Ordinanza presidenziale 14 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00882/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2023, proposto da AR Di NI, AN AR, IU Di AU, PA US, GE SC, RA Di NI, VA IL, VA RI e UI MA AN, rappresentati e difesi dagli avvocati IU Vaccaro e Ottavio Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Boncoraglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento
- dell'ordine di demolizione del Comune di Ragusa n. 30 in data 18 gennaio 2023;
- del preavviso di rigetto n. 55436 del 17 luglio 2014 e il diniego n. 58942 in data 14 luglio 2015 sulla domanda di condono n. 3146/86 presentata in data 1 luglio 1986 (mai notificati agli odierni proprietari e indirizzati al dante causa già deceduto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. EM IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso notificato in data 30 marzo 2023 e depositato il giorno successivo, i ricorrenti hanno impugnato:
- l'ordine di demolizione del Comune di Ragusa n. 30 in data 18 gennaio 2023;
- il preavviso di rigetto n. 55436 del 17 luglio 2014 e il diniego n. 58942 in data 14 luglio 2015 sulla domanda di condono n. 3146/86 presentata in data 1 luglio 1986 (mai notificati agli odierni proprietari e indirizzati al dante causa già deceduto).
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue.
Espongono i ricorrenti di essere proprietari di distinti appartamenti facenti parte di un unico stabile sito nel Comune di Ragusa, in Contrada Randello, catastalmente identificato al foglio di mappa A/180, particella 1129, e suddiviso in vari subalterni. Tali unità immobiliari sono pervenute agli istanti a seguito di atti di compravendita stipulati con i precedenti proprietari, sig.ra CI NA e sig. LL AR.
Riferiscono che l’edificio fu realizzato nel primo semestre del 1983 dal sig. LL AR in assenza di titolo edilizio e che, in data 01/07/1986, lo stesso presentò istanza di sanatoria ai sensi della L. n. 47/1985, versando la relativa oblazione. Successivamente, l'immobile venne frazionato e le singole unità compravendute.
Con l’ordinanza n. 30 del 18/01/2023, notificata il 31/01/2023, il Comune di Ragusa ha ingiunto a tutti gli attuali proprietari la demolizione dell'intero edificio, in quanto realizzato in violazione dell'art. 15, lett. a), della L.R. n. 78/1976, che impone un vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia.
L'ordinanza presuppone il diniego di sanatoria del 14/07/2015, a sua volta preceduto da preavviso di rigetto del 17/07/2014.
I ricorrenti lamentano di non aver mai ricevuto notifica di tali atti presupposti, in quanto inviati al sig. LL AR, deceduto sin dal 15/08/2005.
A sostegno del gravame, deducono i seguenti motivi di diritto che possono sintetizzarsi nei seguenti termini:
- 1. “Violazione ed errata interpretazione dell’art. 15 L.R. 78/1976 – Violazione ed errata applicazione della L. 241/90 e del giusto procedimento - Illegittimità manifesta dei provvedimenti impugnati per omessa valutazione dello stato dei luoghi – Difetto di istruttoria - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti – Carenza di motivazione:” l’Amministrazione non avrebbe condotto un’adeguata istruttoria per accertare la distanza dell'immobile dalla battigia al momento della sua costruzione (1983), limitandosi a un'affermazione assertiva e non considerando i fenomeni di erosione costiera che avrebbero modificato la linea di costa negli ultimi 40 anni. Inoltre, i ricorrenti, quali terzi acquirenti in buona fede, non sarebbero stati coinvolti nel procedimento amministrativo.
- 2. “Illegittimità manifesta dell’ingiunzione di demolizione per omessa valutazione dello stato dei luoghi e illegittimità del provvedimento impugnato per evidente ed ingiustificata sproporzione in riferimento agli effetti:” l’ordine di demolizione sarebbe sproporzionato, data l'impossibilità tecnica di una demolizione parziale senza compromettere l'intero stabile, e l'Amministrazione non avrebbe valutato misure alternative, come la sanzione pecuniaria. Si contesta, altresì, l'omessa acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, necessario per qualsiasi intervento, inclusa la demolizione, in area soggetta a vincolo paesaggistico.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ragusa che, con memoria depositata in data 30 ottobre 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti e, nel merito, l'infondatezza delle censure avversarie. La difesa comunale ha ricostruito l'iter amministrativo, evidenziando come la domanda di condono presentata dal dante causa dei ricorrenti fosse stata respinta con provvedimento definitivo del 2015, stante la violazione del vincolo di inedificabilità assoluta. Ha sostenuto che l'onere di provare il rispetto della distanza legale al momento della costruzione grava sul privato e che l'ordine di demolizione è un atto vincolato, che non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico né una valutazione comparativa, essendo irrilevante il tempo trascorso e la buona fede degli acquirenti. Ha infine contestato la necessità del parere della Soprintendenza, trattandosi di vincolo urbanistico e non paesaggistico ai fini della L.R. 78/76.
Nel corso del giudizio, a seguito del decesso della ricorrente sig.ra VA RI, il processo è stato interrotto con ordinanza presidenziale n. 93/2025 del 14 marzo 2025, e successivamente riassunto con atto del 23 maggio 2025.
In vista dell'udienza pubblica, le parti hanno depositato ulteriori memorie. I ricorrenti, con memoria 12 gennaio 2026, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, replicando all'eccezione di inammissibilità e ribadendo la fondatezza dei motivi di merito.
Il Comune di Ragusa, con memoria depositata in data 5 gennaio 2026 e con memoria depositata in data 19 gennaio 2026, ha ribadito le proprie difese, insistendo sull'inammissibilità del ricorso per la definitività degli atti presupposti e sull'infondatezza nel merito delle doglianze avversarie.
All'udienza pubblica del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio.
Il ricorso ha per oggetto l’esame della legittimità dell'ordinanza di demolizione n. 30 del 18 gennaio 2023, con cui il Comune di Ragusa ha ingiunto ai ricorrenti, quali proprietari pro quota, la demolizione di un edificio realizzato abusivamente in Contrada Randello, nonché avverso gli atti presupposti, ovvero il preavviso di rigetto del 2014 e il diniego di sanatoria del 2015.
2. Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti all'ordinanza di demolizione.
L'eccezione non può essere accolta.
Risulta agli atti del giudizio che il diniego di sanatoria del 14 luglio 2015 (vedi allegato 8 alla memoria di costituzione del Comune di Ragusa) fu notificato al sig. LL AR, originario richiedente, presso la sua residenza; tuttavia, a quella data, lo stesso era già deceduto in data 15 agosto 2005.
Secondo consolidati principi giurisprudenziali, se è vero che gli aventi causa subentrano nella posizione giuridica del dante causa, inclusi gli oneri e gli obblighi derivanti da una domanda di condono, è altrettanto vero che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, il provvedimento lesivo deve essere portato a loro legale conoscenza.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno avuto "piena conoscenza" del diniego di sanatoria, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., solo a seguito della notifica dell'ordinanza di demolizione che lo menzionava espressamente quale atto presupposto; avendo impugnato congiuntamente entrambi gli atti, il ricorso avverso il diniego di sanatoria deve ritenersi ammissibile.
3. Sulla violazione dell'art. 15 L.R. n. 78/1976 e il difetto di istruttoria.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 15 L.R. n. 78/1976 e per difetto di istruttoria, asserendo che il Comune non avrebbe adeguatamente accertato la distanza dell'immobile dalla battigia al momento della sua costruzione (1983), limitandosi ad affermazioni assertive e non considerando il fenomeno dell'erosione costiera.
La censura è infondata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dalla difesa comunale, in materia di abusi edilizi l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per la sanatoria, inclusa la conformità alle norme vigenti all'epoca della realizzazione dell'opera, grava sul privato che richiede il condono (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 17/2019, citata dal Comune nella memoria depositata in data 26 ottobre 2025, secondo cui “costituisce preciso onere del privato che ha commesso l’abuso edilizio provare, in sede di istanza di sanatoria, così come in sede di impugnazione giurisdizionale, che all’epoca della costruzione il fabbricato non ricadeva entro la fascia di inedificabilità (Cons. St., IV, 2 febbraio 2011, n. 752; V, 6 febbraio 1999, n. 124; 24 ottobre 1996, n. 1275)” ; vedi anche T.A.R. Palermo Sicilia sez. III, 4/10/2006, n. 2017 secondo cui: “Posto che l'art. 15 lett. a), l. rg. Sicilia 12 giugno 1976 n. 78, in combinato disposto con l'art. 23 comma 10, l. rg. Sicilia 10 agosto 1985 n. 37, esclude la possibilità della sanatoria per gli abusi edilizi nella fascia di 150 metri dalla battigia commessi dopo il 31 dicembre 1976, è onere di chi richiede la sanatoria fornire la prova, certa ed inoppugnabile, che al momento dell'abuso la distanza dalla battigia fosse di oltre 150 metri” ).
I ricorrenti si sono limitati ad una generica allegazione circa il fenomeno erosivo, senza fornire alcun principio di prova (come perizie tecniche o aerofotogrammetrie d'epoca) idoneo a dimostrare che nel 1983 l'immobile rispettasse la fascia di inedificabilità di 150 metri; in assenza di tale prova, la valutazione dell'amministrazione, basata sulle cartografie ufficiali, non può ritenersi viziata da difetto di istruttoria.
L'Amministrazione, pertanto, ha legittimamente fondato il proprio provvedimento sulla base della situazione di fatto e delle cartografie ufficiali, dalle quali emerge la violazione della fascia di rispetto. Pertanto, il motivo di ricorso avverso il diniego di sanatoria è infondato e, di conseguenza, l'impugnazione del diniego di condono n. 58942 del 14 luglio 2015 deve essere respinta nel merito.
4. Sull'illegittimità per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (nonché l'omessa acquisizione del parere della Soprintendenza; censura che verrà affrontata in maniera specifica al punto 6 del presente provvedimento giurisdizionale).
La censura non è suscettibile di positiva valutazione.
Rigettata nel merito l'impugnazione avverso il diniego di sanatoria, e accertata quindi in via definitiva l'insanabilità dell'abuso, l'ordine di demolizione di un'opera abusiva, specialmente se realizzata in un'area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta come quella in esame, costituisce un atto vincolato e doveroso per l'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato n. 9347 del 2023).
Non residua, pertanto, in capo all'ente alcun margine di discrezionalità circa la sanzione da irrogare, né è richiesto un onere di motivazione rafforzato in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico attuale alla demolizione, essendo questo in re ipsa nel ripristino della legalità violata (vedi sempre cfr. Consiglio di Stato n. 9347 del 2023).
Come è noto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il mero decorso del tempo dalla commissione dell'abuso non genera alcun legittimo affidamento in capo al privato, stante la natura permanente dell'illecito edilizio.
In particolare, questa Sezione ha più volte affermato che “ (…) in materia di repressione degli abusi edilizi, quando vengano in rilievo atti vincolati, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all'intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9); il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori e repressivi in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell'interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019)” .
5. Sull’impossibilità di una demolizione parziale.
Con riferimento all'asserita impossibilità tecnica della demolizione parziale, il Collegio rileva che trattasi di una questione che attiene alla fase esecutiva del provvedimento e non ne inficia la legittimità.
Deve osservarsi al riguardo che l'eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria alternativa è una facoltà che l'amministrazione può valutare solo in fase esecutiva e solo qualora la demolizione rechi pregiudizio a parti conformi dell'edificio (art. 34 D.P.R. 380/2001), circostanza non applicabile a un intero edificio abusivo (cfr. Consiglio di Stato sez. I, 2/09/2024, n. 1178 secondo cui “Per gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, le disposizioni dell' articolo 34 d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione” ; cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. III, 22/05/2024, n. 3318 ha avuto modo di precisare che “La valutazione circa la possibilità di dar corso o meno alla misura ripristinatoria e la conseguente scelta tra demolizione d'ufficio ed irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, successiva alla disposta ingiunzione. La possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria - prevista e disciplinata con riferimento alle opere eseguite in parziale difformità dal titolo edificatorio dall'articolo 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 - viene infatti valutata in un secondo momento, successivo ed autonomo rispetto alla diffida a demolire, ossia quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione in danno delle opere edili costruite. Conseguentemente, l'esito negativo di tale valutazione tecnica non può mai costituire un vizio dell'ordine di demolizione, ma al più della fase di esecuzione in danno” ).
6. Sulla mancata acquisizione del parere della Soprintendenza.
Infine, è priva di pregio la doglianza relativa alla mancata acquisizione del parere della Soprintendenza, in quanto in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, che non ammette alcuna deroga o valutazione di compatibilità paesaggistica, non vi è spazio per l'intervento consultivo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo; in altri termini se nessun intervento può essere realizzato, nessuna autorizzazione può essere richiesta, rendendo il parere della Soprintendenza superfluo ai fini dell'ordine di ripristino (cfr. Sentenze TAR AN sentenze n. n. 2576/2023, n. 2599/2023, secondo cui “Privo di pregio è anche il denunciato vizio di omessa acquisizione del parere della Soprintendenza, in quanto in via generale l’acquisizione di un parere da parte dell’autorità preposta alla tutela di un vincolo riguarda l’ipotesi, ben diversa da quella esaminata, in cui venga in considerazione un vincolo paesaggistico e non anche un vincolo di inedificabilità assoluta come quello in questione, poiché se nessun intervento può essere realizzato, non può chiedersi alcuna autorizzazione alla Soprintendenza (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 18 ottobre 2021, n. 2845, C.G.A. 21 settembre 2010, n. 1220)” ).
7. Sulle spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Ragusa, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE BU, Presidente
EM IN, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM IN | LE BU |
IL SEGRETARIO