Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5009 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 ITALIANMATERIA 05009 /03 REPUBBLICA RIA IN NOME DI LA CORTE SUP SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n. 6887/99 Dott. Bruno Saccucci Presidente Cons.Relatore Cron. 11226 Dott. Massimo Oddo Rep. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere Ud. 16 ottobre 2002 Dott. Francesco Ruggiero Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Imposte indirette SENTENZA In.v.im. accertamen- sul ricorso proposto il 29 marzo 1999 da: to / criteri. Simit S.r.l. in persona del legale rappresentante Gianemilio Pan- dozy - rappreentata e difesa in virtù di procura a margine del ricorso اروع -dall'avv. Giorgio Fuga di Milano ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Palestro, n. 56, presso l'avv. Alessandro Fatica ricorrente
contro
Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 intimato avverso la sentenza del Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. VI n. 326 del 20 novembre 1998. 688 3 proc. 6887/99 n. R.G. 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ot- tobre 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 7 agosto 1996 la S.r.l. Simit impugnava l'avviso noti- ficatole il 4 giugno 1996, con il quale l'Ufficio del registro di Milano aveva rettificato la dichiarazione in.v.im. presentata dalla società per il decennio scaduto il 31 dicembre 1992, elevando da L. 861.080.000 a L.
1.325.000.000 il valore finale di un fabbricato industriale sito in Trezzano sul Naviglio. Deduceva la nullità della rettifica in quanto l'Ufficio aveva erronea- mente individuato in cinque, anziché in quattro, i piani dell'immo- 011 bile e non aveva documentato di avere determinato il valore del ce- spite, in conformità al criterio enunciato nell'atto, mediante il riferi- mento ai trasferimenti di immobili similari avvenuti nel triennio ante- riore il 1992. Chiedeva, in via subordinata, la valutazione automatica del bene, ai sensi dell'art. 52, 4° co., d.p.r. 26 ottobre 1986, n. 131, avendone ottenuto l'accatastamento in epoca successiva alla dichia- razione. L'impugnazione era parzialmente accolta il 14 marzo 1997 dalla commissione tributaria provinciale, la quale, in applicazione del cri- terio di valutazione automatica, determinava il valore finale dell'im- mobile in L.
1.147.640.000. La decisione, appellata dalla società, era confermata il 20 novembre proc. 6887/99 n. R.G. 2 1998 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Premetteva il giudice di secondo grado che, nel caso in esame, non era utilizzabile il criterio di valutazione automatica, giacché la socie- tà aveva dichiarato un valore inferiore a quello risultante dalla sua applicazione, ma sottolineava che il suo impiego era stato chiesto dalla stessa, ricorrente, sia pure in via subordinata, e che al risultato della sua applicazione aveva fatto acquiescenza l'amministrazione finanziaria. Osservava poi che il valore determinato dal giudice di primo grado era da considerarsi il più aderente alla realtà, tenuto conto dei prezzi di mercato nella zona desunti anche da pubblicazioni edite da enti di notoria attendibilità, quale la camera di commercio, e della consi- الله stenza dell'immobile in tre piani più un pianoterra ed un mansardato, documentata dalla scheda Ute allegata alla dichiarazione in.v.im., e che tale valore andava, quindi, confermato secondo un apprezzamen- to equitativo. La contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza con tre motivi e l'intimato ministero delle Finanze non resisteva nel giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, con il primo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che non avrebbe esaminato “i motivi di diritto esposti, rispettivamente, nel ricorso e nell'atto di appello", limitandosi a di- chiarare che “le censure mosse dall'appellante circa il criterio di va- lutazione adottato non sembrano incrinare la correttezza dell'operato proc. 6887/99 n. R.G. 3 sia dell'ufficio che dei primi giudici, nonché a ritenere esatta la con- sistenza dell'immobile in cinque piani documentata dalle schede Ute allegate alla dichiarazione in.v.im. presentata dalla società, pur senza avere potuto prendere visione dell'indicata dichiarazione in.v.im. ed allegati, non prodotti dell'ufficio ...". In questo modo avrebbe non solo “ignorato la censura mossa al deli- berato di primo grado sul punto della motivazione di diritto, ma, in pratica" avrebbe trasformato in critica di merito sia le eccezioni di 66 diritto esposte in primo grado che quelle ripetute nel secondo". In aperta violazione del disposto di legge, poi, non avrebbe fatto al- cun cenno nella parte motiva “della contestata validità e correttezza dell'operato dell'ufficio in linea di diritto e, soprattutto, della lamen- des tata mancanza di prove", ed avrebbe dato per controllato quello che non era stato visto dal giudice. La censura, attraverso l'erroneo richiamo all'art. 36, n. 6, d.p.r. n. 546/92, che impone in materia di contenzioso tributario l'obbligo di motivazione della sentenza, denuncia, invece, in forma non consenti- ta una violazione dell'art. 112, c.p.c. La parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione, infatti, in forza del principio di autosufficienza del ricorso ha l'onere di specificare, a pe- na di inammissibilità per genericità del motivo, non solo in quale atto difensivo o verbale di udienza l'abbia formulata, onde consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, ma anche quali ra- gioni abbia specificatamente formulate a sostegno di essa. Ciò per- proc. 6887/99 n. R.G. 4 ché, pur configurando la violazione dell'art. 112, c.p.c., un error in procedendo, per quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio, il di- retto esame degli atti processuali è sempre condizionato ad un ap- prezzamento preliminare della decisività della questione (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 18 luglio 2002, n. 10410; Cass. civ., sez. III, sent. 11 gennaio 2002, n. 317; Cass. civ., sez. III, sent. 10 maggio 2001, n. 6502; Cass. civ., sez. III, sent., 2 febbraio 1995, n. 1239). A tale onere non ha soddisfatto la ricorrente, che, pur richiamandosi a motivi di diritto esposti nell'originario ricorso e nell'appello, non ha precisato, neppure nell'esposizione sommaria dei fatti della causa, l'esatto tenore di tali motivi e la ragione per la quale un'omessa pro- Os) nuncia su questi, che investivano la validità e la correttezza dell'ope- rato dell'ufficio, si sarebbe risolta in un vizio rilevante della senten- za. Con il secondo motivo, lamenta la “nullità dell'operato dell'Ufficio per difetto di prova", giacché quest'ultimo non avrebbe documentato nel corso del giudizio quanto affermato nell'avviso di rettifica, por- tando gli elementi addotti a giustificazione della sua valutazione, af- finché potessero essere confutati e/o corretti. Tale condotta, “non rappresentando prova idonea la produzione di un breve scritto e di una pubblicazione relativa a valori di anni ་ successivi", avrebbe ་ ་ dovuto essere motivo sufficiente per censurare la rettifica operata e dichiararne l'annullamento per difetto di prova. La doglianza è infondata. proc. 6887/99 n. R.G. 5 Se con la stessa, invero, la società intende denunciare la violazione dell'art. 2697, c.c., va osservato che tale violazione si configura sol- tanto nell'ipotesi, nella specie non verificatasi, che il giudice abbia at- tribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia sbagliato nel ritenere che la parte abbia assolto tale o nere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vi- zio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 14 febbraio 2001, n. 2155; Cass. civ., sez. I, sent. 2 dicembre 1993, n. 11949). Ove, invece, ritiene di dedurre un vizio di motivazione della decisio- ne, occorre rilevare che non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. олл 4, c.p.c., che prescrive l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, la generica affermazione che non sono condivisibili le considerazioni poste a fondamento della decisione, occorrendo che il ricorrente indichi anche le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa, insufficiente o contraddittoria su un punto decisivo della controversia (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 29 maggio 2002, n. 7820; Cass. civ., sez. III, sent. 22 marzo 2001, n. 4113). Tanto non è avvenuto, giacché la società non investe con il motivo la congruenza e la logicità delle argomentazioni della sentenza impu- gnata, che ha fondato la verifica della correttezza dell'operato del- proc. 6887/99 n. R.G. 6 l'Ufficio sui riscontri tratti dai rilevamenti dei valori degli immobili compiuti dalla camera di commercio relativamente all'anno 1985 e dai risultati dell'applicazione del criterio automatico previsto dall'art. 52, n. 4, d.p.r. n. 131/86. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 34, n. 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, richiamato dall'art. 31, d.p.r. n. 643/71, in quanto l'Ufficio aveva indicato nella rettifica l'utilizzo del criterio di valutazione degli immobili facente riferimento alle definizioni di va- lori per beni analoghi avvenute nel triennio, mentre nel corso del giudizio avrebbe modificato il criterio del riferimento e, con il con- forto del giudice di appello, avrebbe preso come riferimento i valori di tre anni dopo, assumendo un periodo di riferimento assolutamente fuori dalla norma. Anche tale censura è infondata. ON E' vero che l'amministrazione finanziaria, una volta che abbia indivi- duato e portato a conoscenza del contribuente, con la notifica dell'at- to impositivo, il criterio utilizzato per l'accertamento di maggior va- lore, è tenuta nel corso del giudizio a fornire la prova del fondamento della pretesa fiscale nel quadro del parametro prescelto, essendo ad essa preclusa l'introduzione nella fase giudiziale di elementi di fatto estranei al criterio utilizzato per eseguire l'accertamento (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 29 agosto 2002, n. 12657; Cass. civ., sez. V, sent. 22 giugno 2001, n. 8569). Tale limite si ricollega, tuttavia, al divieto dello jus novum in un giu- dizio che muove dall'impugnazione di un atto amministrativo espres- proc. 6887/99 n. R.G. 7 so o tacito, e non alla previsione di una pluralità di criteri di accerta- mento ed all'obbligo di indicazione nell'atto di rettifica di quello a- dottato nel caso concreto e non si può, pertanto, con figurare una vio- lazione di tale previsione nel caso in cui nel corso del successivo giu- dizio venga fatto riferimento ad un criterio diverso. Va aggiunto che, nella specie, la decisione non trova fondamento nell'applicazione di un criterio di valutazione diverso da quello men- zionato nell'avviso di rettifica, giacché alla correttezza di esso si è espressamente rifatto il giudice di appello, che, prendendo atto del- l'impossibilità di una riforma della decisione di primo grado in danno del contribuente, non essendovi stata impugnazione dell'Ufficio, si è richiamato soltanto fini del riscontro della pretesa dell'amministra- zione alla rilevazione di mercato della camera di commercio nell'an- no 1985 (e non 1995 come asserito dalla ricorrente), ritenendola più favorevole alla contribuente, ed alla valutazione automatica basata sulla rendita catastale attribuita successivamente all'immobile. All'infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 16 ottobre 2002. Il consigliere est. Il presidente 'dott. Bruno Sacucci veriбишо исчис dott. Massimo Oddo الده Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERA Dott.ssa Donatella D'Anna 2 APR. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 proc. 6887/99 n. R.G. 8 ........