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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19846 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TE AN nato a [...] il [...] AL UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'assise d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NZ Galati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo per AL UI l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in punto di continuazione di pena, rigetto nel resto;
per TE AN chiede il rigetto del ricorso L'avvocato Guerriero Claudia conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 19846 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 luglio 2025 la Corte di assise di appello di Napoli, in riforma di quella emessa, a seguito di giudizio abbreviato, in data 25 giugno 2024 bk_u_ dal Giudice per le indagini preliminari Rressi941-Tribunale della stessa sede, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e, per il solo AL, riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 marzo 2008, ha rideterminato, nei confronti di UI AL e AN TE, la pena complessiva in venti anni di reclusione ciascuno. 2. Il procedimento ha ad oggetto l'omicidio di NZ De AR avvenuto a Castellammare di Stabia 1'8 maggio 2005 con l'esplosione di diversi colpi di arma da fuoco. A seguito dell'ammissione degli addebiti e della parziale rinuncia ai motivi di appello, può dirsi definitivamente accertata la penale responsabilità dei due imputati che sono stati gli esecutori materiali del delitto ricostruito sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AL PI e dei riscontri illustrati nelle convergenti, sul punto, sentenze di merito. L'omicidio è maturato nel contesto della faida che ha visto contrapposti il gruppo camorristico dei D'AN, al quale appartenevano sia lo stesso PI che TE, e quello degli MO - AR nel quale, invece, militava De AR, la cui eliminazione ha costituito parte del progetto di vendetta derivante da altro precedente omicidio in danno di AN MA. PI ha riferito circostanze apprese de relato, fra gli altri, dallo stesso TE che gli confessò di essere stato l'autore materiale dell'esplosione dei colpi e di avere raggiunto il luogo dell'omicidio insieme a UI AL che rimase in disparte. I due killers, in seguito, si rifugiarono presso un'abitazione posta nelle vicinanze ove rimasero alcuni giorni. All'eliminazione di De AR avrebbero dovuto originariamente provvedere lo stesso collaboratore ed TE ma il piano fu complicato proprio dall'arresto di PI e ciò impose una modifica dei progetti originari. Le sentenze di merito hanno ampiamente dato conto delle dichiarazioni del collaboratore e dei riscontri individuati, oltre che nei dati emergenti dai periodi e dai luoghi di detenzione del collaboratore, nella registrazione di una conversazione effettuata dal fratello del dichiarante, NO PI, dalla quale sono stati desunti elementi di conferma sia della partecipazione degli imputati all'agguato che del loro successivo riparo in un vicino appartamento. Il giudizio di appello, alla luce delle citate rinunce ai motivi di impugnazione, 2 ha avuto ad oggetto, limitatamente alla posizione di TE, le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante della premeditazione. Ritenuto meritevole della mitigazione del trattamento sanzionatorio ex art. 62-bis cod. pen. in ragione, essenzialmente, della condotta processuale, le convergenti, sul punto, sentenze di merito hanno ravvisato gli elementi costitutivi dell'aggravante nel fatto che la decisione di uccidere De AR venne deliberata con ampio anticipo rispetto alla concreta esecuzione dell'agguato e tenuto conto del contesto nel quale venne presa, ossia di vendetta per la precedente uccisione di un affiliato al clan D'AN. Solo in conseguenza di un fatto accidentale imprevisto, quale l'arresto di uno dei killers designati, il piano subì una modifica, ma la risoluzione criminosa dell'esecutore rimasto in libertà, TE, appunto, rimase inalterata. L'agguato, inoltre, fu accuratamente preparato, finanche nella individuazione del successivo rifugio, e venne portato a termine con estrema determinazione. Ritenuta anche per AL la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di assise di appello, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione con i reati di partecipazione ad associazione di stampo camorristico e ad associazione dedita al narcotraffico, nonché di estorsione aggravata ai sensi dell'art 416bis.1_ cod. pen. di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 marzo 2008 con la quale AL venne condannato alla pena di quattordici anni di reclusione. La pena è stata rideterminata, nei termini sopra precisati, individuando, a titolo di continuazione per i predetti reati oggetto del precedente giudizio, la pena di nove anni di reclusione. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con separati atti. 3.1. UI AL, per mezzo dei propri difensori di fiducia, avv. Francesco Romano e avv. Leopoldo Perone, ha articolato un unico motivo di ricorso, con il quale ha eccepito la mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena a titolo di aumento in continuazione in riferimento ai delitti accertati con sentenza dalla Corte di appello di Napoli del 28 marzo 2008 di condanna a quattordici anni di reclusione, nonché omessa indicazione dei singoli aumenti in continuazione. La sentenza impugnata è viziata nella parte in cui, riconosciuta la continuazione esterna con la suddetta sentenza esecutiva in misura, peraltro non trascurabile, di anni nove di reclusione, ha omesso l'indicazione della pena per ciascun reato satellite, così violando i principi giurisprudenziali che impongono, in materia di riconoscimento della continuazione, l'obbligo di indicare e motivare lo 3 specifico aumento di pena. 3.2. AN TE, per mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. AN de RT, ha articolato un'unica censura, con la quale ha eccepito l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, pur in assenza di riscontri esterni ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AL PI, nonché vizio di motivazione. A tal fine, ha richiamato i principi giurisprudenziali affermati da questa Corte sulla necessità che gli elementi di conferma alla chiamata in correità siano individualizzanti, ossia che abbiano ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato, stante l'applicabilità degli artt. 192 e 187 cod. proc. pen. oltre che alla prova degli elementi costitutivi del reato, anche a quella delle circostanze aggravanti incidenti sulla concreta entità della sanzione. Nella fattispecie, peraltro, il richiamo agli elementi descrittivi dell'agguato era indicativo, semmai, della mera preordinazione del delitto, non già della sua premeditazione. Invero, alcuna informazione è stata resa dal collaboratore PI sullo studio delle occasioni e delle opportunità per la realizzazione dell'omicidio, sull'organizzazione dei mezzi, la predisposizione delle modalità esecutive dello stesso, il radicamento e la persistenza costante nella psiche del ricorrente del proposito omicida. Il dichiarante ha riferito che avrebbe dovuto eseguire l'omicidio con TE, ma che la propria partecipazione non fu possibile a causa dell'arresto; l'imputato quel giorno eseguì l'omicidio perché avvistò la vittima e così coinvolse AL. Tale dinamica è compatibile con il decorso di un breve lasso temporale e con la mancanza degli elementi costitutivi della premeditazione, come confermato, anche, dalla commissione del delitto durante una festa patronale, alla presenza di tanta gente e delle forze dell'ordine. Con i motivi aggiunti, TE ha ribadito la medesima doglianza con riferimento alla distinzione tra premeditazione e preordinazione del delitto e alla necessità che anche le circostanze aggravanti siano valutate alla stregua dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen., con la conseguente indispensabilità di riscontri, nella fattispecie assenti. 6. I difensori degli imputati hanno chiesto procedersi a trattazione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di UI AL è inammissibile. 4 pf Quello proposto nell'interesse di AN TE è infondato. 2. Giudicando sui motivi di appello proposti nell'interesse di UI AL, la Corte di assise di appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ritenuto il delitto di omicidio in continuazione con quelli giudicati con altra sentenza definitiva con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, partecipazione ad associazione di stampo camorristico ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416bis.
1. cod. pen. A titolo di continuazione la pena è stata quantificata, per tali reati, nella misura complessiva di nove anni di reclusione, a fronte dei quattordici quantificati in sede di cognizione;
pertanto, è stata operata una riduzione nella misura di circa un terzo della pena originaria. 2.1. Il ricorrente lamenta la mancata quantificazione separata degli aumenti per i singoli reati ed un difetto di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La censura, così come formulata, rende il ricorso inammissibile, stante la mancata indicazione dell'interesse asseritamente leso per effetto della rideterminazione della pena da parte della Corte di assise di appello. Come segnalato, tale operazione è stata compiuta mediante un abbattimento consistente della pena quantificata dal giudice della cognizione all'esito, peraltro, di una valutazione complessiva di meritevolezza del ricorrente (così come del coimputato) della concessione di una mitigazione sanzionatoria determinata dal comportamento processuale ritenuto sintomatico di una forma di resipiscenza. Si tratta di aspetti espressamente menzionati alle pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata al fine di giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di tale complessiva motivazione, nulla ha dedotto il ricorrente per sostenere l'incoerenza del ragionamento svolto dai giudici di merito potendosi constatare, dunque, un vuoto argomentativo che rende inammissibile la censura. Non è sufficiente, infatti, lamentare l'omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, dovendo la censura essere accompagnata, oltre che da precise allegazioni delle ragioni poste a giustificazione della critica, anche dalla esplicitazione di un preciso interesse alla medesima. 2.2. In diritto occorre prendere le mosse dalla decisione del massimo organo nomofilattico che ha espresso il principio di diritto per il quale «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 5 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nell'occasione è stato anche chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. In termini coerenti, dunque, con tale orientamento deve ritenersi la giurisprudenza di questa Corte che ha inteso declinare, in termini puntuali, l'obbligo di motivazione della quantificazione della pena per i singoli reati satellite. In particolare, s'intende fare riferimento alla condivisa giurisprudenza in base alla quale «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, [...], Rv. 284005 - 01). In motivazione è stato precisato che, a fronte di una significativa riduzione della pena per i reati satellite, il ricorrente, in quel caso, si era limitato a censurare il difetto di motivazione della quantificazione della pena, senza lamentare, proprio come nella fattispecie in esame, l'eccessività della pena quantificata in aumento. In ragione del deficit argomentativo della critica, si è pervenuti alla valutazione di inammissibilità della censura per la mancata esplicitazione di uno specifico interesse alla sua formulazione. L'orientamento è in continuità con l'affermazione secondo cui «in tema di determinazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza» (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Pg, Rv. 276117 - 01). D'altronde, anche la contestazione riferita ai singoli aumenti, in assenza della esplicitazione di ragioni specifiche volte a supportare la definizione di un interesse specifico alla critica, appare, parimenti, inammissibile. Si inserisce in tale contesto anche il principio affermato da Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 288742 - 01 laddove ha precisato che «il giudice dell'appello, in ragione del principio devolutivo, è tenuto ad esaminare il motivo afferente alla mancata motivazione relativa ai singoli aumenti per la continuazione nel solo caso in cui tale rilievo sia strumentale alla contestazione dell'assenza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione posta a 6 sostegno del giudizio di congruità della pena, ma non in quello in cui difetti tale contestazione e l'appellante muova doglianze esclusivamente in ordine alla mancata indicazione dei singoli aumenti di pena». Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da UI AL. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di AN TE, come integrato con i motivi aggiunti, è privo di fondamento. Le sentenze di merito sono pervenute a risultati conformi sul punto controverso e, sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte (fra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, [...], Valerio, Rv. 252615 - 01), possono essere lette congiuntamente saldandosi reciprocamente. Il contesto nel quale è maturato l'omicidio per il quale si procede è quello camorristico e l'ambito tipicamente mafioso della faida, ovvero del delitto quale vendetta di uno precedente, è stato ampiamente descritto alle pagg. 28 e seguenti della sentenza di primo grado anche nella parte dedicata all'aggravante dell'agevolazione mafiosa. E' pacifico che TE facesse parte di un gruppo di fuoco del dan D'AN ed è altrettanto pacifico che De AR (ovvero la vittima dell'omicidio) si inquadrasse nel gruppo avversario. Analogamente, AL faceva parte del medesimo gruppo al quale apparteneva TE, a nulla rilevando che nei suoi confronti la circostanza aggravante in parola sia stata esclusa. Così definiti i rispettivi inquadramenti degli imputati e della vittima, è del tutto illogico (come correttamente ritenuto anche dai giudici di merito) immaginare che il proposito criminoso possa essere insorto in termini estemporanei e che lo stesso coinvolgimento di AL possa essere stato casuale e determinato solo da una situazione contingente. Oltre alle dichiarazioni del collaboratore PI (rispetto al quale il ricorrente lamenta la mancanza di elementi di riscontro) si ha il dato estremamente significativo delle modalità con le quali l'omicidio è stato posto inY 1/2./ essere. L'azione è stata compiuta da due soggetti in concorso che vi hanno preso parte con ruoli non promiscui l ma separati ed evidentemente concordati in precedenza;
a sparare è stato solo uno di loro (TE), mentre l'altro stava in disparte a fungere da vedetta. I due hanno utilizzato mezzi diversi per recarsi sul luogo dell'omicidio 7 immediatamente dopo il quale si sono rifugiati in un appartamento vicino dove sono rimasti per diversi giorni. Per come risulta dalla registrazione della conversazione operata dal fratello del collaboratore PI (sulla quale la sentenza di appello si diffonde ampiamente) quanto accaduto immediatamente dopo gli spari è indicativo di una preventiva organizzazione. Tali elementi, valutati unitariamente ed in termini sinergici, restituiscono il quadro di un omicidio pianificato non solo dal punto di vista operativo, ma programmato e deliberato preventivamente e con l'anticipo giustificato con l'esigenza di risolvere le numerose questioni organizzative che un agguato del genere pone. Il tutto, si ribadisce, per come emerso dalle sentenze di merito, in un contesto di vendetta nell'ambito di una faida di camorra. Anche il movente, peraltro, costituisce elemento idoneo (unitamente agli altri) a giustificare l'affermazione della ricorrenza della premeditazione (Sez. 1, n. 2439 del 04/12/2008, dep. 2009, Cariello, Rv. 242705 - 01). La critica difensiva pretende di selezionare, fra il cospicuo materiale indiziario a disposizione, le sole dichiarazioni del collaboratore PI evidenziando la carenza di qualsiasi riscontro e finisce con l'obliterare l'intera valutazione d'insieme desumibile dalla complessiva ricostruzione della vicenda omicidiaria, come illustrata dai giudici di merito. D'altra parte, va ricordato che «la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente;
non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione» (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275415 - 01). Né è meritevole di accoglimento l'ulteriore rilievo difensivo basato sulla distinzione tra preordinazione dei mezzi e premeditazione. Sebbene la prima non possa assurgere ad elemento esclusivo per la dimostrazione della circostanza aggravante, va considerato che la stessa non può neppure essere ritenuta meramente neutra, tenuto conto del condiviso, benché 8 risalente, principio per cui «in tema di omicidio, dalla preordinazione del crimine, concernente le modalità di esecuzione di esso, che non è da sola sufficiente a denotarne la premeditazione, possono essere tratti elementi sintomatici idonei ad una corretta individuazione e qualificazione del dolo del soggetto agente, con la conseguenza che la causale del fatto, la preordinazione accurata dei mezzi per porlo in essere, la ricerca della occasione più favorevole per realizzarlo e le modalità di esecuzione del delitto sono fatti oggettivi dai quali il giudice di merito può, con adeguata motivazione, desumere la sussistenza o meno della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma primo n. 3, cod. pen.» (Sez. 1, n. 4956 del 15/03/1993, Ardito, Rv. 194557 - 01). 4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso di LU AL deve essere dichiarato inammissibile e deve essere rigettato quello di AN TE. Segue la condanna di entrambi gi imputati al pagamento delle spese processuali e del solo AL, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma, cs;
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende._
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AL UI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di TE AN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere NZ Galati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo per AL UI l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in punto di continuazione di pena, rigetto nel resto;
per TE AN chiede il rigetto del ricorso L'avvocato Guerriero Claudia conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 19846 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 luglio 2025 la Corte di assise di appello di Napoli, in riforma di quella emessa, a seguito di giudizio abbreviato, in data 25 giugno 2024 bk_u_ dal Giudice per le indagini preliminari Rressi941-Tribunale della stessa sede, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e, per il solo AL, riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 marzo 2008, ha rideterminato, nei confronti di UI AL e AN TE, la pena complessiva in venti anni di reclusione ciascuno. 2. Il procedimento ha ad oggetto l'omicidio di NZ De AR avvenuto a Castellammare di Stabia 1'8 maggio 2005 con l'esplosione di diversi colpi di arma da fuoco. A seguito dell'ammissione degli addebiti e della parziale rinuncia ai motivi di appello, può dirsi definitivamente accertata la penale responsabilità dei due imputati che sono stati gli esecutori materiali del delitto ricostruito sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AL PI e dei riscontri illustrati nelle convergenti, sul punto, sentenze di merito. L'omicidio è maturato nel contesto della faida che ha visto contrapposti il gruppo camorristico dei D'AN, al quale appartenevano sia lo stesso PI che TE, e quello degli MO - AR nel quale, invece, militava De AR, la cui eliminazione ha costituito parte del progetto di vendetta derivante da altro precedente omicidio in danno di AN MA. PI ha riferito circostanze apprese de relato, fra gli altri, dallo stesso TE che gli confessò di essere stato l'autore materiale dell'esplosione dei colpi e di avere raggiunto il luogo dell'omicidio insieme a UI AL che rimase in disparte. I due killers, in seguito, si rifugiarono presso un'abitazione posta nelle vicinanze ove rimasero alcuni giorni. All'eliminazione di De AR avrebbero dovuto originariamente provvedere lo stesso collaboratore ed TE ma il piano fu complicato proprio dall'arresto di PI e ciò impose una modifica dei progetti originari. Le sentenze di merito hanno ampiamente dato conto delle dichiarazioni del collaboratore e dei riscontri individuati, oltre che nei dati emergenti dai periodi e dai luoghi di detenzione del collaboratore, nella registrazione di una conversazione effettuata dal fratello del dichiarante, NO PI, dalla quale sono stati desunti elementi di conferma sia della partecipazione degli imputati all'agguato che del loro successivo riparo in un vicino appartamento. Il giudizio di appello, alla luce delle citate rinunce ai motivi di impugnazione, 2 ha avuto ad oggetto, limitatamente alla posizione di TE, le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante della premeditazione. Ritenuto meritevole della mitigazione del trattamento sanzionatorio ex art. 62-bis cod. pen. in ragione, essenzialmente, della condotta processuale, le convergenti, sul punto, sentenze di merito hanno ravvisato gli elementi costitutivi dell'aggravante nel fatto che la decisione di uccidere De AR venne deliberata con ampio anticipo rispetto alla concreta esecuzione dell'agguato e tenuto conto del contesto nel quale venne presa, ossia di vendetta per la precedente uccisione di un affiliato al clan D'AN. Solo in conseguenza di un fatto accidentale imprevisto, quale l'arresto di uno dei killers designati, il piano subì una modifica, ma la risoluzione criminosa dell'esecutore rimasto in libertà, TE, appunto, rimase inalterata. L'agguato, inoltre, fu accuratamente preparato, finanche nella individuazione del successivo rifugio, e venne portato a termine con estrema determinazione. Ritenuta anche per AL la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di assise di appello, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione con i reati di partecipazione ad associazione di stampo camorristico e ad associazione dedita al narcotraffico, nonché di estorsione aggravata ai sensi dell'art 416bis.1_ cod. pen. di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 marzo 2008 con la quale AL venne condannato alla pena di quattordici anni di reclusione. La pena è stata rideterminata, nei termini sopra precisati, individuando, a titolo di continuazione per i predetti reati oggetto del precedente giudizio, la pena di nove anni di reclusione. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con separati atti. 3.1. UI AL, per mezzo dei propri difensori di fiducia, avv. Francesco Romano e avv. Leopoldo Perone, ha articolato un unico motivo di ricorso, con il quale ha eccepito la mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena a titolo di aumento in continuazione in riferimento ai delitti accertati con sentenza dalla Corte di appello di Napoli del 28 marzo 2008 di condanna a quattordici anni di reclusione, nonché omessa indicazione dei singoli aumenti in continuazione. La sentenza impugnata è viziata nella parte in cui, riconosciuta la continuazione esterna con la suddetta sentenza esecutiva in misura, peraltro non trascurabile, di anni nove di reclusione, ha omesso l'indicazione della pena per ciascun reato satellite, così violando i principi giurisprudenziali che impongono, in materia di riconoscimento della continuazione, l'obbligo di indicare e motivare lo 3 specifico aumento di pena. 3.2. AN TE, per mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. AN de RT, ha articolato un'unica censura, con la quale ha eccepito l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, pur in assenza di riscontri esterni ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AL PI, nonché vizio di motivazione. A tal fine, ha richiamato i principi giurisprudenziali affermati da questa Corte sulla necessità che gli elementi di conferma alla chiamata in correità siano individualizzanti, ossia che abbiano ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato, stante l'applicabilità degli artt. 192 e 187 cod. proc. pen. oltre che alla prova degli elementi costitutivi del reato, anche a quella delle circostanze aggravanti incidenti sulla concreta entità della sanzione. Nella fattispecie, peraltro, il richiamo agli elementi descrittivi dell'agguato era indicativo, semmai, della mera preordinazione del delitto, non già della sua premeditazione. Invero, alcuna informazione è stata resa dal collaboratore PI sullo studio delle occasioni e delle opportunità per la realizzazione dell'omicidio, sull'organizzazione dei mezzi, la predisposizione delle modalità esecutive dello stesso, il radicamento e la persistenza costante nella psiche del ricorrente del proposito omicida. Il dichiarante ha riferito che avrebbe dovuto eseguire l'omicidio con TE, ma che la propria partecipazione non fu possibile a causa dell'arresto; l'imputato quel giorno eseguì l'omicidio perché avvistò la vittima e così coinvolse AL. Tale dinamica è compatibile con il decorso di un breve lasso temporale e con la mancanza degli elementi costitutivi della premeditazione, come confermato, anche, dalla commissione del delitto durante una festa patronale, alla presenza di tanta gente e delle forze dell'ordine. Con i motivi aggiunti, TE ha ribadito la medesima doglianza con riferimento alla distinzione tra premeditazione e preordinazione del delitto e alla necessità che anche le circostanze aggravanti siano valutate alla stregua dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen., con la conseguente indispensabilità di riscontri, nella fattispecie assenti. 6. I difensori degli imputati hanno chiesto procedersi a trattazione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di UI AL è inammissibile. 4 pf Quello proposto nell'interesse di AN TE è infondato. 2. Giudicando sui motivi di appello proposti nell'interesse di UI AL, la Corte di assise di appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ritenuto il delitto di omicidio in continuazione con quelli giudicati con altra sentenza definitiva con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, partecipazione ad associazione di stampo camorristico ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416bis.
1. cod. pen. A titolo di continuazione la pena è stata quantificata, per tali reati, nella misura complessiva di nove anni di reclusione, a fronte dei quattordici quantificati in sede di cognizione;
pertanto, è stata operata una riduzione nella misura di circa un terzo della pena originaria. 2.1. Il ricorrente lamenta la mancata quantificazione separata degli aumenti per i singoli reati ed un difetto di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La censura, così come formulata, rende il ricorso inammissibile, stante la mancata indicazione dell'interesse asseritamente leso per effetto della rideterminazione della pena da parte della Corte di assise di appello. Come segnalato, tale operazione è stata compiuta mediante un abbattimento consistente della pena quantificata dal giudice della cognizione all'esito, peraltro, di una valutazione complessiva di meritevolezza del ricorrente (così come del coimputato) della concessione di una mitigazione sanzionatoria determinata dal comportamento processuale ritenuto sintomatico di una forma di resipiscenza. Si tratta di aspetti espressamente menzionati alle pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata al fine di giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di tale complessiva motivazione, nulla ha dedotto il ricorrente per sostenere l'incoerenza del ragionamento svolto dai giudici di merito potendosi constatare, dunque, un vuoto argomentativo che rende inammissibile la censura. Non è sufficiente, infatti, lamentare l'omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, dovendo la censura essere accompagnata, oltre che da precise allegazioni delle ragioni poste a giustificazione della critica, anche dalla esplicitazione di un preciso interesse alla medesima. 2.2. In diritto occorre prendere le mosse dalla decisione del massimo organo nomofilattico che ha espresso il principio di diritto per il quale «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 5 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nell'occasione è stato anche chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. In termini coerenti, dunque, con tale orientamento deve ritenersi la giurisprudenza di questa Corte che ha inteso declinare, in termini puntuali, l'obbligo di motivazione della quantificazione della pena per i singoli reati satellite. In particolare, s'intende fare riferimento alla condivisa giurisprudenza in base alla quale «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, [...], Rv. 284005 - 01). In motivazione è stato precisato che, a fronte di una significativa riduzione della pena per i reati satellite, il ricorrente, in quel caso, si era limitato a censurare il difetto di motivazione della quantificazione della pena, senza lamentare, proprio come nella fattispecie in esame, l'eccessività della pena quantificata in aumento. In ragione del deficit argomentativo della critica, si è pervenuti alla valutazione di inammissibilità della censura per la mancata esplicitazione di uno specifico interesse alla sua formulazione. L'orientamento è in continuità con l'affermazione secondo cui «in tema di determinazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza» (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Pg, Rv. 276117 - 01). D'altronde, anche la contestazione riferita ai singoli aumenti, in assenza della esplicitazione di ragioni specifiche volte a supportare la definizione di un interesse specifico alla critica, appare, parimenti, inammissibile. Si inserisce in tale contesto anche il principio affermato da Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 288742 - 01 laddove ha precisato che «il giudice dell'appello, in ragione del principio devolutivo, è tenuto ad esaminare il motivo afferente alla mancata motivazione relativa ai singoli aumenti per la continuazione nel solo caso in cui tale rilievo sia strumentale alla contestazione dell'assenza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione posta a 6 sostegno del giudizio di congruità della pena, ma non in quello in cui difetti tale contestazione e l'appellante muova doglianze esclusivamente in ordine alla mancata indicazione dei singoli aumenti di pena». Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da UI AL. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di AN TE, come integrato con i motivi aggiunti, è privo di fondamento. Le sentenze di merito sono pervenute a risultati conformi sul punto controverso e, sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte (fra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, [...], Valerio, Rv. 252615 - 01), possono essere lette congiuntamente saldandosi reciprocamente. Il contesto nel quale è maturato l'omicidio per il quale si procede è quello camorristico e l'ambito tipicamente mafioso della faida, ovvero del delitto quale vendetta di uno precedente, è stato ampiamente descritto alle pagg. 28 e seguenti della sentenza di primo grado anche nella parte dedicata all'aggravante dell'agevolazione mafiosa. E' pacifico che TE facesse parte di un gruppo di fuoco del dan D'AN ed è altrettanto pacifico che De AR (ovvero la vittima dell'omicidio) si inquadrasse nel gruppo avversario. Analogamente, AL faceva parte del medesimo gruppo al quale apparteneva TE, a nulla rilevando che nei suoi confronti la circostanza aggravante in parola sia stata esclusa. Così definiti i rispettivi inquadramenti degli imputati e della vittima, è del tutto illogico (come correttamente ritenuto anche dai giudici di merito) immaginare che il proposito criminoso possa essere insorto in termini estemporanei e che lo stesso coinvolgimento di AL possa essere stato casuale e determinato solo da una situazione contingente. Oltre alle dichiarazioni del collaboratore PI (rispetto al quale il ricorrente lamenta la mancanza di elementi di riscontro) si ha il dato estremamente significativo delle modalità con le quali l'omicidio è stato posto inY 1/2./ essere. L'azione è stata compiuta da due soggetti in concorso che vi hanno preso parte con ruoli non promiscui l ma separati ed evidentemente concordati in precedenza;
a sparare è stato solo uno di loro (TE), mentre l'altro stava in disparte a fungere da vedetta. I due hanno utilizzato mezzi diversi per recarsi sul luogo dell'omicidio 7 immediatamente dopo il quale si sono rifugiati in un appartamento vicino dove sono rimasti per diversi giorni. Per come risulta dalla registrazione della conversazione operata dal fratello del collaboratore PI (sulla quale la sentenza di appello si diffonde ampiamente) quanto accaduto immediatamente dopo gli spari è indicativo di una preventiva organizzazione. Tali elementi, valutati unitariamente ed in termini sinergici, restituiscono il quadro di un omicidio pianificato non solo dal punto di vista operativo, ma programmato e deliberato preventivamente e con l'anticipo giustificato con l'esigenza di risolvere le numerose questioni organizzative che un agguato del genere pone. Il tutto, si ribadisce, per come emerso dalle sentenze di merito, in un contesto di vendetta nell'ambito di una faida di camorra. Anche il movente, peraltro, costituisce elemento idoneo (unitamente agli altri) a giustificare l'affermazione della ricorrenza della premeditazione (Sez. 1, n. 2439 del 04/12/2008, dep. 2009, Cariello, Rv. 242705 - 01). La critica difensiva pretende di selezionare, fra il cospicuo materiale indiziario a disposizione, le sole dichiarazioni del collaboratore PI evidenziando la carenza di qualsiasi riscontro e finisce con l'obliterare l'intera valutazione d'insieme desumibile dalla complessiva ricostruzione della vicenda omicidiaria, come illustrata dai giudici di merito. D'altra parte, va ricordato che «la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente;
non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione» (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275415 - 01). Né è meritevole di accoglimento l'ulteriore rilievo difensivo basato sulla distinzione tra preordinazione dei mezzi e premeditazione. Sebbene la prima non possa assurgere ad elemento esclusivo per la dimostrazione della circostanza aggravante, va considerato che la stessa non può neppure essere ritenuta meramente neutra, tenuto conto del condiviso, benché 8 risalente, principio per cui «in tema di omicidio, dalla preordinazione del crimine, concernente le modalità di esecuzione di esso, che non è da sola sufficiente a denotarne la premeditazione, possono essere tratti elementi sintomatici idonei ad una corretta individuazione e qualificazione del dolo del soggetto agente, con la conseguenza che la causale del fatto, la preordinazione accurata dei mezzi per porlo in essere, la ricerca della occasione più favorevole per realizzarlo e le modalità di esecuzione del delitto sono fatti oggettivi dai quali il giudice di merito può, con adeguata motivazione, desumere la sussistenza o meno della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma primo n. 3, cod. pen.» (Sez. 1, n. 4956 del 15/03/1993, Ardito, Rv. 194557 - 01). 4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso di LU AL deve essere dichiarato inammissibile e deve essere rigettato quello di AN TE. Segue la condanna di entrambi gi imputati al pagamento delle spese processuali e del solo AL, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma, cs;
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende._
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AL UI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di TE AN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/03/2026