Art. 25. Miglioramenti pensioni anteriori al 1° gennaio 1975
Con decorrenza 1° gennaio 1975, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1974 delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1975, e' aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo stesso considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, di cui all' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente per le prime L. 3.000.000, per l'eccedenza fino a L. 6.000.000, e per l'ulteriore eccedenza:
del 40, del 27 e del 13 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;
del 30, del 20 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1970;
del 20, del 13 e del 7 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1973;
del 15, del 10 e del 3 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1974.
In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore alle lire duecentomila.
Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di lire cinquecento.
Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del Tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tutti i provvedimenti di variazione delle pensioni a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza sono assoggettati, dai competenti organi, al controllo successivo.
Con decorrenza 1° gennaio 1975, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1974 delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1975, e' aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo stesso considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, di cui all' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente per le prime L. 3.000.000, per l'eccedenza fino a L. 6.000.000, e per l'ulteriore eccedenza:
del 40, del 27 e del 13 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;
del 30, del 20 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1970;
del 20, del 13 e del 7 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1973;
del 15, del 10 e del 3 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1974.
In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore alle lire duecentomila.
Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di lire cinquecento.
Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del Tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tutti i provvedimenti di variazione delle pensioni a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza sono assoggettati, dai competenti organi, al controllo successivo.