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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11228 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice IE AC All'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 22941/2025:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Alessandro Testa Parte_1 contro in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria CP_1 Carla Attanasio
OGGETTO: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente, già titolare di indennità di accompagnamento, a seguito di visita di revisione del 13.05.2024 è stata riconosciuta invalida ultra65nne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età in misura medio grave (80%).
Quindi, la parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso dalla competente Commissione Medica per Invalidi civili.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell' CP_1 al pagamento della prestazione richiesta.
L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del CP_1 beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato. La ricorrente beneficia dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e lamenta di avere diritto anche all'indennità di accompagnamento invalidi civili.
Giova rammentare che le due prestazioni assistenziali sono tra loro cumulabili solo se le patologie per cui viene riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento sono diverse da quelle che hanno provocato la cecità.
Nel caso in esame il ctu della fase preventiva ha escluso che le patologie, diverse da quelle che hanno provocato la cecità, siano tali da determinare il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/80. Dunque il ctu ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, pur affermando la sussistenza di una invalidità assoluta e di un quadro clinico oggettivamente compromesso.
La parte ricorrente ha contestato tale valutazione affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Dunque, al netto della Corioretinopatia miopica di grado elevato posteriore (per cui la ricorrente beneficia dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti), il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso.
Roma, 5 novembre 2025
La Giudice
IE AC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice IE AC All'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 22941/2025:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Alessandro Testa Parte_1 contro in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria CP_1 Carla Attanasio
OGGETTO: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente, già titolare di indennità di accompagnamento, a seguito di visita di revisione del 13.05.2024 è stata riconosciuta invalida ultra65nne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età in misura medio grave (80%).
Quindi, la parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso dalla competente Commissione Medica per Invalidi civili.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell' CP_1 al pagamento della prestazione richiesta.
L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del CP_1 beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato. La ricorrente beneficia dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e lamenta di avere diritto anche all'indennità di accompagnamento invalidi civili.
Giova rammentare che le due prestazioni assistenziali sono tra loro cumulabili solo se le patologie per cui viene riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento sono diverse da quelle che hanno provocato la cecità.
Nel caso in esame il ctu della fase preventiva ha escluso che le patologie, diverse da quelle che hanno provocato la cecità, siano tali da determinare il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/80. Dunque il ctu ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, pur affermando la sussistenza di una invalidità assoluta e di un quadro clinico oggettivamente compromesso.
La parte ricorrente ha contestato tale valutazione affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Dunque, al netto della Corioretinopatia miopica di grado elevato posteriore (per cui la ricorrente beneficia dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti), il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso.
Roma, 5 novembre 2025
La Giudice
IE AC