Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 937
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Camera di Commercio procede all'iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, pertanto la cartella non necessita di un atto preliminare.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di versamento (30 giugno dell'anno di riferimento). La notifica della cartella in data 17.06.2025 per il diritto 2020 è tempestiva, poiché il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 01.07.2025.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella

    La Corte ritiene che non vi sia difetto di motivazione in merito agli interessi di mora.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 937
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 937
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo