Sentenza 13 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2002, n. 10200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10200 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL OPC Ο ΓΑΙΑΝΟ1 02 00/ 0 2 Aula A REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N.2603/00 Dott. Alberto SPANO' Consigliere DE LUCA Consigliere 27801 Dott. Michele Cron. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Ud. 24/04/02 ha pronunciato la seguente: SE N TE NZA sul ricorso proposto da: TO LI, VE AR AN, NN SE, NT UC, QU RO, AN IA, US AN, TA LA, IR AR CE, VE DD, CO NN AR, tutte elettivamente domiciliate in Roma, Via Giovanni Animuccia n.6/A/12 presso l'avv. Leopoldo Muratori, rappresentate e difese giusta delega in atti 1 dall' avv. Emanuela Soccio del Foro di Lecce;
- ricorrenti 1789
contro
Coop. LABOR s.r.l. ; -- ințimata- avversO la decisione del Tribunale di Lecce del 17 dicembre 1998-26 gennaio 1999, n. 214, RGAC 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 del 1998, cron.1310; udita nella pubblica udienza del 24 aprile 2002 la relazione della causa del relatore cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Renato Finocchi Ghersi, il quale ha concluso per ildott. rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 17 dicembre 1998- 26 gennaio 1999, il Tribunale di Lecce accoglieva l'appello proposto dalla Cooperativa a responsabilità Labor avverso le undici decisioni del Pretore di Nardò del 5 dicembre 1997, rigettando le domande di ME CC e di altre dieci lavoratrici, volte ad ottenere la pronuncia di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art.2932 codice civile con la costituzione di un rapporto di lavoro diretto alle dipendenze della società cooperativa Labor, succeduta alle varie società cui era stata affidata la gestione del servizio mensa scolastica, appaltato dal Comune di Copertino. I giudici di appello osservavano che la richiesta delle lavoratrici di chiamare in giudizio, ex artt. 331 e 332 codice di procedura civile, il Comune di Copertino (che era stato parte in primo grado) doveva essere disattesa, trattandosi di domanda di garanzia impropria, basata su titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale e comunque di cause scindibili e tra di loro indipendenti Il Tribunale osservava che il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore turismo, richiamato dalle lavoratrici, non era applical uile alla società cooperativa, che non risultava iscritta alle associazioni sindacali stipulanti. Il capitolato relativo all'appalto e la disposizione di cui all'art. 36 della legge n.300 del 1970 stabiliscono soltanto l'obbligo di rispettare condizioni economiche e normative non inferiori a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro, ma non anche quello di assumere i lavoratori già dipendenti dalla precedente appaltatrice. 2 Un onere di questo genere poteva incombere solo su quel datore di lavoro che lo avesse assunto espressamente ○ che fosse iscritto alle associazioni sindacali stipulanti. Avverso tale decisione ricorrono le undici lavoratrici con tre distinti motivi. La società cooperativa Labor non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE erronea e falsa Con il primo motivo, le ricorrente denunciano in relazione applicazione dell'art. 2077 codice civile, all'art. 360 n.3 codice di procedura civile. La decisione del Tribunale, ad avviso delle ricorrenti, sarebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte, secondo il quale operando sul piano - processuale la presunzione di adesione della parti del contratto individuale alle associazioni sindacali è a carico del datore di lavoro che non intenda applicare il contratto collettivo eccepire la mancata iscrizione entro la prima udienza (dovendo, in caso contrario, darsi per provata l'adesione al contratto collettivo). Orbene, Osservano le ricorrenti, nel caso di specie la cooperativa Labor era rimasta contumace per l'intero giudizio di primo grado, sicchè la stessa non poteva più contestare in appello la inapplicabilità delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di settore. Il motivo non è fondato. Con motivazione adeguata e sufficiente, i giudici di appello si sono adeguati all'orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale spetta al lavoratore ricorrente che invochi 1'applicabilità al rapporto in contestazione del CCNL di categoria l'onere di provare rigorosamente che le parti sono iscritte alle associazioni sindacali stipulanti ovvero che il datore di lavoro abbia comunque recepito la normativa del CCNL (Cass. S. U. n. 2665 del 1997). Nel caso di specie nessuna prova del genere è stata non solo data ma neppure offerta dalle ricorrenti, le quali si sono limitate ad invocare la normativa contrattuale, in particolare l'art. 304 del CCNL di categoria, nonché l'art. 36 della legge n.300 del 1970 e l'art. 13 del capitolato d'oneri relativo al servizio in questione, predisposto dal Comune di Copertino, in 3 al contratto collettivo di quale fa espresso riferimento categoria. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano erronea e falsa legge n.300 del 1970 ininterpretazione dell'art.36 della relazione all'art. 360 n.3 codice di procedura civile. I l Tribunale di Lecce, ad avviso delle ricorrenti, avrebbe interpretato in senso restrittivo tale disposizione, che pone l'obbligo di inserire nel capitolato di appalto una clausola che garantisca ai lavoratoti dipendenti dell'appaltatore condizioni non inferiori а quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria e di zona. Infatti, i giudici di appello avrebbero considerato tale clausola applicabile solo nei confronti dei propri dipendenti, cioè di quei lavoratori già facenti parte dell'organico e non di quelli che la scietà appaltatrice avrebbe dovuto eventualmente assumere in un secondo momento. Infatti, ad avviso del Tribunale, la disposizione di legge riguarderebbe solo le condizioni economiche e normative minime previste dai contratti collettivi di categoria, fra le quali rientra l'obbligo di assumere il personale dipendente non dell'appaltatore interessato alla gestione uscente. Tale conclusione, secondo le ricorrenti, urterebbe contro l'ovvia constatazione che la norma che assicura la stabilità del posto di lavoro dei dipendenti dei servizi appaltati per i lavoratoricostituisce la tutela minima e basilare subordinati operanti in un settore caratterizzato da una così marcata promiscuità di rapporti lavorativi, connessa alla necessità che gli affidamenti dei pubblici servizi siano periodicamente ricontrattati dalle pubbliche amministrazioni, mediante procedura ad evidenza pubblica. Le ricorrenti, in via del tutto subordinata, pongono la questione di legittimità costituzionale dell'art.36 della legge n. 300 del 1970, per contrasto con gli articoli 2 e 4 comma 1 della Costituzione (ove questa Corte ritenesse di interpretare la norma nel senso contestato). Anche questo motivo è infondato. Questa Corte ha già riconosciuto (con orientamento pienamente condiviso dal Collegio: v. Cass. n.528 del 16 gennaio 1993) che norma di cui all'art.36 della legge n.300 del 1970la la quale dispone l'inserimento nei contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche di una clausola determinante l'obbligo per l'appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della Zona si riferisce al trattamento dei dipendenti dell'appaltatore e non può essere invocata ai fini dell'applicazione di clausole della contrattazione collettiva. che prevedano l'obbligo dell'appaltatore medesimo di assumere i lavoratori già dipendenti del precedente appaltatore. La disposizione dell'art. 36 della legge n.300 del 1970 riguarda l'obbligo dell'appaltatore di applicare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori а quelle risultanti dal contratto collettivo, che questione ben dall'obbligo di assunzione a carico dello stesso distinta appaltatore, ponendo quest'ultimo obbligo non un eventuale adeguamento ai livelli superiori del trattamento dei dipendenti esistenti nell'organico, ma addirittura un eventuale aumento di personale dell'appaltatore del preesistente organico subentrante. La disposizione di cui al citato art. 36 riguarda, inoltre, solo le opere pubbliche intese in senso stretto (cfr. Cass. 16 gennaio 1993 n. 528 che ha ritenuto infondato il dubbio di legittimità costituzionale della norma così interpretata). Per tali motivi, la norma in questione non può essere invocata nel caso di specie. Con motivazione incensurabile in questa sede, perché esente da vizi logici ed errori giuridici, il Tribunale ha preso poi in esame il capitolato speciale di appalto, stipulato tra il Comune di Copertino e la Cooperativa Labor, ed ha concluso che l'art. 13 dello stesso prevedeva all'ultimosemplicemente, comma, l'assunzione da parte della ditta appaltatrice dell'obbligo di applicare "nei confronti dei lavoratori dipendenti" condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratto collettivi di lavoro di categoria e di zona. Anche l'obbligo della ditta appaltatrice assunto contrattualmente doveva intendersi, quindi, limitato alla sola applicazione nei confronti dei propri dipendenti (e cioè dei 5 lavoratori che già facevano parte dell'organico della ditta e non certamente di quelli che la ditta avrebbe dovuto assumere in un secondo momento) delle condizioni retributive e normative minime previste dai contratti. Un onere di assumere tutto il personale della gestione uscente - secondo il Tribunale avrebbe potuto discendere solo da un - obbligo espressamente assunto dalla nuova società appaltatrice, ovvero dall'iscrizione di questa alle associazioni sindacali stipulanti, con conseguente obbligo di applicazione di tutte le norme del contratto collettivo di categoria. La posizione della cooperativa Labor non rientrava, tuttavia, in alcuno dei casi ora esposti. Donde l'infondatezza della domanda proposta da tutte le lavoratrici. Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello sfuggono qualsiasi censura. Né può dirsi in contrasto con le а disposizioni della Carta Costituzionale, che garantiscono il diritto al lavoro, l'interpretazione dell'art.36 della legge n. 300 del 1970 ora richiamata (per qualche riferimento, cfr. Cass. n.528 del 1993, che ha anche escluso circostanza rilevante ai fini del prospettato dubbio di costituzionalità l'applicabilità dell'art.2112 codice civile, in della norma - materia di trasferimento d'azienda, in ipotesi di passaggio di un appalto di servizi da una impresa ad un'altra). Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 n.5 codice di procedura civile. La società cooperativa Labor, ad avviso delle ricorrenti, avrebbe nei fatti dimostrato di voler spontaneamente applicare la previsione del CCNL che impone il subentro del personale, offrendo di proseguire nel lavoro con un contratto di socie d'opera. Anche quest'ultimo motivo si rivela infondato. Con una valutazione di merito, che sfugge a qualsiasi censura di violazione di legge o di vizio di motivazione, i giudici di appello hanno escluso che la società Labor abbia spontaneamente applicato le disposizioni del CCNL, in particolare di quelle che imponevano il subentro del personale della precedente gestione. Costituisce, pertanto, un semplice artificio dialettico ovvero offrire una valutazione dei fatti diversa da quella già compiuta dai giudici di appello argomentare che la società - avrebbe nella pratica dimostrato di voler seguire le disposizioni del contratto collettivo di settore, per il solo fatto di aver proposto alle ex dipendenti della precedente società di continuare a lavorare come socie d'opera anziché come lavoratrici dipendenti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla per le spese, non avendo la società proposto difese in questa sede.
P.Q.M.
den la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 24 ble aprile 2002. Stine MercMercuris th Il Consigliere est. Il Presidente i - w Aman Sharselle FRE Cute Pearlle 19106 ANGE A O T T I I R O D O D E O , I R T S G E R 0 T 1 . A R S A نر 7