni alterni;
ad anni alterni il periodo compreso tra il 25 dicembre e il 1 gennaio (dalle ore 10.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 1 gennaio) e quello tra il 1 gennaio al 7 gennaio (dalle ore
10.00 del 1 gennaio alle ore 10.00 del 7 gennaio); il giorno di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni;
il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni con il papà o la mamma e salvo diversi accordi tra i genitori;
due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, in epoca da concordare con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno. Analogo periodo esclusivo spetta alla madre. Entrambi
i genitori si impegnano a comunicarsi entro il 30 giugno l'esatta località e l'indirizzo del luogo ove intendono recarsi con i minori e i recapiti telefonici ove gli stessi potranno essere reperiti telefonicamente.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Il ricorrente chiede una rideterminazione dell'assegno di mantenimento per i figli, concordato in sede di separazione in euro 300 mensili;
in particolare chiede in via principale che sia disposto a suo carico solo il mantenimento indiretto, o in subordine, un importo di euro 100 mensili quale mantenimento indiretto, con rinuncia in entrambi i casi alla quota di sua spettanza dell'assegno unico familiare. Allega
a sostegno della richiesta una condizione reddituale e patrimoniale che lo vede: proprietario di casa gravata da mutuo di euro 550 mensili (ridotta da agosto con durata di ulteriori 23 anni); percettore di un salario mensile di circa 1.400 euro di media considerate la tredicesima e la quattordicesima;
gravato, oltre mutuo sulla casa, da debiti contratti in parte per utenze domestiche e in parte per finanziamenti (di cui non è specificata la destinazione).
La convenuta -che chiede un aumento dell'importo per il mantenimento dei figli a euro 750 mensili, o in subordine, a euro 450 mensili- ha un salario di circa euro 700 mensili su quattrodici mensilità e sostiene spese di locazione per euro 470. Percepisce integralmente l'assegno unico familiare di euro
750 mensili come da condizioni di separazione.
Entrambe le parti, all'udienza del 21.1.2025, hanno dichiarato che la condizione economica è la stessa dell'epoca della separazione (cfr. proc. verbale udienza del 21.11.2025). In effetti, da un esame della situazione complessiva del ricorrente, i contratti di finanziamento, i piani di rientro e parte delle bollette inevase attengono a periodo antecedente alla separazione (doc. 10, 11, 14, nel doc. 16 non è
pagina 5 di 7 visibile la data), mentre i restanti documenti prodotti afferiscono a finanziamenti per i quali non è specificata la destinazione familiare. Si aggiunga che, con riferimento al mutuo casa erogato nel 2017, la rata del mutuo, inizialmente di euro 747 mensili è scesa dal mese di luglio 2024 -epoca successiva alla separazione- a euro 550 mensili, causando quindi un risparmio di euro 200 mensili, come risulta dal documento n. 9 di parte ricorrente.
Lo stesso dicasi per la situazione economica della convenuta, che risulta immutata, con conseguente rigetto della relativa domanda di aumento dell'assegno di mantenimento.
In conclusione, il Collegio osserva che le parti non hanno allegato alcuna sopravvenienza che giustifichi la revisione di un assegno concordato tra le parti poco più di un anno prima dell'introduzione del presente ricorso;
dagli atti di causa nonché dall'interrogatorio libero delle parti, come si è detto, non è emerso alcun mutamento della situazione reddituale/patrimoniale complessiva delle parti;
la permanenza presso il padre, anche tenuto conto dell'accordo raggiunto in questa sede, non cambia in maniera significativa i tempi stabiliti in separazione;
non è stata allegata la sopravvenienza di nuove esigenze dei figli, considerato che l'età anagrafica non ha registrato mutamenti, visto il brevissimo lasso di tempo intercorso.
Pertanto, si conferma l'importo di euro 300 mensili, all'attualità; resta fermo anche il contributo del
50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli, come concordato dalle parti.
L'assegno unico assegno unico familiare potrà essere percepito per intero dalla convenuta, genitore collocatario.
SULLE SPESE PROCESSUALI
L'esito della lite e la tipologia della causa, che ha riguardato l'assegno di mantenimento per la prole, con rigetto delle domande di entrambe le parti, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1208/2024 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 6 di 7 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario celebrato tra CP_1
e in data 17.06.2007 nel Comune di SA (TO), in regime
[...] Parte_1 di separazione dei beni (atto n. atto n. 3, parte II, serie A, anno 2007).
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) Dispone che figli minori , ed siano affidati in via condivisa ai genitori con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso la madre ove avranno la residenza anagrafica.
4) Dispone che la permanenza dei minori presso ciascun genitore, salvi accordi migliorativi, sia regolata come da calendario indicato in parte motiva.
5) Dispone che corrisponda a , entro il giorno 15 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, quale contributo al mantenimento indiretto dei figli minori, la somma di euro 300 mensili (euro 100 per ciascun minore) all'attualità, e successivamente rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli;
Controparte_1 potrà richiedere l'intero assegno unico familiare.
6) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il
6.11.2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice estensore dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1208/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Sansalone Domenico Eugenio
RICORRENTE
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
UG (VC) con il patrocinio dell'avv. Viti Tiziana
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Le parti, raggiunto un accordo parziale su alcuni punti della causa, all'udienza di discussione del
5.11.2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Conclusioni conformi delle parti:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17.06.2007, nel Comune di
SA (TO), con la signora (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2007); Controparte_1
Confermare l'affidamento condiviso dei minori , e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 Per_3 abitazione e residenza principale presso la madre, con visita concordata da entrambi i genitori e secondo i desiderata dei figli e, in difetto di accordo, alle seguenti modalità: un pomeriggio a settimana dalle ore 14.00 alle ore 20.00, da individuarsi secondo il calendario lavorativo del sig.
(di volta in volta preventivamente comunicato); sabato e domenica a settimane alterne, Parte_1 dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del giorno successivo compatibilmente con i turni lavorativi (di volta in volta preventivamente comunicato), con un pernottamento alla settimana presso l'abitazione del padre;
il giorno della Vigilia di Natale (fino alle ore 10.00 del mattino di Natale) e il giorno di Natale
(fino alle ore 10.00 del giorno successivo) ad anni alterni;
ad anni alterni il periodo compreso tra il 25 dicembre e il 1 gennaio (dalle ore 10.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 1 gennaio) e quello tra il 1 gennaio al 7 gennaio (dalle ore 10.00 del 1 gennaio alle ore 10.00 del 7 gennaio); il giorno di Pasqua
e di Pasquetta ad anni alterni;
due settimane non consecutive durante il periodo estivo, in epoca da concordare con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno. Analogo periodo esclusivo spetta alla madre. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi entro il 30 giugno l'esatta località e l'indirizzo del luogo ove intendono recarsi con il minore e i recapiti telefonici ove gli stessi potranno essere reperiti telefonicamente;
il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni con il papà o la mamma e salvo diversi accordi tra i genitori.
Disporre che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie così come individuate nel protocollo d'intesa tra il Tribunale di Vercelli e l'Ordine degli
Avvocati di Vercelli.
pagina 2 di 7 Conclusioni difformi di parte ricorrente:
Disporre che l'assegno unico INPS venga assegnato interamente alla signora con rinuncia CP_1 del signor alla propria quota, e ciò quale assolvimento del dovere di contribuzione al Parte_1 mantenimento dei figli minori.
In subordine: Disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento per i figli minori la somma complessiva di Euro 100,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.
Disporre che l'assegno unico INPS venga ripartito nella misura del 50% tra entrambi i genitori, prevedendo che il signor versi mensilmente l'importo di propria competenza alla signora Parte_1 per il mantenimento dei figli. CP_1
Conclusioni difformi di parte resistente:
Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei tre figli minori Parte_1
, ed pari ad € 750,00 (50% del reddito paterno) da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2 Per_3 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e ricreative o, in via subordinata, disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli Parte_1
, ed pari ad € 450,00 (30% del reddito paterno) da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2 Per_3 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e ricreative.
Disporre che l'AUU per i figli venga assegnato interamente alla sig.ra CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in data 17.06.2007 nel Comune Controparte_1 Parte_1 di SA (TO), in regime di separazione dei beni (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli il 24.09.2009, il 29.11.2014 Persona_4 Persona_5 ed il 30.05.2017. Persona_6
In data 29.03.2023 le parti si sono separate consensualmente avanti al Tribunale di Ivrea.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia sulla cessazione del vincolo, la conferma di quanto disposto in separazione con riferimento al regime di affidamento dei figli, chiedendo invece una modifica delle condizioni che ne regolano la permanenza presso il padre e un aumento dell'assegno per il loro mantenimento.
pagina 3 di 7 Con comparsa di costituzione la convenuta ha aderito alla domanda di divorzio, opponendosi alle modifiche richieste.
Celebrata l'udienza in data 21.1.2025 avanti al Giudice relatore, le parti hanno raggiunto un accordo parziale, concordando in via provvisoria di ridurre il mantenimento indiretto dei figli a carico del padre da euro 300 mensili, come previsto in separazione, a 200 euro mensili, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e assegno unico alla convenuta;
hanno chiesto inoltre un differimento per l'avvio di un percorso di mediazione familiare per la regolamentazione della permanenza dei figli presso ciascuno.
Celebrata le successive udienze del 19.6.2025 (trattazione scritta), la causa è stata istruita documentalmente, stante l'assenza di istanze istruttorie ammissibili;
è stata discussa all'udienza del
5.11.2025.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati dall'udienza di comparizione avanti al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 29.3.2023, in sede di separazione consensuale, con la conseguenza che sussistono i presupposti temporali per l'accoglimento della relativa domanda, essendo il ricorso per divorzio stato depositato in data 30.9.2024.
SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO e DIRITTO DI VISITA DELLA PROLE
MINORENNE
Entrambe le parti hanno rassegnato sul punto conclusioni conformi, chiedendo la conferma del regime di affido e collocamento attualmente vigenti, così come disciplinate in sede di separazione.
Pertanto, i figli minori , ed restano affidati in via condivisa ai genitori con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso la madre ove avranno la residenza anagrafica.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulla permanenza presso ciascun genitore, che, in assenza di accordi migliorativi, sarà regolata come segue: un pomeriggio a settimana dalle ore 14.00 alle ore
20.00, da individuarsi secondo il calendario lavorativo del sig. (di volta in volta Parte_1 preventivamente comunicato); sabato e domenica a settimane alterne, dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del giorno successivo compatibilmente con i turni lavorativi (di volta in volta preventivamente comunicato), con un pernottamento alla settimana presso l'abitazione del padre;
il giorno della Vigilia
pagina 4 di 7 di Natale (fino alle ore 10.00 del mattino di Natale) e il giorno di Natale (fino alle ore 10.00 del giorno successivo) ad anni alterni;
ad anni alterni il periodo compreso tra il 25 dicembre e il 1 gennaio (dalle ore 10.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 1 gennaio) e quello tra il 1 gennaio al 7 gennaio (dalle ore
10.00 del 1 gennaio alle ore 10.00 del 7 gennaio); il giorno di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni;
il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni con il papà o la mamma e salvo diversi accordi tra i genitori;
due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, in epoca da concordare con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno. Analogo periodo esclusivo spetta alla madre. Entrambi
i genitori si impegnano a comunicarsi entro il 30 giugno l'esatta località e l'indirizzo del luogo ove intendono recarsi con i minori e i recapiti telefonici ove gli stessi potranno essere reperiti telefonicamente.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Il ricorrente chiede una rideterminazione dell'assegno di mantenimento per i figli, concordato in sede di separazione in euro 300 mensili;
in particolare chiede in via principale che sia disposto a suo carico solo il mantenimento indiretto, o in subordine, un importo di euro 100 mensili quale mantenimento indiretto, con rinuncia in entrambi i casi alla quota di sua spettanza dell'assegno unico familiare. Allega
a sostegno della richiesta una condizione reddituale e patrimoniale che lo vede: proprietario di casa gravata da mutuo di euro 550 mensili (ridotta da agosto con durata di ulteriori 23 anni); percettore di un salario mensile di circa 1.400 euro di media considerate la tredicesima e la quattordicesima;
gravato, oltre mutuo sulla casa, da debiti contratti in parte per utenze domestiche e in parte per finanziamenti (di cui non è specificata la destinazione).
La convenuta -che chiede un aumento dell'importo per il mantenimento dei figli a euro 750 mensili, o in subordine, a euro 450 mensili- ha un salario di circa euro 700 mensili su quattrodici mensilità e sostiene spese di locazione per euro 470. Percepisce integralmente l'assegno unico familiare di euro
750 mensili come da condizioni di separazione.
Entrambe le parti, all'udienza del 21.1.2025, hanno dichiarato che la condizione economica è la stessa dell'epoca della separazione (cfr. proc. verbale udienza del 21.11.2025). In effetti, da un esame della situazione complessiva del ricorrente, i contratti di finanziamento, i piani di rientro e parte delle bollette inevase attengono a periodo antecedente alla separazione (doc. 10, 11, 14, nel doc. 16 non è
pagina 5 di 7 visibile la data), mentre i restanti documenti prodotti afferiscono a finanziamenti per i quali non è specificata la destinazione familiare. Si aggiunga che, con riferimento al mutuo casa erogato nel 2017, la rata del mutuo, inizialmente di euro 747 mensili è scesa dal mese di luglio 2024 -epoca successiva alla separazione- a euro 550 mensili, causando quindi un risparmio di euro 200 mensili, come risulta dal documento n. 9 di parte ricorrente.
Lo stesso dicasi per la situazione economica della convenuta, che risulta immutata, con conseguente rigetto della relativa domanda di aumento dell'assegno di mantenimento.
In conclusione, il Collegio osserva che le parti non hanno allegato alcuna sopravvenienza che giustifichi la revisione di un assegno concordato tra le parti poco più di un anno prima dell'introduzione del presente ricorso;
dagli atti di causa nonché dall'interrogatorio libero delle parti, come si è detto, non è emerso alcun mutamento della situazione reddituale/patrimoniale complessiva delle parti;
la permanenza presso il padre, anche tenuto conto dell'accordo raggiunto in questa sede, non cambia in maniera significativa i tempi stabiliti in separazione;
non è stata allegata la sopravvenienza di nuove esigenze dei figli, considerato che l'età anagrafica non ha registrato mutamenti, visto il brevissimo lasso di tempo intercorso.
Pertanto, si conferma l'importo di euro 300 mensili, all'attualità; resta fermo anche il contributo del
50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli, come concordato dalle parti.
L'assegno unico assegno unico familiare potrà essere percepito per intero dalla convenuta, genitore collocatario.
SULLE SPESE PROCESSUALI
L'esito della lite e la tipologia della causa, che ha riguardato l'assegno di mantenimento per la prole, con rigetto delle domande di entrambe le parti, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1208/2024 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 6 di 7 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario celebrato tra CP_1
e in data 17.06.2007 nel Comune di SA (TO), in regime
[...] Parte_1 di separazione dei beni (atto n. atto n. 3, parte II, serie A, anno 2007).
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) Dispone che figli minori , ed siano affidati in via condivisa ai genitori con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso la madre ove avranno la residenza anagrafica.
4) Dispone che la permanenza dei minori presso ciascun genitore, salvi accordi migliorativi, sia regolata come da calendario indicato in parte motiva.
5) Dispone che corrisponda a , entro il giorno 15 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, quale contributo al mantenimento indiretto dei figli minori, la somma di euro 300 mensili (euro 100 per ciascun minore) all'attualità, e successivamente rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli;
Controparte_1 potrà richiedere l'intero assegno unico familiare.
6) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il
6.11.2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice estensore dott.ssa Simona Francese
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