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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 937/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5827/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240039272383000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Camera di Commercio di
Reggio Calabria Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata notificata il 17.06.2025 relativa a diritti camerali anno 2020.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione, il difetto di motivazione per mancata indicazione del tasso di interesse applicato e del metodo di calcolo utilizzato.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha eccepito la insussistenza del vizio di motivazione relativamente agli interessi di mora e il difetto di legittimazione passiva con riguardo alle ulteriori doglianze.
Si è costituita anche la Camera di Commercio resistendo al ricorso.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto all'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento, osserva la Corte che la Camera di commercio provvede all'iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sicchè la cartella non deve essere preceduta da alcun atto.
Quanto all'eccezione di prescrizione, innanzitutto va osservato che la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 14244/21 ha ricordato come l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fondi sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 del d.m. n. 54 del 2005, secondo cui
“l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione”.
Essendo il termine di versamento del diritto camerale fissato al 30 giugno dell'anno di riferimento, ne deriva che nel caso di specie il termine di prescrizione per l'anno 2020 sarebbe scaduto l'01.07.2025, sicchè la notifica della cartella in data 17.06.2025 è tempestiva. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte costituita, in €100,00. Reggio Calabria, 27.01.2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5827/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240039272383000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Camera di Commercio di
Reggio Calabria Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata notificata il 17.06.2025 relativa a diritti camerali anno 2020.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione, il difetto di motivazione per mancata indicazione del tasso di interesse applicato e del metodo di calcolo utilizzato.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha eccepito la insussistenza del vizio di motivazione relativamente agli interessi di mora e il difetto di legittimazione passiva con riguardo alle ulteriori doglianze.
Si è costituita anche la Camera di Commercio resistendo al ricorso.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto all'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento, osserva la Corte che la Camera di commercio provvede all'iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sicchè la cartella non deve essere preceduta da alcun atto.
Quanto all'eccezione di prescrizione, innanzitutto va osservato che la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 14244/21 ha ricordato come l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fondi sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 del d.m. n. 54 del 2005, secondo cui
“l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione”.
Essendo il termine di versamento del diritto camerale fissato al 30 giugno dell'anno di riferimento, ne deriva che nel caso di specie il termine di prescrizione per l'anno 2020 sarebbe scaduto l'01.07.2025, sicchè la notifica della cartella in data 17.06.2025 è tempestiva. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte costituita, in €100,00. Reggio Calabria, 27.01.2026