Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
Nei procedimenti in materia di caccia, è sempre ammessa la costituzione della Provincia come parte civile, in quanto ente cui spetta il dovere di assicurare il corretto esercizio della attività di caccia, dovendosi prescindere dall'avvenuto danneggiamento di animali ovvero dall'uso indebito di armi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2008, n. 11752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11752 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pubblica udienza
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 22/01/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 0151
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 38178/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI UD N. il 03/09/1948;
avverso la SENTENZA del 02/11/2005 TRIBUNALE di AREZZO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore della parte civile avv. Manneschi Marco;
udito il difensore Messeri Mauro di Arezzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 2 novembre 2005 il Tribunale di Arezzo dichiarava AU CI responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., alla L.R. n. 20 del 2002, art. 1, comma 1, alla L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. u e art. 30, comma 1, lett. a), h) e b) perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esercitava la caccia in periodo di divieto generale, pasturando gli ungulati a breve distanza da un capanno con feritoie ed andando più volte a controllare, di notte, con un fuoristrada, la presenza di animali, munito di carabina monocolo dotata di silenziatore, di costruzione artigianale, di ottica di puntamento e di attacco per il faro (per fatto commesso in Arezzo dal primo del mese di luglio al 17 luglio 2004) e, ritenute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena complessiva di Euro 1.200,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Condannava inoltre l'imputato a risarcire alla provincia di Arezzo, costituitasi parte civile, in persona del Presidente pro tempore, i danni morali e a rifondere alla medesima le spese di costituzione e difesa.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
La provincia di Arezzo il 2 gennaio 2008 ha depositato in cancelleria memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite del ricorrente.
MOVIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale) con riferimento all'art. 185 c.p., artt. 2043 e 2059 c.c. e la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., n.1, lett. e) (mancanza di motivazione relativamente ad alcune parti della sentenza e manifesta illogicità della stessa). Deduce il ricorrente che la statuizione di condanna al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile era priva di motivazione.
Anche se era corretto ritenere in astratto che l'Ente Provincia fosse persona offesa dal reato, non era esatto statuire, in mancanza di prova e di idonea motivazione, che la parte civile fosse stata effettivamente danneggiata dal reato in questione. La sussistenza dei reati era stata infatti ritenuta integrata soltanto per il compimento di attività preliminari alla caccia in quanto non vi era stato abbattimento di animali e non erano stati sparati colpi di arma da fuoco.
Il motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile. Come ha precisato questa Corte (Cass. pen. sez. 3^ sent. 35868 del 2002, Falconi) "la violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati comporta danno all'immagine della Provincia cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia". Tale danno, rileva il Collegio, sussiste quindi anche soltanto per l'attività di caccia con mezzi vietati in spregio dei divieti e dei vincoli posti dalla normativa e sulla cui osservanza devono vigilare gli argani della Provincia, a prescindere dal danneggiamento specifico di animali o dall'uso di armi e "nel caso in esame, l'imputato è stato sorpreso in atteggiamento di chi esercita la caccia in periodo vietato.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche) con riferimento alla L.R. n. 20 del 2002, art. 1, comma 1, alla L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. u) e alla L. n. 1587 del 1992, art.30, comma 1, lett. a) e b), art. 12, commi 1, 2 e 3 ed inoltre mancanza di motivazione relativamente ad alcune parti della sentenza e manifesta illogicità della stessa (art. 606, n. 1, lett. e). Deduce il ricorrente che il giudice di merito aveva ritenuto provato il fatto che egli esercitasse la caccia di cinghiali in periodo vietato soltanto in quanto gli agenti della polizia provinciale di Arezzo lo avevano sorpreso all'interno della sua proprietà a bordo di un'autovettura in cui vi era anche la figlia tredicenne con una carabina caricata con un colpo e munita di silenziatore. Il giudice, senza alcuna ragione ed erroneamente, non aveva preso in considerazione la tesi difensiva di esso ricorrente, secondo cui il cibo considerato esca per i cinghiali era stato collocato al solo fine di tenere lontani detti animali dalla propria abitazione, e la carabina era destinata ad esigenze di difesa personale e a tenere lontani pastori maremmani che, in passato, lo avevano aggredito. Anche il secondo motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
Il giudice di merito ha infatti esaminato la tesi difensiva e l'ha valutata come inattendibile, ritenendo invece, alla luce di una serie di logiche considerazioni, che ricorressero invece indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla presenza sul posto dell'imputato al fine di abbattere cinghiali.
Ha rilevato in particolare che:
"il pattugliamento dell'oliveto a bordo dell'auto che procedeva lentamente in prossimità del luogo della pasturazione, effettuata secondo la tipica tecnica di caccia, (con occultamento sotto i sassi), ed il possesso di un fucile carico, pronto all'uso e munito di silenziatore sono elementi sintomatici dell'atteggiamento di caccia tenuto dall'imputato".
Il Tribunale ha poi rilevato che il CI è cacciatore, quindi soggetto con evidente propensione all'abbattimento di animali, e che la presenza sul luogo di tracce di sangue faceva anche presumere l'avvenuto abbattimento di animali.
Alla luce dell'adeguata, coerente e logica motivazione del giudice di merito il motivo deve ritenersi inammissibile anche in quanto, come ha specificato questa Corte a Sezioni Unite (v. per tutte SU sent. 31 maggio 2000, n. 12) "in tema di controllo sulla motivazione al giudice di legittimità è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativi che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno". Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso l'obbligo del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.
Il ricorrente va inoltre condannato, per la soccombenza, alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si reputa congrua liquidare in complessive Euro 1.350,00, oltre I.V.A. e accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna inoltre il ricorrente alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in complessive Euro 1.350,00 oltre IVA e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2008