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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente
UA AL, LA
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 464/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali N. 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N032D00548 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N032D00548 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N032D00548 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N032D00548 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N032D00548 IRAP 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N032D00554 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N032D00554 IRAP 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ric_1 srl ha impugnato 3 avvisi di accertamento ( T3N032D02585-2024 T3N032D00548-2025 T3N032D00554-2025 )con i quali è stato accertato un maggior Imponibile e chiesto in pagamento maggiori imposte in relazione, rispettivamente agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022.
L'avviso di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate di Perugia, con il quale sono stati recuperati i crediti di imposta per attività di formazione ex art. 1 commi 46-55 Legge 205/2017 maturati nell'anno e utilizzati in compensazione nel corso degli anni 2020 – 2022 era stato autonomamente impugnato.
Deduce, in sintesi, i seguenti motivi:
la riconducibilità delle attività svolte dalla società nei periodi d'imposta , al perimetro della formazione agevolabile, violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e art. 21, dpr 633/1972, dell'art. 109 tuir, dell'art. 54, comma 2, dpr 633/1972, dell'art. 39, comma 1, lett. d) dpr 600/1973, dell'art. 14, comma 4 bis l. 537/1993, della l. n. 44/2012, della l. 212/2000, dell'art. 1, l. 205/2017, del d.m.
4.5.2018 mse, della circolare direttoriale n. 412088/2018.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto del ricorso .
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, il ricorso è passato in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che l'art. 1, commi da 46 a 56, della L. n. 205/2017 (c.d. legge di bilancio per il
2018) ha introdotto un nuovo incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c.d. “tecnologie abilitanti” e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
In tal senso l'art. 1, comma 48 della L. n. 205/2017 prevede che: “Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber- fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.”
Va,in secondo luogo, evidenziato che l'impuganzione avverso l'atto di recupero proposta dal contribuente con ricorso RGR 326/2025 è stata rigettata con sentenza 607/02/2025 del 20.11.2025 dalla II sezione di questa Corte.
I tre avvisi di accertamento oggetto dell'odierno atto di gravame sono impugnati sulla base delle medesime argomentazioni già addotte nel reclamo avverso l'atto di recupero del credito, e ,quindi, possono richiamarsi integralmente le motivazioni riportate nella sentenza citata a fondamento del rigetto del ricorso.
Va comunque evidenziato che, come rilevato dall'Agenzia delle Entrate, la documentazione prodotta al fine di dimostrare la sussistenza di tale credito ha rilevato una sostanziale difformità tra le materie di cui all'art. 1 comma 48 della legge 205/2017 e quelle asseritamente svolte presso la società e che le materie non sono riconducibili a quelle aventi connotazione specialistica ed altamente qualificante di cui alla normativa in materia di formazione 4.0.
Conseguenziale a tutto ciò che è stato esposto è la pronuncia di rigetto dei ricorsi.
La soluzione data risulta assorbente di ogni altra questione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio della parte resistente per
€ 3.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente
UA AL, LA
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 464/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali N. 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N032D00548 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N032D00548 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N032D00548 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N032D00548 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N032D00548 IRAP 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N032D00554 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N032D00554 IRAP 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ric_1 srl ha impugnato 3 avvisi di accertamento ( T3N032D02585-2024 T3N032D00548-2025 T3N032D00554-2025 )con i quali è stato accertato un maggior Imponibile e chiesto in pagamento maggiori imposte in relazione, rispettivamente agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022.
L'avviso di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate di Perugia, con il quale sono stati recuperati i crediti di imposta per attività di formazione ex art. 1 commi 46-55 Legge 205/2017 maturati nell'anno e utilizzati in compensazione nel corso degli anni 2020 – 2022 era stato autonomamente impugnato.
Deduce, in sintesi, i seguenti motivi:
la riconducibilità delle attività svolte dalla società nei periodi d'imposta , al perimetro della formazione agevolabile, violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e art. 21, dpr 633/1972, dell'art. 109 tuir, dell'art. 54, comma 2, dpr 633/1972, dell'art. 39, comma 1, lett. d) dpr 600/1973, dell'art. 14, comma 4 bis l. 537/1993, della l. n. 44/2012, della l. 212/2000, dell'art. 1, l. 205/2017, del d.m.
4.5.2018 mse, della circolare direttoriale n. 412088/2018.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto del ricorso .
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, il ricorso è passato in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che l'art. 1, commi da 46 a 56, della L. n. 205/2017 (c.d. legge di bilancio per il
2018) ha introdotto un nuovo incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c.d. “tecnologie abilitanti” e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
In tal senso l'art. 1, comma 48 della L. n. 205/2017 prevede che: “Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber- fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.”
Va,in secondo luogo, evidenziato che l'impuganzione avverso l'atto di recupero proposta dal contribuente con ricorso RGR 326/2025 è stata rigettata con sentenza 607/02/2025 del 20.11.2025 dalla II sezione di questa Corte.
I tre avvisi di accertamento oggetto dell'odierno atto di gravame sono impugnati sulla base delle medesime argomentazioni già addotte nel reclamo avverso l'atto di recupero del credito, e ,quindi, possono richiamarsi integralmente le motivazioni riportate nella sentenza citata a fondamento del rigetto del ricorso.
Va comunque evidenziato che, come rilevato dall'Agenzia delle Entrate, la documentazione prodotta al fine di dimostrare la sussistenza di tale credito ha rilevato una sostanziale difformità tra le materie di cui all'art. 1 comma 48 della legge 205/2017 e quelle asseritamente svolte presso la società e che le materie non sono riconducibili a quelle aventi connotazione specialistica ed altamente qualificante di cui alla normativa in materia di formazione 4.0.
Conseguenziale a tutto ciò che è stato esposto è la pronuncia di rigetto dei ricorsi.
La soluzione data risulta assorbente di ogni altra questione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio della parte resistente per
€ 3.000,00 oltre accessori se dovuti.